La perdita di efficacia della misura cautelare per mancata trasmissione tempestiva degli atti al Tribunale del riesame non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola mancata trasmissione e non alla trasmissione difettosa.
Quando il supporto sul quale sono copiati files è malfunzionante il difensore deve attivarsi tempestivamente per la visione del supporto originale nel luogo in cui era depositato.
Viene in rilievo il diritto di difesa, in relazione alla possibilità per il soggetto interessato di prendere cognizione degli elementi a carico e di esaminarli, ottenendo la trasposizione in uno specifico supporto, anche al fine di controdedurre.
E' onere della difesa di attivarsi per esaminare tempestivamente il supporto in funzione del giudizio di riesame, ciò che comporta anche il diritto di estrazione di copia: peraltro è esigibile che il difensore, fin dall’origine, una volta preso atto del malfunzionamento, chieda di esaminare gli atti, ciò cui potrebbe conseguire la diretta e tempestiva visione della videoripresa presso gli operanti.
In definitiva si può verificare un vulnus decisivo alle facoltà difensive solo nel caso in cui, a fronte di una tempestiva attivazione del difensore, non venga a costui consentito di prendere diretta cognizione del dato probatorio.
L’inutilizzabilità di un atto non comporta per derivazione, diversamente da quanto previsto in materia di nullità, l’inutilizzabilità degli atti successivi: deve più radicalmente escludersi che possa ravvisarsi l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni effettuate in diverso procedimento solo per effetto del mancato deposito dei relativi decreti autorizzativi, dovendosi al riguardo ribadire che ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime.
Corte di Cassazione
sez. VI Penale
sentenza 27 ottobre – 2 novembre 2020, n. 30517
Presidente Bricchetti – Relatore Ricciarelli
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 22/06/2020 il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catania in data 29/05/2020, con la quale è stata applicata nei confronti di T.D.A. la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all’art. 61 c.p., comma 1, n. 9, art. 81 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
2. Ha presentato ricorso il T. Dianni tramite il suo difensore.
2.1. Premette la ricostruzione del quadro delle indagini e segnala che all’esito dell’interrogatorio di garanzia era stato depositato dal P.M. un carteggio contenente un DVD nel quale erano riportate le riprese video effettuate, supporto che tuttavia era risultato non funzionante.
Lo stesso era inserito nell’elenco degli atti inviati al Tribunale in sede di riesame, ma non figurava tra gli atti concretamente trasmessi, essendo stato inviato solo in data 16/6/2020, a fronte di istanza di riesame depositata l’8/6/2020.
Anche in sede di riesame era stato eccepito il mancato funzionamento del DVD.
2.2. Ciò posto, con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.
Il DVD era stato inviato oltre il termine di cinque giorni e non avrebbe potuto prospettarsi l’effetto non determinante dell’atto non trasmesso, posto che l’ordinanza genetica era permeata dai risultati delle videoriprese.
2.3. Con il secondo motivo denuncia violazione del diritto di difesa.
Il malfunzionamento del DVD aveva impedito di prendere visione dei files in esso contenuti e di conoscere importanti indizi a carico, essendo irrilevante la mancata richiesta di copie del DVD, essendo stato il malfunzionamento confermato dal P.M, che aveva autorizzato la visione presso gli agenti operanti.
2.4. Con il terzo motivo denuncia l’inutilizzabilità di tutte le intercettazioni.
Alla base dei decreti autorizzativi vi erano le risultanze di intercettazioni effettuate in diverso procedimento, rispetto alle quali non erano stati prodotti i decreti autorizzativi con conseguente loro inutilizzabilità, incidente anche sugli atti conseguenti.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il Tribunale ha correttamente escluso l’inefficacia della misura cautelare, derivante dalla tardiva trasmissione del DVD, avendo rilevato come non risultasse che lo stesso fosse stato trasmesso al G.I.P. e correlativamente valutato ai fini dell’emissione dell’ordinanza genetica.
Va sul punto ribadito che "l’inefficacia della ordinanza cautelare per mancato invio al tribunale degli atti trasmessi al G.i.p. al momento della richiesta non si verifica se non risulta che l’atto (nella specie, la videoregistrazione integrale delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria), asseritamente non inviato, fosse stato trasmesso unitamente alla richiesta della misura al G.i.p." (Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv. 269885).
Va d’altro canto aggiunto che non rileva la circostanza che nell’ordinanza genetica fosse stato fatto riferimento alle videoriprese e che i relativi fotogrammi fossero stati inseriti, giacché il dato emergeva, per quanto emerso, dalle informative di polizia giudiziaria.
Deve altresì osservarsi che "la perdita di efficacia della misura, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5, non si verifica qualora la copia di parte degli atti già sottoposti al vaglio del giudice che ha emesso l’ordinanza applicativa venga per errore trasmessa al tribunale del riesame in modo incompleto perché non chiaramente leggibile, ricollegandosi tale inefficacia alla sola mancata trasmissione e non alla trasmissione difettosa" (Sez. 5, n. 39013 del 27/06/2018, Fazzalari, Rv. 273879), ciò che vale a sgomberare il campo da possibili dubbi in ordine alla valenza delle immagini riprodotte nelle informative.
3. Il secondo motivo è infondato.
Deve al riguardo osservarsi che il difensore ha dato conto del malfunzionamento del DVD, in cui erano inseriti gli esiti delle operazioni di video ripresa.
E tuttavia va rimarcato come sulla base della stessa prospettazione difensiva sia emerso che il dato delle videoriprese era esistente e che per contro il difensore non aveva chiesto di esaminare direttamente l’esito delle stesse, non solo e non tanto chiedendo copia del DVD trasmesso, ma anche e soprattutto, una volta preso atto del malfunzionamento, attivandosi tempestivamente per la visione del supporto originale nel luogo in cui era depositato.
Deve in proposito osservarsi che viene in rilievo il diritto di difesa, in relazione alla possibilità per il soggetto interessato di prendere cognizione degli elementi a carico e di esaminarli, ottenendo la trasposizione in uno specifico supporto, anche al fine di controdedurre (secondo i principi desumibili, in materia di intercettazioni, da Sez. U. n. 20300 del 22/4/2010, Lasala, Rv. 246908).
Da tale angolo visuale può rilevarsi che la gravità indiziaria emergeva dal carteggio acquisito, comprensivo delle informative, ma la difesa avrebbe avuto diritto di esaminare le videoriprese.
E tuttavia, proprio in tale prospettiva, posto che altrimenti sarebbe stato sufficiente l’invio di documentazione anche sommaria ed informale, se del caso inserita nelle informative (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 22570 del 11/04/2017, Cassese, Rv. 270036), sarebbe stato onere della difesa di attivarsi per esaminare tempestivamente il supporto in funzione del giudizio di riesame, ciò che avrebbe comportato anche il diritto di estrazione di copia: peraltro sarebbe stato esigibile che il difensore, fin dall’origine, una volta preso atto del malfunzionamento, chiedesse di esaminare gli atti, ciò cui avrebbe potuto conseguire la diretta e tempestiva visione della videoripresa presso gli operanti, come solo in un secondo momento avvenuto.
In definitiva si sarebbe potuto ravvisare un vulnus decisivo alle facoltà difensive solo nel caso in cui, a fronte di una tempestiva attivazione del difensore, non fosse stato a costui consentito di prendere diretta cognizione del dato probatorio, ciò che, per quanto rilevato, non può dirsi avvenuto.
4. Il terzo motivo è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Anche a prescindere dal rilievo che l’inutilizzabilità di un atto non comporta per derivazione, diversamente da quanto previsto in materia di nullità, l’inutilizzabilità degli atti successivi (sul punto può fra l’altro richiamarsi Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432), deve più radicalmente escludersi che possa ravvisarsi l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni effettuate in diverso procedimento solo per effetto del mancato deposito dei relativi decreti autorizzativi, dovendosi al riguardo ribadire che "ai fini dell’utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l’Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime" (Sez. U. n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244).
5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria di provvedere per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.