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Convenzione EDU non impone rinnovazione testimonianze in appello se .. (Corte EDU, Di Martino + 1, 2021)

25 marzo 2021, Corte EDU

L'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'Uomo  non impine la rinnovazione della prova dichairativa in appello, se ciò costituisce una naturale conseguenza della libera scelta degli imputati di rinunciare all’oralità del processo.

L’opposto orientamento delle Sezioni Unite della corte di casssazione e del legislatore italiano costituisce naturlmente una interpretazioni più garantista di quella - minima -  offerte dalla Convenzione come interpretata dalla Corte.

(traduzione informale canestriniLex.com)

 

Corte europea per i diritti dell'Uomo

PRIMA SEZIONE

CASO DI MARTINO E MOLINARI / ITALIA

(Domande n. 15931/15 e 16459/15)

 

 GIUDIZIO

Articolo 6 § 1 (penale) - Processo equo non ostacolato dalla mancata audizione dei testimoni dell'accusa da parte della corte d'appello prima di ribaltare l'assoluzione di primo grado in un procedimento abbreviato - Richiesta di essere giudicato in un procedimento abbreviato che determina la rinuncia alla prova orale per basare il processo su prove documentali provenienti da indagini preliminari - Mancata audizione di un testimone da parte della corte d'appello, sentito d'ufficio dalla corte d'appello senza conseguenze sui diritti della difesa

 

STRASBURGO

25 marzo 2021

 Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni previste dall'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può essere soggetto a modifiche formali.

Nel caso Di Martino e Molinari contro l'Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da :

Ksenija Turković, presidente,
Krzysztof Wojtyczek,

Linos-Alexandre Sicilianos,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,

Raffaele Sabato, giudici,
e Renata Degener, cancelliere di sezione,

Visti i ricorsi (nn. 15931/15 e 16459/15) contro la Repubblica italiana presentati alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da due cittadini di tale Stato, il signor Leonardo Di Martino ("il ricorrente") e la signora Anna Maria Molinari ("la ricorrente") rispettivamente il 28 marzo 2015 e il 27 marzo 2015

Vista la decisione di portare il reclamo sull'equità del procedimento all'attenzione del governo italiano ("il governo") e di dichiarare le domande irricevibili per il resto,

Viste le osservazioni delle parti,

Avendo deliberato in camera di consiglio il 16 febbraio 2021

Emette la seguente sentenza, che è stata adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. I ricorsi riguardano, ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, il fatto che la corte d'appello non abbia ordinato una nuova audizione dei testimoni dell'accusa prima di ribaltare l'assoluzione dei ricorrenti in primo grado.

I FATTI

2. I ricorrenti sono nati nel 1958 e nel 1965 e vivono rispettivamente a Lanciano e Gragnano. Erano rappresentati dal signor A. Gaito, avvocato.

3. Il governo era rappresentato dal suo agente, il signor L. D'Ascia.

4. In una data imprecisata i ricorrenti, marito e moglie, sono stati rinviati a giudizio insieme ad altre quindici persone in un procedimento penale per un'associazione criminale di tipo mafioso. Il ricorrente è stato accusato dei reati di associazione di tipo mafioso, associazione criminale a scopo di traffico di droga e coltivazione di canapa indiana, mentre il ricorrente è stato accusato degli ultimi due capi d'accusa.

5. All'udienza del 7 ottobre 2007 davanti al Giudice Preliminare di Napoli ("il GUP"), i ricorrenti hanno chiesto l'adozione del giudizio abbreviato previsto dagli articoli da 438 a 443 del codice di procedura penale ("CPP"), una procedura semplificata che comporta, in caso di condanna, una riduzione di pena, caratterizzata dall'assenza di udienza (secondo questa procedura, il giudice decide all'udienza preliminare sulla base dei documenti contenuti, se del caso, nel dossier redatto in seguito alle indagini preliminari) eccezionalmente, nuove prove possono essere ammesse all'udienza se l'imputato lo richiede e il giudice accoglie la richiesta (giudizio abbreviato condizionato), o se il giudice ritiene di non essere in grado di prendere una decisione così com'è e ottiene, anche d'ufficio, il materiale necessario per la decisione (articolo 441(5) del CPC).

6. Il GUP di Napoli, ritenendo che le accuse contro i ricorrenti potessero essere decise sulla base degli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari (allo stato degli atti), acconsentì all'adozione del procedimento abbreviato.

7. All'udienza del 21 novembre 2011, accogliendo una richiesta del pubblico ministero, il GUP ha disposto, ai sensi dell'art. 441 § 5 CPC, l'audizione di B.S., un ex membro del clan mafioso che nel frattempo aveva deciso di collaborare con la giustizia, la cui testimonianza era necessaria per giudicare il reato di associazione mafiosa riguardante, in particolare, P. C., uno dei co-accusati dei ricorrenti.

8. B.S. è stato interrogato all'udienza del 20 dicembre 2011. Conformemente alla procedura, i ricorrenti hanno potuto porre domande al giudice e depositare le loro osservazioni.

9. Con una sentenza del 27 marzo 2012, il GUP ha assolto la ricorrente da tutte le accuse a suo carico e l'ha condannata solo per il reato di coltivazione della canapa. Secondo il GUP, le prove contenute nel fascicolo delle indagini preliminari, vale a dire le dichiarazioni di diversi "pentiti", le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche e della sorveglianza effettuata in luoghi pubblici (dette anche "intercettazioni ambientali") e una nota informativa dei carabinieri di Napoli che aveva portato alla condanna del coimputato dei ricorrenti, non permetteva di affermare né che il ricorrente fosse un membro del clan mafioso né che la coltivazione della canapa da lui praticata fosse finalizzata al traffico di droga. Secondo il GUP, nessun "pentito" aveva espressamente menzionato il ricorrente nelle sue dichiarazioni.

10. L'accusa si è appellata. Con una sentenza del 14 giugno 2013 la Corte d'appello di Napoli ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha condannato i ricorrenti per tutti i reati di cui erano stati accusati. Così facendo, ha considerato che diversi elementi dell'inchiesta dimostravano che il ricorrente era un membro del cosiddetto clan mafioso "D.A." e che era impegnato in particolare nel traffico di droga. Ha fatto riferimento in particolare alla nota informativa emessa dai carabinieri di Napoli riguardante, tra l'altro, i precedenti penali del ricorrente e la sua successiva appartenenza a vari clan mafiosi. Rilevava inoltre che le informazioni dei carabinieri erano state corroborate da numerose intercettazioni ambientali e telefoniche e dalle dichiarazioni dei "pentiti" E., P. G. e S. sentiti nel corso delle indagini preliminari, che avevano espressamente indicato il ricorrente come membro del clan D. A. e avevano fatto riferimento all'attività di narcotraffico da lui svolta con altri membri della sua famiglia. Ha anche notato che B.S. aveva confermato nel corso del procedimento sia l'appartenenza del ricorrente al clan mafioso che la sua attività di trafficante di droga, corroborando così le altre prove.

11. Per quanto riguarda la ricorrente, la Corte d'appello ha affermato che la sorveglianza ambientale del carcere in cui la ricorrente era stata detenuta aveva dimostrato che aveva avuto un ruolo importante nell'attività di coltivazione della canapa e che le dichiarazioni della "pentita" avevano dimostrato che aveva partecipato al traffico di droga organizzato dal marito.

12. I ricorrenti hanno fatto ricorso in Cassazione, lamentando tra l'altro che, nel ribaltare la sentenza del tribunale, la Corte d'appello aveva proceduto alla reformatio in pejus senza ordinare una nuova audizione dei testimoni dell'accusa.

13. 13. Con una sentenza del 29 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha respinto le richieste dei ricorrenti. Ha considerato innanzitutto che il processo dei ricorrenti è stato condotto, fin dalla prima istanza, secondo le regole della procedura abbreviata, e quindi non secondo i principi dell'oralità e dell'immediatezza ma sulla base delle prove del fascicolo dell'accusa. Ha quindi considerato che né il GUP né la Corte d'Appello avevano avuto accesso diretto ai testimoni dell'accusa, poiché questi tribunali avevano avuto solo una relazione "intermediata" (intermediato) con le dichiarazioni di questi testimoni.

14. Per quanto riguarda B.S., ovvero l'unico testimone sentito direttamente dal giudice del processo in base all'eccezione prevista dall'articolo 441 § 5 del CPC, la Corte di Cassazione ha osservato che, nella sentenza Dan c. Moldova (n. 8999/07, 5 luglio 2011), la Corte aveva chiarito che, prima di annullare un'assoluzione, il giudice d'appello era tenuto a ordinare una nuova audizione dei testimoni alla duplice condizione che le prove in questione fossero decisive e che fosse necessaria una nuova valutazione della credibilità dei testimoni. Ha continuato il suo ragionamento come segue. In questo caso, le prove contro i ricorrenti erano numerose e varie e la condanna non era stata basata in modo decisivo sulle dichiarazioni di B.S. Inoltre, in nessun momento la credibilità di questo testimone era stata messa in discussione. La Corte d'appello, come il GUP, non aveva considerato la credibilità del testimone ma aveva semplicemente dato una lettura corretta e logica delle prove disponibili, che il GUP aveva interpretato male. Il GUP aveva sbagliato ad affermare che nessun membro del personale giudiziario aveva fatto riferimento al ricorrente come membro del clan mafioso, poiché sia i testimoni "pentiti" ascoltati durante le indagini preliminari che B.S. avevano menzionato il ricorrente più volte nelle loro dichiarazioni. Inoltre, numerosi altri elementi di prova avevano corroborato queste testimonianze e confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati imputati.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRATICA PERTINENTI

Il diritto interno pertinente
Reformatio in pejus delle sentenze di assoluzione pronunciate in primo grado

15. Il quadro giuridico interno pertinente è descritto nella sentenza Lorefice c. Italia (n. 63446/13, §§ 26-28, 29 giugno 2017).

16. In particolare, la sentenza n. 27620 dell'Adunanza Plenaria (Sezioni Unite) della Corte di Cassazione, depositata in cancelleria il 6 luglio 2016, ha enunciato il principio secondo cui il giudice d'appello non può annullare una sentenza di assoluzione "senza prima disporre, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 603, comma 3, del CPC, l'audizione dei testimoni le cui dichiarazioni sono state decisive" (ibidem, § 28). Nella suddetta sentenza, l'alta corte italiana ha affermato che questo principio è applicabile anche ai procedimenti abbreviati, quando l'assoluzione si basa su una testimonianza considerata decisiva in prima istanza e il cui significato è messo in discussione dall'accusa nel suo appello.

Con la sentenza n. 18620 del 19 gennaio 2017, l'Adunanza Plenaria della Corte di Cassazione ha ulteriormente chiarito che il giudice d'appello deve applicare l'articolo 603 del CPC e ordinare la riapertura delle indagini anche nei casi in cui la prima istanza si sia svolta con la procedura abbreviata "semplice", cioè senza ammissione di nuove prove durante il procedimento. Secondo l'alta corte, la scelta dell'imputato di rinunciare al principio del contraddittorio in prima istanza non pregiudica l'obbligo del giudice d'appello che intende ribaltare un verdetto di assoluzione di esaminare direttamente le prove orali decisive di cui fornisce una diversa interpretazione.

Questo principio giurisprudenziale è stato confermato dall'Adunanza Plenaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14800 del 3 aprile 2018, nella quale l'alta corte ha affermato in particolare che "la rinuncia dell'imputato al rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova non può avere conseguenze negative sul diritto a veder accertata in appello la propria colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio".

Procedimento abbreviato

17. 17. Le disposizioni del TBC relative ai procedimenti abbreviati, come modificate dalla legge n. 479 del 16 dicembre 1999 e in vigore all'epoca dei fatti, recitano come segue nelle loro parti rilevanti per il presente caso

Articolo 438

" 1. L'imputato può chiedere che il caso sia deciso all'udienza preliminare così com'è (...).

2. 2. La richiesta può essere fatta oralmente o per iscritto fino a quando non siano state fatte le presentazioni previste dagli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato deve essere espressa personalmente o tramite un rappresentante appositamente autorizzato [per mezzo di procuratore speciale] e la firma deve essere autenticata secondo le formalità previste dall'articolo 583 § 3 [da un notaio, da un'altra persona autorizzata o dal difensore].

4. Il giudice decide sulla richiesta nell'ordinanza che adotta la procedura abbreviata.

 

(traduzione informale canestriniLex.com)

5. (5) L'imputato (...) può subordinare la domanda alla produzione di ulteriori prove necessarie alla decisione. Il tribunale adotta la procedura abbreviata se la produzione di tali prove è necessaria per la decisione e compatibile con gli scopi economici della procedura, tenendo conto del materiale già raccolto e disponibile per l'uso. In questo caso, il Pubblico Ministero può chiedere l'ammissione di prove contrarie. (...)

(...) "

Articolo 441

" 1. Il procedimento abbreviato segue, nella misura in cui può essere applicato, le disposizioni previste per l'udienza preliminare, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 422 e 423 [si tratta di disposizioni che disciplinano il potere del giudice di ordinare d'ufficio la produzione di prove decisive e la possibilità per il pubblico ministero di modificare l'accusa].

(...)

3. La procedura abbreviata si svolge in camera di consiglio; il giudice ordina che il processo si svolga in udienza pubblica quando tutti gli imputati lo richiedono.

(...)

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere così com'è, si procura, anche d'ufficio, le informazioni necessarie alla sua decisione. In tal caso, si applica l'articolo 423.

6. Per la produzione delle prove [di cui] al paragrafo 5 della presente regola e all'articolo 438 § 5, la procedura sarà quella prevista dall'articolo 422 §§ 2, 3 e 4 [questi ultimi paragrafi prevedono la possibilità per le parti di porre domande a testimoni e periti tramite il giudice e il diritto dell'imputato di chiedere di essere interrogato]. "

Articolo 442

"(1) Una volta terminata l'udienza, il giudice decide conformemente all'articolo 529 e seguenti [si tratta delle disposizioni relative alla pronuncia di una sentenza di archiviazione, di assoluzione o di condanna].

1-bis. Per la deliberazione, il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo [di cui] all'articolo 416 § 2 [è il fascicolo del pubblico ministero, contenente gli atti compiuti durante le indagini preliminari], gli atti [di cui] all'articolo 419 § 3 [è il fascicolo relativo alle indagini compiute dopo la richiesta di rinvio a giudizio], e le prove prodotte in udienza.

2. In caso di condanna, la pena imposta dal giudice, tenendo conto di tutte le circostanze, è ridotta di un terzo. L'ergastolo è sostituito da una pena di trenta anni di reclusione. Una condanna all'ergastolo (...) è sostituita da una condanna all'ergastolo.

3. (3) La sentenza viene notificata all'imputato che non è comparso in tribunale.

(...) "

Articolo 443

" 1. L'imputato e l'accusa non possono appellarsi contro le sentenze di assoluzione quando l'appello è per una forma diversa di [assoluzione].

(...)

3. 3. Il pubblico ministero non può appellarsi contro le sentenze di condanna, tranne nel caso di una sentenza che modifica la qualificazione giuridica del reato [il titolo del reato].

4. Il processo di appello si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 599".

Testi del Consiglio d'Europa

18. Raccomandazione n. Rec (87) 18 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla semplificazione della giustizia penale. Questa raccomandazione, che riguarda le procedure semplificate e sommarie, è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1987. I passaggi rilevanti nel presente caso sono i seguenti:

"Visto l'aumento del numero di casi sottoposti alla giustizia penale, in particolare quelli per i quali l'autore è passibile di una pena leggera, e i problemi posti dalla lunghezza dei procedimenti penali ;

Considerando che il ritardo nelle decisioni penali getta discredito sul diritto penale e mina la corretta amministrazione della giustizia;

Considerando che ai ritardi della giustizia penale si potrebbe porre rimedio non solo con le risorse ad essa destinate e il modo in cui queste risorse sono utilizzate, ma anche con una migliore definizione delle priorità nella conduzione della politica penale, sia nella forma che nella sostanza, da :

- l'uso, per trattare i reati minori e i casi di massa:

- I cosiddetti procedimenti sommari,

- l'uso di procedimenti "sommari", transazioni da parte delle autorità competenti in materia penale e di altre autorità intervenute come sostituto dell'azione penale

- le cosiddette procedure semplificate;

(...)

- la semplificazione dei procedimenti giudiziari ordinari ;

(...).

III. Semplificazione dei procedimenti giudiziari ordinari

a. Istruzioni prima e durante l'udienza

4. Se c'è un'indagine preprocessuale, dovrebbe essere condotta secondo una procedura che esclude tutte le formalità inutili ed evita, in particolare, la necessità di un'audizione formale dei testimoni quando i fatti non sono contestati dall'indagato. "

La relazione finale sullo stato di avanzamento della suddetta raccomandazione, nella sezione relativa ai commenti del gruppo di lavoro sulle raccomandazioni per la semplificazione della procedura giudiziaria ordinaria nella fase preprocessuale "prima e durante il dibattimento" (parte B, III, a.5), recita come segue:

"Nei casi in cui le prove sono richieste davanti a un tribunale, una procedura in cui l'accusa e l'accusato si accordano per produrre le prove in anticipo e/o si accordano per limitare il numero di esperti o altri testimoni che devono essere ascoltati dal tribunale può far risparmiare molto tempo. Il giudice può considerare come accertati i fatti non contestati che sono formalmente provati nel fascicolo del caso, come le dichiarazioni precedentemente prese da un'autorità giudiziaria o altri mezzi già per iscritto. Una duplicazione delle prove fa perdere tempo al giudice, ed è spesso irragionevole aspettarsi che il giudice ricostruisca l'intera documentazione. "

IN LEGGE

SULLA RIUNIONE DELLE MOZIONI

19. Data l'analogia delle domande per quanto riguarda il loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarle insieme in un'unica sentenza.

LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

20. I ricorrenti lamentavano che la Corte d'appello di Napoli aveva emesso la loro condanna senza sentire direttamente i testimoni dell'accusa. A questo proposito hanno denunciato una violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 (d) della Convenzione, che recita come segue:

"Ogni persona ha diritto a un'equa udienza ... da parte di un tribunale ... che decida ... sul merito di ogni accusa penale a suo carico.

3. Ogni imputato ha il diritto, in particolare, di :

(...) ;

(d) Esaminare o far esaminare i testimoni contro di lui e ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a suo favore alle stesse condizioni dei testimoni contro di lui;

(...). "

Ammissibilità

21. Ritenendo che i ricorsi non siano manifestamente infondati o irricevibili per qualsiasi altro motivo ai sensi dell'articolo 35 della Convenzione, la Corte li dichiara ammissibili.

I meriti
Gli argomenti delle parti

22. I ricorrenti sostenevano che la mancata audizione da parte della Corte d'appello dei testimoni le cui dichiarazioni erano state decisive per la loro condanna li aveva privati della possibilità di presentare i loro argomenti e aveva comportato una violazione dei loro diritti di difesa. A loro avviso, la Corte d'appello avrebbe dovuto ascoltare sia B.S., che era stato ascoltato dal giudice del processo, sia gli altri testimoni dell'accusa le cui dichiarazioni erano servite a corroborare il caso dell'accusa.

23. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro richiesta di processo sommario non li aveva privati del diritto a un processo equo garantito dall'articolo 6 della Convenzione. Si sono basati sulla giurisprudenza della Corte nel senso che qualsiasi rinuncia di un contendente alle garanzie di un processo equo deve essere fatta volontariamente, coscientemente e in modo informato.

24. Essi sostengono che il fatto che il GUP abbia ordinato l'audizione di B.S. nonostante l'adozione della procedura abbreviata dimostra che egli era un testimone chiave e che la sua testimonianza era decisiva. Secondo loro, in queste circostanze, per valutare se le testimonianze dell'accusa costituissero o meno una prova seria, specifica e corroborante della loro responsabilità penale, la Corte d'appello avrebbe dovuto riaprire l'inchiesta ai sensi dell'articolo 603 del CPC e sentire direttamente tutti i testimoni dell'accusa.

25. 25. Il governo ha dichiarato all'inizio che i ricorrenti erano stati processati secondo la procedura abbreviata, che era una procedura semplificata che comportava una limitazione di alcune garanzie procedurali, come la possibilità di ottenere l'audizione di testimoni e la produzione di nuove prove. Egli fa riferimento ai numerosi casi decisi dalla Corte in materia (si veda, tra l'altro, Kwiatkowska c. Italia (dec.), n. 52868/99, 30 novembre 2000, Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02, CEDU 2006-XII, Panarisi c. Italia, n. 46794/99, § 110, 10 aprile 2007, e Fornataro c. Italia (dec.), n. 37978/13, 26 settembre 2017) e ritiene che i ricorrenti non possano lamentare che i giudici abbiano deciso il loro caso sulla base delle prove contenute nel fascicolo dell'accusa.

26. Il governo ha inoltre sostenuto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'obbligo per un giudice d'appello di ascoltare direttamente i testimoni non è un obbligo assoluto, il cui mancato rispetto renderebbe un processo automaticamente ingiusto. A suo parere, si trattava di considerare tutte le garanzie attuate durante il processo.

27. Il governo ha sostenuto che nel caso in questione la condanna dei ricorrenti era stata basata su diversi elementi di prova, tra cui la testimonianza di B.S. Questo elemento non era stato né esclusivo né decisivo. Inoltre, la credibilità di B.S. non è mai stata messa in discussione. La Corte d'Appello si sarebbe dedicata a un esame critico e approfondito del ragionamento della sentenza del GUP e avrebbe corretto gli errori logici e di fatto commessi dal giudice del processo nella sua sentenza. Il giudice aveva chiaramente ignorato una grande quantità di prove contro i ricorrenti, compresa la testimonianza di B.S., che era stata solo un elemento tra gli altri.

La valutazione della Corte

(a) Principi generali

28. La Corte ribadisce che, quando un organo d'appello è chiamato ad esaminare un caso in base ai fatti e alla legge e a considerare la questione della colpevolezza o dell'innocenza nel suo insieme, non può, per motivi di equità procedurale, decidere tali questioni senza una valutazione diretta delle prove fornite personalmente dall'imputato a sostegno della sua tesi di non aver commesso l'atto ritenuto reato (vedere, tra le altre autorità, Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 32, serie A n. 134, Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55, CEDU 2000 VIII, Dondarini c. San Marino, n. 50545/99, § 27, 6 luglio 2004, e Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04, § 27, 10 marzo 2009), o da testimoni che hanno deposto durante il procedimento e alle cui dichiarazioni si vuole dare una nuova interpretazione (si veda, ad esempio, Lorefice, citata, §§ 36). La Corte ricorda che chi è incaricato di decidere sulla colpevolezza o l'innocenza dell'imputato deve, in linea di principio, ascoltare i testimoni di persona e valutare la loro credibilità. Valutare la credibilità di un testimone è un compito complesso che normalmente non può essere realizzato semplicemente leggendo il contenuto delle dichiarazioni del testimone, come registrato nei verbali delle udienze (vedi Dan, sopra citato, § 33, e Lorefice, sopra citato, § 43).

29. La Corte ha tuttavia sottolineato che, anche se è necessario che il giudice che condanna un imputato per la prima volta valuti direttamente le prove su cui basa la sua decisione, non si tratta di una regola automatica che renderebbe ingiusto un processo solo perché il giudice in questione non ha sentito tutti i testimoni menzionati nella sua sentenza e la cui credibilità doveva valutare. Infatti, anche il valore probatorio della testimonianza in questione deve essere preso in considerazione (Chiper c. Romania, no. 22036/10, § 63, 27 giugno 2017). La Corte ricorda a questo proposito la sua giurisprudenza secondo la quale, quando le dichiarazioni di un testimone che non è comparso e non è stato esaminato durante il processo sono utilizzate come prova, è importante esaminare se c'era un motivo serio per la mancata comparizione del testimone, se la deposizione del testimone assente ha costituito la base unica o decisiva della condanna, e se c'erano sufficienti fattori compensativi, comprese forti garanzie procedurali, per compensare le difficoltà causate alla difesa dall'ammissione di tali prove e per assicurare l'equità del procedimento nel suo complesso (Al-Khawaja e Tahery v. Regno Unito [GC], nn. 26766/05 e 22228/06, § 131, CEDU 2011, Schatschaschwili c. Germania [GC], n. 9154/10, § 123, CEDU 2015, e Dadayan c. Armenia, n. 14078/12, §§ 39-43, 6 settembre 2018).

30. La Corte ricorda inoltre che il modo in cui l'articolo 6 della Convenzione viene applicato ai procedimenti d'appello dipende dalle caratteristiche del procedimento in questione: si deve tener conto dell'intero processo condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo svolto in esso dal giudice d'appello (si veda Botten c. Norvegia, 19 febbraio 1996, § 39, Reports of Judgments and Decisions 1996-I, e Hermi, già citato, § 60). Infine, gli Stati contraenti godono di una notevole libertà nella scelta dei mezzi con cui i loro sistemi giudiziari possono conformarsi ai requisiti dell'articolo 6 della Convenzione. Il compito della Corte è quello di accertare se la linea di condotta seguita in un caso particolare ha portato a risultati compatibili con la Convenzione, tenendo conto anche delle circostanze specifiche del caso, la sua natura e la sua complessità (Taxquet c. Belgio [GC], no. 926/05, § 84, CEDU 2010). La Corte deve esaminare se il procedimento nel suo insieme, compreso il modo in cui le prove sono state presentate, è stato equo (vedi, tra molti altri, Teixeira de Castro contro Portogallo, 9 giugno 1998, § 34, Reports 1998-IV, e Kashlev c. Estonia, n. 22574/08, § 39, 26 aprile 2016).

b) Applicazione di questi principi al presente caso

31. La Corte osserva che i ricorrenti sono stati processati nell'ambito della procedura abbreviata, cioè una procedura semplificata, che hanno chiesto di adottare per ottenere una riduzione della loro pena. Il GUP accolse la richiesta dei ricorrenti, ritenendo che il caso potesse essere deciso sulla base del materiale contenuto nel fascicolo compilato dall'ufficio del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, che comprendeva le trascrizioni delle dichiarazioni di un certo numero di "rimpatriati". Successivamente, avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 441 § 5 del codice di procedura penale, il GUP ha disposto l'audizione di B.S., un ex mafioso che nel frattempo era diventato un collaboratore di giustizia.

32. La Corte osserva poi che il GUP ha assolto la ricorrente da tutte le accuse a suo carico e ha assolto parzialmente la ricorrente, che è stata condannata solo per il reato di coltivazione della canapa. Il GUP ha ritenuto che le prove raccolte non provassero la loro responsabilità penale. La Corte d'appello, invece, ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha dichiarato i ricorrenti colpevoli dopo aver reinterpretato tutte le prove, comprese le dichiarazioni di tutti i testimoni, come sufficienti a giustificare la condanna.

Sulla mancata audizione dei testimoni E., P.G. e S.

33.  La Corte ricorda innanzitutto di aver già avuto modo di considerare le particolarità della procedura abbreviata prevista dal codice penale italiano. Ha constatato che la procedura abbreviata presenta innegabili vantaggi per l'imputato: in caso di condanna, riceve una riduzione sostanziale della pena e il pubblico ministero non può appellarsi contro le sentenze di condanna che non alterano la qualificazione giuridica del reato. D'altra parte, la procedura abbreviata è accompagnata da un indebolimento delle garanzie procedurali offerte dal diritto interno, in particolare per quanto riguarda la natura pubblica del procedimento, la possibilità di chiedere la produzione di prove non contenute nel fascicolo dell'accusa e la possibilità di ottenere la citazione dei testimoni (si veda la citata decisione Kwiatkowska, Hermi, sopra citata, § 78, Hany c. Italia (dec.), n. 17543/05, 6 novembre 2007, e Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009). Queste garanzie sono principi fondamentali del diritto a un processo equo sancito dall'articolo 6 §§ 1 e 3 (d) della Convenzione. La Corte ribadisce che né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 della Convenzione impediscono ad una persona di rinunciare alle garanzie di un processo equo di sua spontanea volontà, sia espressamente che tacitamente. Tuttavia, per essere rilevante ai sensi della Convenzione, tale rinuncia deve essere inequivocabile e deve essere circondata da un minimo di garanzie commisurate alla sua gravità. Inoltre, tale rinuncia non deve essere in contrasto con un importante interesse pubblico (si veda Kwiatkowska, decisione citata sopra, Hermi, citata sopra, § 73, e Murtazaliyeva c. Russia [GC], no. 36658/05, §§ 117 e 118, 18 dicembre 2018).

34. La Corte osserva inoltre che l'introduzione del procedimento abbreviato da parte del legislatore italiano aveva lo scopo di semplificare, e quindi accelerare, il procedimento penale (si veda Hermi, sopra citata, § 80). A questo proposito, osserva che la raccomandazione n. Rec (87) 18 del Comitato dei Ministri sulla semplificazione della giustizia penale raccomanda agli Stati membri, nel rispetto dei principi costituzionali e delle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato, di introdurre procedure semplificate e procedimenti sommari (questi ultimi sono anche denominati "patteggiamento" o "transazioni penali"), allo scopo, tra l'altro, di affrontare i problemi posti dalla lunghezza dei procedimenti penali (si veda il precedente paragrafo 18).

35. Così, per quanto riguarda il patteggiamento, la Corte ha già avuto modo di osservare che la possibilità per un imputato di ottenere un'attenuazione delle accuse o una riduzione di pena a condizione che ammetta la sua colpevolezza, o rinunci al suo diritto di contestare i fatti prima del processo, o collabori pienamente con le autorità inquirenti, è comune nei sistemi di giustizia penale degli Stati europei (si veda lo studio di diritto comparato in Natsvlishvili e Togonidze c. Georgia, n. 9043/05, §§ 62-75 e, CEDU 2014 (estratti)). Non c'è nulla di sbagliato nel compromettere un'accusa o una condanna di per sé (ibid., §§ 90-91), né c'è nulla di sbagliato nel rinunciare al diritto di appello (si veda Litwin c. Germania, no. 29090/06, § 47, 3 novembre 2011).

36. Passando ai fatti del caso di specie, la Corte ritiene che, chiedendo l'adozione della procedura abbreviata, i ricorrenti, che erano assistiti da avvocati, hanno accettato di basare la loro difesa sul materiale raccolto durante le indagini preliminari, di cui avevano preso conoscenza, e quindi hanno rinunciato inequivocabilmente al loro diritto di ottenere la chiamata e l'audizione di testimoni al processo. Non c'è ragione di dubitare che la rinuncia dei ricorrenti al loro diritto fosse consapevole e informata. I ricorrenti hanno anche accettato che i giudici che si occupano del loro caso utilizzino le trascrizioni delle dichiarazioni dei "pentiti" E., P. G. e S. nel fascicolo dell'accusa per decidere nel merito delle accuse contro di loro. Inoltre, i ricorrenti sapevano o avrebbero dovuto sapere che, in caso di assoluzione in primo grado, la Corte d'appello aveva il potere di ritentare il caso sulla base delle stesse prove.

37. La Corte conclude che la richiesta dei ricorrenti di essere giudicati con la procedura abbreviata ha determinato la rinuncia alle prove orali e ha fatto sì che il loro processo si basasse sulle prove documentali del fascicolo. Di conseguenza, i presenti casi si distinguono da quelli precedentemente considerati dalla Corte in cui il tribunale del riesame non aveva rispettato l'obbligo di interrogare direttamente i testimoni che erano stati ascoltati dal giudice del processo e le cui dichiarazioni si apprestava a interpretare in modo sfavorevole all'imputato e radicalmente diverso per condannarlo per la prima volta (si vedano, tra gli altri, Dan, già citato, Găitănaru c. Romania, n. 26082/05, 26 giugno 2012, Lazu c. Repubblica di Moldavia, n. 46182/08, 5 luglio 2016, Lorefice, sopra citata, § 45, e Tondo c. Italia [Comitato], n. 75037/14, 22 ottobre 2020).

38. La Corte ricorda di aver notato nella causa Scoppola (sopra citata, § 139) che, se è vero che gli Stati contraenti non sono obbligati dalla Convenzione a prevedere procedure semplificate, resta il fatto che, quando tali procedure esistono e sono adottate, i principi del giusto processo richiedono che un imputato non sia arbitrariamente privato dei loro benefici. È contrario al principio della certezza del diritto e alla protezione delle legittime aspettative dei contendenti che uno Stato possa ridurre unilateralmente i benefici della rinuncia a certi diritti inerenti al concetto di processo equo. Secondo la Corte, nulla del genere si è verificato nel caso in questione, dove i ricorrenti hanno beneficiato della riduzione di pena derivante dall'adozione della procedura abbreviata. Né sembra che il caso abbia sollevato questioni di interesse pubblico che precluderebbero una tale rinuncia (Kwiatkowska, decisione citata sopra).

39. La Corte osserva, di passaggio, che la Corte di Cassazione italiana ha recentemente interpretato l'articolo 603 del codice di procedura penale in modo estensivo, imponendo alle corti d'appello di ordinare anche d'ufficio l'audizione dei testimoni determinanti per una condanna, sia nei procedimenti penali ordinari che nei casi in cui il primo grado di giudizio si è svolto secondo la procedura abbreviata (cfr. paragrafo 16 sopra). Sottolinea a questo proposito che la Convenzione non impedisce agli Stati parti di offrire ai diritti e alle libertà in essa garantiti una protezione giuridica più ampia di quella offerta dalla Convenzione, sia attraverso il diritto interno, sia attraverso altri trattati internazionali o il diritto dell'Unione europea. Come la Commissione ha già avuto modo di ricordare, con il suo sistema di garanzia collettiva dei diritti che sancisce, la Convenzione rafforza, conformemente al principio di sussidiarietà, la protezione offerta a livello nazionale. Nulla impedisce agli Stati contraenti di adottare un'interpretazione più ampia che garantisca una maggiore protezione dei diritti e delle libertà in questione nei loro rispettivi sistemi giuridici interni (articolo 53 della Convenzione) (si veda, mutatis mutandis, United Communist Party of Turkey e altri c. Turchia, 30 gennaio 1998, § 28, Reports 1998-I, Shamayev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, § 500, CEDU 2005-III, Krombach c. Francia (dec.), n. 67521/14, § 39, 20 febbraio 2018 e Gestur Jónsson e Ragnar Halldór Hall c. Islanda [GC], nn. 68273/14 e 68271/14, § 93, 22 dicembre 2020).

In conclusione, alla luce di quanto sopra, i ricorrenti non possono lamentare che il loro diritto ad un processo equo sia stato leso dalla mancata audizione dei testimoni E., P. G. e S. da parte della Corte d'appello.

(traduzione informale canestriniLex.com)

Il mancato ascolto di B.S.

41. La Corte deve ora determinare se la mancata audizione di B.S. ha violato il diritto dei ricorrenti a un processo equo. Osserva che questo testimone è stato convocato d'ufficio dal GUP, ed è stato quindi interrogato in tribunale da esso, a differenza degli altri testimoni dell'accusa.

42. La Corte osserva subito che la possibilità per il giudice di derogare alle condizioni ordinarie del procedimento abbreviato e di ottenere, anche d'ufficio, le prove necessarie alla sua decisione è espressamente prevista dall'articolo 441 § 5 del CPC e non può costituire di per sé una violazione dei principi del giusto processo (Campisi c. Italia (dec.), no. 10948/05, § 25, 12 febbraio 2013). Tuttavia, deve considerare se il modo in cui questa eccezione è stata applicata nel caso in questione ha costituito una violazione dei principi del giusto processo.

43. La Corte osserva che la condanna dei ricorrenti era basata su diversi elementi di prova, tra cui la nota informativa dei carabinieri di Napoli, alla quale la Corte d'appello ha attribuito un'importanza decisiva (cfr. paragrafo 9). Queste prove riguardavano in particolare le attività criminali del ricorrente e dei membri della sua famiglia e la sua affiliazione al clan mafioso D. A. Inoltre, c'erano le dichiarazioni di E., P. G. e S., ex membri del clan dei "pentiti", e i risultati di diverse intercettazioni telefoniche e ambientali.

44. La Corte nota che, in questo contesto, la testimonianza di B.S. ha semplicemente confermato le dichiarazioni degli altri testimoni e corroborato tutte le prove contro di lui. Infatti, né il GUP né la Corte d'appello hanno dato un peso decisivo a questa testimonianza, in un modo o nell'altro, nelle loro decisioni sulla responsabilità penale dei ricorrenti (si veda, a contrario, Dan, citato sopra, § 31, Lorefice, citato sopra, § 37, e Tondo, citato sopra, § 42). La Corte osserva inoltre che il GUP aveva ordinato la convocazione di B.S. perché riteneva che la sua audizione fosse cruciale per valutare la posizione di P.C., uno dei co-accusati dei ricorrenti.

45. Tenuto conto di quanto precede, e in particolare del valore probatorio delle prove in questione, e ricordando che spetta in linea di principio ai giudici nazionali di valutare le prove da loro raccolte (cfr. Vidal c. Belgio, 22 aprile 1992, § 33, serie A n. 235-B), la Corte ritiene che non si può ritenere che, omettendo di riprovare B.S., la Corte d'appello ha limitato i diritti di difesa dei ricorrenti.

Conclusione

46. Le considerazioni che precedono sono sufficienti alla Corte per concludere che il procedimento penale contro i ricorrenti, considerato nel suo insieme, è stato equo.

47. Non c'è stata quindi alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, DELIBERANDO ALL'UNANIMITÀ

Decide di unirsi alle applicazioni;
Dichiara le domande ammissibili;
Dichiara che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione.

Fatto in francese e notificato per iscritto il 25 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento del Tribunale.

 

Renata DegenerKsenija Turković
RegistrarPresidente

 

(traduzione informale canestriniLex.com)