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Chiamata in correità senza riscontri (Tr. Minori Trento, 104/24)

4 ottobre 2024, Tribunale per i minorenni di Trento

Chiamata in correità di un minore che accusa di spaccio altri minori necessita di riscontri esterni. 

 

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO 

   SENTENZA

104/24 dd. 18 settembre – 4 ottobre 2024

nei confronti di

1)   YY nato il **/2007 a ** (TN) residente in **
assistito e difeso dal!' Avv. Nicola CANESTRINI del foro di Rovereto, di fiducia

LIBERO, PRESENTE

2)  XX nato il **/2007 a ** (VR) residente in ** 

assistito e difeso dal!' Avv. Nicola CANESTRINI del foro di Rovereto, di fiducia

LIBERO, PRESENTE

IMPUTATI

YY:
per il reato di cui all'art. 73 e 80, I. comma lett. a), DPR 309/90 perché vendeva a ZZ 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish per il prezzo di 400 Euro; con l'aggravante di aver consegnato sostanze stupefacenti a persona di età minore; in luogo da accertare in data anteriore e prossima al 17.07.2023

XX Alessandro:
per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 e 80, I. comma lett. a), DPR 309/90 perché, in più occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, cedeva a ZZ sostanza stupefacente del tipo hashish a fine di ulteriori cessioni a terzi da parte di quest'ultimo; con l'aggravante di aver consegnato sostanze stupefacenti a persona di età minore; in luogo da accertare in data anteriore e prossima al 17.07.2023

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il processo si è svolto in presenza degli imputati che hanno prestato il loro consenso alla definizione del procedimento allo stato degli atti con rito abbreviato.

La posizione del coimputato minore ZZ vemva stralciata e definita con un'ordinanza di sospensione del procedimento e messa alla prova per la durata di mesi sei, avendo egli ammesso la propria responsabilità.

Esaminati gli atti di indagini ed esperito oggi l'interrogatorio di YY e XX, si ritiene invece che essi debbano essere prosciolti - in accoglimento della concorde richiesta avanzata dal PM e dalla Difesa- essendo risultati insufficienti gli elementi probatori a loro carico.

Essi venivano indagati nel presente procedimento a seguito delle dichiarazioni a loro carico fornite in varie sedi dal coimputato ZZ.

Per quest'ultimo, come risulta dal procedimento stralciato, vale la perquisizione di data 17.7.2023 presso la sua abitazione in PAESE, ove veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente del tipo hashish per circa 30 grammi; nelle successive indagini venivano identificati i soggetti cessionari (per lo più altri minori) delle singole vendite effettuate dal ZZ, i quali confermavano gli acquisti dello stupefacente.

In un primo momento il ZZ forniva spontanee dichiarazioni in data 17/07/2023 presso la Stazione dei CC di Rovereto con le quali, in riferimento a tale attività di spaccio, riferiva di comprare egli stesso la sostanza per rivenderla a terzi senza però indicare i nominativi dei soggetti fornitori (".. lo stupefacente rinvenuto da mia madre nel mio borsello in camera da letto è stato da me acquistato da un ragazzo di Rovereto, che non voglio dire il nome ... '').

Infatti, solo durante l'ispezione dello smartphone del ZZ eseguita dagli Agenti di P.G. in quella stessa data, il medesimo identificava i soggetti fornitori ed emergevano i nominativi degli odierni imputati (YY e XX) e di un terzo minore WW.

Si noti che in data 28/07/2023 il ZZ veniva convocato presso la Stazione dei CC di Rovereto e forniva spontanee dichiarazioni con riferimento all'ispezione del suo smartphone, cambiando però versione: egli riferiva di aver acquistato la sostanza rivenuta dal YY al fine di rinvenderla a terzi e tenere per sé una parte del guadagno, di non aver mai venduto sostanze a WW per paura che questo non pagasse e di essere legato a XX a titolo di amicizia tanto da prendere la sostanza stupefacente da lui, cederla a terzi, senza pretendere un guadagno per sé.

Dall'interrogatorio del ZZ esperito in data odierna emerge poi un'ulteriore ricostruzione dei fatti fornita dallo stesso che dichiara di aver acquistato, e quindi pagato, anche da XX, contrariamente a quanto riferito in precedenza.

Il ZZ forniva dunque, in varie occasioni, dichiarazioni generiche, non circostanziate (le date e i luoghi dei fatti riferiti non venivano mai individuati, da cui il capo di imputazione del tutto generico) e discordanti, che non possono perciò superare il vaglio di attendibilità intrinseca che in questo caso deve soggiacere ai rigorosi parametri di valutazione di cui all'art. 192 co. 3 c.p.p., trattandosi di "chiamata in correità".

Al contrario, XX e YY, durante l'interrogatorio esperito in data odierna, dichiarano di essere completamente estranei ai fatti e di non conoscere le ragioni a fondamento dell'accusa mossa nei loro confronti dal coimputato.

Dall'attività di indagine non emergevano ulteriori elementi a riscontro delle dichiarazioni rese dal ZZ; ed anzi, l'esito delle perquisizioni locali e personali eseguite il 07/10/2023 nei confronti di XX e YY risultava negativo.

Alla luce di quanto sopra, il quadro probatorio emerso a carico degli imputati XX e YY risulta insufficiente ai fini dell'accertamento del reato contestato e non soddisfa i criteri dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 co. 1 c.p.p.

Pertanto, deve concludersi per l'assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste.

PQM

visti gli artt. 32 DPR 448/88, 425, 442 e 530 co.2 c.p.p.

assolve YY e XX dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Assegna il termine di gg. 30 per deposito motivazione. Così deciso in Trento, il 18.09.2024

IL PRESIDENTE