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Cassazione: paragrafi e suddivisione formale dei motivi (Cass. 38676/2019)

19 settembre 2019, Cassazione penale

I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che — all'evidenza — la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione  è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.

Il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia  contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

Non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l'aspetto grafico e formale dell'articolazione dell'atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che "i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.". Detto Protocollo va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all'art. 606 c.p.p., e la sua violazione può confermare la valutazione d'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.

Corte di Cassazione

Sez. 2 penale, sentenza n. 38676/2019

Udienza: 24/05/2019 dep. 19/09/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OM nato a ..

avverso la sentenza emessa in data 15/05/2018 dalla CORTE di APPELLO di TORINO.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente e rilevata la regolarità degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 30.3.2015, ha assolto MO, in atti generalizzato, dal reato di truffa ascrittogli per non aver commesso il fatto.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha riformato il predetto verdetto assolutorio, dichiarando l'imputato colpevole del reato ascrittogli, e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto, tempestivamente e nei modi di rito, ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.:

I - violazione degli artt. 192 - 533, comma 1 - 603, comma 3-bis c.p.p. e 6, § 3, lett. d), Conv. EDU , nonché "motivazione inesistente, contraddittoria e manifestamente illogica", dolendosi della (asseritamente mutata rispetto a quella - contraria - del Tribunale) valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della p.o. senza previamente rinnovarne l'esame, nonché di plurimi vizi di motivazione inerenti al percorso argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva affermazione di responsabilità.

All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; si è preso atto di una istanza dell'avv. LT, difensore di fiducia dell'imputato, di nomina di un sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., giudicandone l'inammissibilità; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è, nel complesso, infondato: le doglianze dell'imputato, in parte infondate, in altra ampia parte sono non consentite, prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e comunque manifestamente infondate.

1. Deve premettersi che l'istanza dell'avv. LT, difensore di fiducia dell'imputato, di nomina di un sostituto processuale ex art. 97, comma 4, c.p.p., è inammissibile perché del tutto priva di base legale: l'avv. T non considera, infatti, che, nel giudizio di cassazione, non è normativamente prevista la sostituzione con un difensore d'ufficio del difensore che sia impossibilitato a comparire all'udienza fissata per la discussione del ricorso (Sez. 4, n. 22797 del 17/04/2018, Rv. 272996 - 01).

D'altro canto, l'instante non documenta alcun impedimento legittimo ed assoluto, in ipotesi rilevabile d'ufficio dal collegio.

2. Quanto alla contestata affermazione di responsabilità, osserva il collegio che il Tribunale aveva ritenuto provata la truffa, ma non anche che ne fosse responsabile l'O.

Tale verdetto è stato sovvertito dalla Corte di appello sulla base delle seguenti considerazioni:

- neppure l'imputato avrebbe contestato di "essere la persona che ha posto in essere le azioni de quo" (meglio,de quibus);

- le visure camerali acquisite agli atti confermano le identità dell'O e della N, ed i rispettivi legami con le ditte delle quali era stato speso il nome nel corso delle trattative.

Quanto alla configurabilità della truffa contrattuale (già ritenuta dal Tribunale), la Corte di appello ha valorizzato l'oggetto sociale delle ditte coinvolte (diverso, ovvero non ricomprendente la tipologia di lavori commissionati dalla p.o.).

3. Ciò premesso, quanto alla denunciata violazione degli artt. 192 e 533, comma 1, c.p.p., le doglianze non sono consentite.

3.1. Questa Corte ha, infatti, già chiarito che non è consentito il motivo con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).

3.2. D'altro canto, per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione <<oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.

Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il <<ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di ... rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass. n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass. n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795).

In argomento, si è più successivamente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che «La previsione normativa della regola di giudizio dell "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato».

4. Quanto alla denunciata violazione degli artt. 603, comma 3-bis c.p.p. e 6, § 3, lett. d), Conv. EDU , le doglianze sono infondate.

In argomento, questa Corte (Sez. 5, n. 53415 del 18/06/2018, Rv. 274593 - 01) ha già chiarito che il giudice d'appello che, investito dell'impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza assolutoria di primo grado, non è tenuto a procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa qualora non vengano messi in dubbio la credibilità dei testi o il contenuto delle loro deposizioni, ma la decisione in sede di gravame sia invece fondata solo su una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio utilizzato in primo grado.

Nel caso esaminato in quella sede, è stata ritenuta corretta la "reformatio in peius" fondata sulla considerazione che, ferma restando l'attendibilità della persona offesa, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che la deposizione del testimone, una volta correlata ad ulteriori risultanze, non fosse sufficiente per pervenire ad un giudizio di penale responsabilità.

Nel caso oggi in esame, valgono all'evidenza le medesime considerazioni.

5. Quanto alla denunciata "motivazione inesistente, contraddittoria e manifestamente illogica", le doglianze sono prive della necessaria specificità, e comunque manifestamente infondate.

5.1. Questa Corte (Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541 - 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535 - 01) ha anche chiarito che il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia  contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio.

La tipizzazione dei possibili motivi di ricorso indicati dall'art. 606, comma 1, c.p.p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus, a presidio del quale l'artr. 606, comma 3, c.p.p. commina la sanzione della inammissibilità per i « motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ») comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzabile attraverso il già adoperato riferimento alla « duplice specificità » (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), essendo onere del ricorrente argomentare anche la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge.

I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata: i vizi della motivazione si pongono, infatti, in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che — all'evidenza — la motivazione se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, che ha novellato l'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p.) è specificamente connotato rispetto alla manifesta illogicità.

5.2. Ciò premesso, la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica.

Il rilievo attiene in primis al profilo logico-concettuale.

5.3. Peraltro, non potrebbe oggi ritenersi del tutto irrilevante l'aspetto grafico e formale dell'articolazione dell'atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni, atteso che il Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che "i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.".

Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all'art. 606 c.p.p. (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471 - 01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Rv. 271725), e la sua violazione può confermare la valutazione d'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.

5.4. Giova, inoltre, considerare che, come già osservato da questa Corte (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, in motivazione), "sarebbe affatto estranea al sistema processuale la prospettiva di attribuire al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, distillando dal coacervo indifferenziato dei motivi perplessi le censure congruenti con i mezzi

ti...._ d'impugnazione suscettibili di plausibile e utile scrutinio, previa sussunzione nelle pertinen •

 

previsioni. Per vero siffatta impostazione che addossa alla Corte suprema di cassazione « il compito di dare forma e contenuto giuridici » alle doglianze del ricorrente, per poi « decidere su di esse » — è stato condivisibilmente osservato — « sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo e rende il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando » la controparte resistente dell'onere « di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria » (Sez. 1 civ., n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790, e nella motivazione in exstenso, p. 10)".

5.5. A prescindere da tali rilievi in rito, le doglianze riguardanti il percorso argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della conclusiva l'affermazione di responsabilità sarebbero comunque prive della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. (in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), e comunque manifestamente infondate.

La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, il complesso degli elementi acquisiti, innanzi in sintesi riepilogati, in primis itenuta attendibile - con il supporto, a riscontro, di quanto emergente dai documenti  acquisiti.

A fronte di ciò, l'imputato, in concreto, si limita a riproporre la propria diversa "lettura"  delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.

6. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, udienza pubblica 24 maggio 2019

Il Consigliere estensore