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Assunzione in prova per impiegati: massimo 3 mesi (Tr. Trento 222/18)

29 novembre 2018, Tribunale di Trento

L'art. 2096 cod. civ. nel disciplinare l'assunzione in prova del lavoratore, non ha esaurito l'intera regolamentazione di questo speciale fenomeno nell'ambito del rapporto di lavoro, ma ha semplicemente dettato una disciplina di carattere generale che, anziché escludere, implica l'integrazione ad opera di altre norme, riguardanti elementi e modalità particolari, per le quali deve continuarsi a far riferimento al r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, sullo impiego privato, che non è stato abrogato quindi dalle norme sopravvenute del codice civile vigente.

E' tuttora operante, perciò, la norma contenuta nell'art. 4 della citata legge, che fissa la durata massima di tre mesi per il periodo di prova degli impiegati e di mesi sei per  institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti.

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L'art. 4 del r.d.l. n. 1825 del 1924, convertito dalla l. n. 562 del 1926, la cui disciplina sui più ampi limiti temporali del patto di prova per i dirigenti nell'impiego privato si estende solo agli impiegati con equivalenti mansioni decisionali, non è derogabile dalla contrattazione collettiva in quanto norma imperativa.

Non può ritenersi abrogata né dalle sopravvenute norme del codice civile, né dall'art. 10 della l. n. 604 del 1966 la durata massima prevista dal r.d.l. n. 1825 del 1924 che, nel definire il suo ambito applicativo quale riferito a tutti i prestatori di lavoro ovvero, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione divenga definitiva e in ogni caso decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, non ha inteso dettare una nuova disciplina del contratto di assunzione in prova o fissare un nuovo termine alla sua durata, tale da rendere inoperante il previgente regime.

Deve essere dichiarata la nullità ex art. 1418 co.1 cod. civ. della clausola ex art. 19 co.1, primo periodo CCPL per il personale delle Fondazioni di cui alla legge Provincia Autonoma di Trento 2 agosto 2005, n. 14  nella parte in cui, in violazione dell’art. 4 co.4 r.d.l. 1825/1924, assoggetta a un periodo di prova della durata di sei mesi anche ai rapporti di lavoro subordinato degli impiegati diversi da quelli degli impiegati di grado e funzioni equivalenti a quelli degli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o amministrativi.

(massime Avv. Giovanni Guarini, CanestriniLex | avvocati) 

Tribunale di Trento

Sezione lavoro

sentenza 222/2018 dd. 29.11.2018

 

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