Per valutare la valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo.
Dare del bugiardo può in astratto assumere rilievo denigratorio e lesivo dell'onore di una persona, ma perde gran parte della valenza offensiva, se inserite nel particolare contesto in cui sono state profferite, ossia all'indirizzo di un amministratore nel corso di un'assemblea condominiale, dunque in un ambito non di rado caratterizzato da vivace vis polemica o da atteggiamenti sopra le righe.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
(ud. 15/11/2007) 06-03-2008, n. 10420
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NARDI Domenico - Presidente
Dott. SCALERA Vito - Consigliere
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto il 25.11.2005 da:
avv. Rossi Antonio, difensore di R.E., nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13 ottobre 2005;
Sentita la relazione del consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Folchi Pistoleri Pietro, difensore di B.E. e C.I., in qualità di eredi del defunto Bu.En.;
Udite le conclusioni del P.G., in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Sentiti, altresì, l'avv. Falchi Pistoleri Pietro, in favore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso e l'avv. Antonio Rossi, in favore della ricorrente, che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Voghera del 29 settembre 2004, che aveva dichiarato R.E. colpevole del reato di ingiuria aggravata, per avere rivolto a Bu.En., amministratore di condominio la frase: Lei è un bugiardo, dice il falso e mente, nel corso di un'assemblea condominiale, e per l'effetto, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannata alla pena di Euro 500,00 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, oltre consequenziali statuizioni.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. - Con unico motivo d'impugnazione, parte ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione, con riferimento ai presupposti oggettivi e soggettivi del reato contestato. Deduce, in particolare, che, quanto all'elemento oggettivo, non era stato considerato che le espressioni mente e dice il falso non avevano contenuto univocamente ingiurioso ed avrebbero dovuto essere considerate nel contesto nel quale erano state pronunciate; e che, sotto il profilo soggettivo, non sussisteva l'elemento psicologico, essendo stata dimostrata l'assoluta buona fede dell'imputata in relazione alla circostanza che aveva determinato il diverbio (ossia il fatto che l'incontro, sollecitato dalla stessa imputata, tra l'amministratore ed il responsabile di Feder consumatori, organo preposto alla tutela dei diritti dei consumatori, fosse avvenuto a (OMISSIS) anzichè a (OMISSIS)) e, comunque, sul punto mancava una motivazione idonea, tenuto peraltro conto che la testimonianza del teste S. aveva confermato la convinzione dell'imputata che l'amministratore non avesse affermato il vero, nel sostenere di avere incontrato il consulente a (OMISSIS) anzichè a (OMISSIS), di guisa che l'intento della R. era quello di portare all'attenzione dell'assemblea la corretta ricostruzione dei fatti, così come in buona fede li aveva recepiti dal proprio consulente, e non certamente quello di ledere la personalità dell'amministratore.
2. - La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, è principio di pacifica acquisizione giurisprudenziale, affatto aderente, peraltro, alla communis opinio, che ai fini dell'apprezzamento della valenza lesiva di determinate espressioni, le stesse debbano essere contestualizzate, ossia rapportate al contesto spazio-temporale nel quale siano state pronunciate, tenuto altresì conto dello standard di sensibilità sociale del tempo.
Orbene, non par dubbio che le espressioni in esame, con le quali si attribuisce all'interlocutore la patente di bugiardo e mentitore, se possono in astratto assumere rilievo denigratorio e lesivo dell'onore di una persona, perdono gran parte della loro valenza offensiva, se inserite nel particolare contesto in cui sono state profferite, ossia all'indirizzo di un amministratore nel corso di un'assemblea condominiale, dunque in un ambito non di rado caratterizzato da vivace vis polemica o da atteggiamenti sopra le righe.
Peraltro, gli stessi epiteti sono stati formulati nell'ambito di un'accesa critica all'operato dello stesso amministratore, da parte di chi, per la sua qualità di condomino, fa parte di quell'entità (rectius ente di gestione) i cui deliberati, legittimamente adottati, l'amministratore, quale organo esecutivo, è obbligato a porre in esecuzione, dandone poi conto all'assemblea.
In quel peculiare contesto, dunque, le espressioni usate dall'imputata, pur se colorite e graffianti, perdevano, sul piano oggettivo, l'astratto tenore ingiurioso, ponendosi piuttosto come manifestazioni, di certo infelici, inopportune od ineducate, di marcata disapprovazione del racconto del Bu., peraltro su una circostanza che, in astratto, era tale da ingenerare dubbi od equivoci sulla totale veridicità di quanto riferito.
3. - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, nei termini espressi in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008