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Apologia di reato tramite Facebook (Cass. 24103/17)

15 maggio 2017, Cassazione penale e Nicola Canestrini

L’attività di proselitismo, fondata su ragioni di carattere etnico o religioso, ben può essere effettuata mediante i canali telematici - tra i quali occorre certamente comprendere il soda network denominato Facebook - attraverso cui si mantengono i contatti tra gli aderenti o i simpatizzanti, mediante la diffusione di documenti e testi apologetici, la programmazione di azioni dimostrative, la raccolta di elargizioni economiche, la segnalazione di persone responsabili di avere operato a favore della causa propagandata.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile – 15 maggio 2017, n. 24103
Presidente Mazzei – Relatore Centonze

Rilevato in fatto

1. Con ordinanza emessa il 15/11/2016 il Tribunale del riesame di Brescia, pronunciandosi sull’impugnazione proposta dall’indagato D.G. , a norma dell’art. 309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.I.P. del Tribunale di Brescia il 28/10/2016, disponendo contestualmente l’immediata liberazione dello stesso.
Si contestava, in particolare, al D. la commissione del reato di cui all’art. 414 cod. pen., conseguente alla pubblicazione di un profilo personale sul socia/ network, denominato Facebook, sul quale veniva postato materiale apologetico dell’associazione terroristica denominata Isis che, com’è noto, è l’acronimo con il quale viene chiamato l’autoproclamatosi Islamic State of Iraq and Syria.
Il materiale postato sul profilo Facebook del D. si connotava per la sua matrice islamica radicale e, tra l’altro, comprendeva: una fotografia con commento dell’imam M. , già arrestato dalla polizia macedone per avere reclutato soggetti affiliati all’Isis; alcune videoregistrazioni inneggianti al martirio religioso jihadista, che riprendevano immagini di individui armati e vestiti con abiti militari mimetici; la condivisione di lunghi brani di discorsi di autorità religiose, appartenenti all’area islamica radicale, che esaltavano l’adesione di singoli combattenti al califfato guidato da A.B.a.B. - noto all’opinione pubblica internazionale come a.-.B. - e la loro morte in qualità di martiri jihadisti; materiale di provenienza telematica eterogenea mirante a propagandare l’ideologia e le attività dello stesso sodalizio terroristico, sia sul piano politico che su quello religioso.
Questi accertamenti conseguivano alle attività di intercettazione, telefonica e telematica, attivate nel corso delle indagini preliminari nei confronti del D. , che consentivano di accertare la presenza sul suo personal computer di ulteriore materiale di natura propagandistica e di matrice islamica radicale, avente contenuto analogo a quello postato sul suo profilo Facebook.
In questa cornice, il Tribunale del riesame di Brescia, esclusa preliminarmente la rilevanza penale delle comunicazioni private e interpersonali del D. , fondava la sua ordinanza su un’analitica disamina del materiale telematico postato sul profilo Facebook dell’indagato, soffermandosi in particolare sulle videoregistrazioni datate 29/01/2015, 17/08/2015, 20/09/2015, 14/11/2015 e 25/11/2015, escludendo che tali trasmissioni audiovisive contenessero materiale di contenuto apologetico riguardante l’organizzazione terroristica di matrice islamica radicale denominata Isis.
Secondo il Giudice del riesame, le videoregistrazioni postate nelle date del 29/01/2015, del 17/08/2015 e del 20/09/2015, pur riguardando il conflitto bellico in corso di svolgimento sull’area geografica siro-irachena, non contenevano alcun riferimento esplicito allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria e alla matrice islamica radicale che ispirava le sue azioni, limitandosi a diffondere informazioni sull’interpretazione coranica del ruolo di combattenti svolto dagli adepti di fede musulmana che fornivano il loro sostegno al conflitto in questione.
Differente, invece, era il contenuto delle videoregistrazioni postate nelle date del 14/11/2015 e del 25/11/2015, le quali, secondo quanto affermato dal Tribunale del riesame di Brescia, facevano esplicitamente riferimento all’Isis, ma su un piano esclusivamente istituzionale e religioso, riguardante la legittimazione che lo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria avrebbe sotto il profilo del riconoscimento internazionale; profilo, quest’ultimo, a sua volta collegato ad una più ampia piattaforma dogmatica, finalizzata a giustificare sul piano teologico la presenza di tale organismo sulla scena internazionale, a prescindere dai richiami alla matrice jihadista dei suoi proclami.
In questo modo, era esclusa la portata apologetica delle videoregistrazioni postate nelle date del 14/11/2015 e del 25/11/2015, sul presupposto che tale materiale audiovisivo risultava inidoneo a conferire all’attività di propaganda che vi era connessa il rischio di effettiva consumazione di ulteriori reati, tra cui quello di adesione allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, connaturato alla contestazione elevata al D. ai sensi dell’art. 414 cod. pen..
Nel formulare tali considerazioni, il Tribunale del riesame di Brescia evidenziava che la sussistenza del delitto di apologia contestato al D. , ai sensi dell’art. 414 cod. pen., non poteva discendere da un giudizio complessivo sulle sue posizioni religiose, rispetto alle quali non era possibile esprimere alcuna valutazione negativa, riguardando il credo islamico dell’indagato la sua sfera privata.
Si ribadiva, pertanto che le videoregistrazioni postate sul profilo personale Facebook del D. erano prive di contenuto apologetico e possedevano una valenza esclusivamente rilevante rispetto alla confessione religiosa professata dall’indagato.
Queste considerazioni processuali imponevano l’annullamento del provvedimento cautelare genetico e l’immediata liberazione del D. se non detenuto per altra causa.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti all’incongruità del percorso argomentativo attraverso il quale il Tribunale del riesame aveva espresso un giudizio di insussistenza dell’ipotesi di reato contestata al D. ai sensi dell’art. 414 cod. pen..
Il ricorrente deduceva, in particolare, che il materiale postato sul profilo personale Facebook del D. , al contrario di quanto affermato nell’ordinanza impugnata, possedeva un’intrinseca valenza apologetica, attestata dal contenuto delle videoregistrazioni datate 29/01/2015, 17/08/2015, 20/09/2015, 14/11/2015 e 25/11/2015, contenenti inequivocabili manifestazioni di propaganda dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria.
A queste comunicazioni audiovisive, la parte ricorrente aggiungeva il riferimento alle comunicazioni telematiche, intercettate nel corso delle indagini preliminari, sulle quali il provvedimento impugnato non si era soffermato in termini congrui, datate 12/08/2015, 30/04/2016, 22/04/2016, 23/04/2016, 26/04/2016, 02/05/2016, 04/05/2016, 10/05/2016, 11/05/2016, 16/05/2016, 18/05/2016, 19/05/2016, 20/05/2016, 24/05/2016, 25/05/2016, 27/05/2016, 13/06/2016, 14/07/2016, 19/07/2016, 27/08/2016, 05/09/2016, 07/09/2016, 15/09/2016, 16/09/2016 e 17/09/2016, che venivano esaminate analiticamente nelle pagine 4-7 del provvedimento impugnato.
Ne discendeva che il giudizio espresso dal Tribunale del riesame di Brescia, sotto questo profilo motivazionale, appariva fondato su una valutazione parziale e incongrua del materiale acquisito nel corso delle indagini preliminari, atteso che sulle comunicazioni telematiche sopra richiamate il percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato si profilava manifestamente incompleto ed illogico.
In particolare, a sostegno della censura motivazionale la parte ricorrente evidenziava che, al contrario di quanto affermato nell’ordinanza in esame, le videoregistrazioni postate nelle date del 29/01/2015, del 17/08/2015, del 20/09/2015, del 14/11/2015 e del 25/11/2015 contenevano inequivocabili manifestazioni di propaganda dell’Isis, atteso che in tali comunicazioni audiovisive era sempre presente il riferimento al conflitto bellico in corso di svolgimento sul territorio siro-iracheno, nel quale la predetta organizzazione terroristica era direttamente coinvolta; circostanza, questa, che rendeva destituito di fondamento l’assunto processuale dal quale muoveva il Giudice del riesame sulla valenza meramente religiosa di tale materiale audiovisivo.
Secondo la parte ricorrente, in ogni caso, il contenuto delle trasmissioni audiovisive non consentiva di escluderne la portata al contempo propagandistica e apologetica, al contrario di quanto affermato dal Giudice del riesame, le cui conclusioni trascuravano di considerare gli espliciti riferimenti in esse contenuti alla Jihad islamica, concretizzando l’ipotesi delittuosa contestata al D. ai sensi dell’art. 414 cod. pen..
Si contestavano specificamente, infine, le conclusioni raggiunte dal Tribunale del riesame di Brescia in ordine al contenuto delle videoregistrazioni postate nelle date del 14/11/2015 e del 25/11/2015, le quali, secondo quanto affermato dallo stesso Tribunale del riesame di Brescia, facevano esplicito riferimento allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, con la conseguenza che tali comunicazioni audiovisive possedevano connotazioni apologetiche incontroverse, postulando la legittimazione religiosa e istituzionale della stessa organizzazione terroristica di matrice islamica radicale.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia è fondato nei limiti che seguono.
In via preliminare, deve rilevarsi che tale atto di impugnazione sviluppa le sue doglianze distinguendo le comunicazioni telematiche rispetto alle quali si deduce la carenza assoluta di motivazione, richiamate nelle pagine 4-7 del ricorso, dalle registrazioni audiovisive rispetto alle quali si censura il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Brescia, ai fini della formulazione di un giudizio di gravità indiziaria relativo alla fattispecie di cui all’art. 414 cod. pen..
A tali censure occorre riferirsi separatamente, fondandosi su differenti percorsi argomentativi.
2. Fatta questa indispensabile premessa, occorre innanzitutto affrontare la censura riguardante l’incongrua valutazione delle comunicazioni telematiche da parte del Tribunale del riesame di Brescia, analiticamente richiamate nelle pagine 4-7 del ricorso in esame, rispetto alle quali veniva esclusa ogni valenza apologetica, trattandosi di comunicazioni riguardanti interlocuzioni private del D. .
Ci si riferisce, in particolare, alle comunicazioni telematiche, rispetto alle quali il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia segnalava la carenza motivazionale assoluta del provvedimento impugnato, datate 12/08/2015, 30/04/2016, 22/04/2016, 23/04/2016, 26/04/2016, 02/05/2016, 04/05/2016, 10/05/2016, 11/05/2016, 16/05/2016, 18/05/2016, 19/05/2016, 20/05/2016, 24/05/2016, 25/05/2016, 27/05/2016, 13/06/2016, 14/07/2016, 19/07/2016, 27/08/2016, 05/09/2016, 07/09/2016, 15/09/2016, 16/09/2016 e 17/09/2016.
Deve, invero, rilevarsi che, sul punto, non è riscontrabile alcuna illegittimità motivazionale, in ragione del fatto che su tali comunicazioni telematiche il Tribunale del riesame di Brescia si soffermava in termini congrui, affermandone l’irrilevanza sotto il profilo della loro portata apologetica, non riscontrabile nel caso di specie per l’assenza di potenzialità diffusiva, osservandosi, a pagina 6 dell’ordinanza in esame, che i messaggi in questione rimanevano circoscritti "all’ambito conoscitivo del solo ricorrente, ovvero all’interlocuzione individuale con altro soggetto nelle citate conversazioni o in chat, ciò che esclude quella necessaria pubblicità intesa come potenzialità diffusiva indefinita equiparabile alla stampa".
In questa cornice, occorre evidenziare che i riferimenti compiuti nel provvedimento impugnato consentivano al Tribunale del riesame di Brescia di formulare un giudizio adeguato sulla portata non apologetica di tali messaggi, tenuto conto del contesto esclusivamente privato e interpersonale nel quale si svolgevano le comunicazioni.
Il giudizio espresso nel provvedimento impugnato, dunque, risulta rispettoso delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, che presuppone, per la configurazione del reato di cui all’art. 414 cod. pen., la potenzialità diffusiva indefinita della comunicazione censurata, correttamente esclusa nel caso di specie dal Giudice del riesame (cfr. Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253101; Sez. 1, n. 26907 del 05/06/2001, Vencato, Rv. 219888).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che questa Corte ha ripetutamente affermato che, per configurare il delitto di cui all’art. 414 cod. pen., occorre che il comportamento del soggetto attivo del reato si connoti per la sua valenza diffusiva, desumibile dalle circostanze di fatto in cui la condotta apologetica si esplica, tale da determinare il rischio concreto - valutabile alla luce del contesto ambientale nel quale le comunicazioni hanno luogo - di consumazione di altri reati, lesivi di interessi omologhi a quelli offesi dal crimine esaltato (cfr. Sez. 1, n. 8779 del 05/05/1999, Oste, Rv. 214645; Sez. 1, n. 11578 del 17/11/1997, Gizzo, Rv. 209140).
Non può, infine, rilevare, nella direzione invocata dalla parte ricorrente, la circostanza che le condotte apologetiche di cui all’art. 414 cod. pen. possono avere ad oggetto anche l’esternato apprezzamento nei confronti di associazione con finalità di terrorismo internazionale, di cui all’art. 270-bis cod. pen., con la conseguenza che il pericolo concreto può concernere non solo l’approvata commissione di atti di terrorismo, ma anche la plaudita scelta di partecipare ad una siffatta organizzazione. Sul punto, non può che ribadirsi che, ai fini della configurazione della fattispecie dell’art. 414 cod. pen., non rileva la tipologia dei reati in relazione ai quali si esplica l’attività comunicativa, ma le modalità con cui la comunicazione viene esternata, che devono possedere connotazioni di potenzialità diffusiva, conseguenti al fatto di essere destinate a un numero indeterminato di soggetti e comunque non riconducibili, come nel caso in esame, ad un ambito strettamente interpersonale (cfr. Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, cit.; Sez. 1, n. 26907 del 05/06/2001, Vencato, cit.).
Queste ragioni processuali impongono di ritenere infondata la doglianza in esame.
3. Deve, invece, ritenersi fondata l’ulteriore doglianza, riguardante il contenuto apologetico delle videoregistrazioni datate 29/01/2015, 17/08/2015, 20/09/2015, 14/11/2015 e 25/11/2015, postate sul profilo personale Facebook del D. , le quali, secondo la parte ricorrente, contenevano inequivocabili manifestazioni di propaganda dell’Isis, rese evidenti dal fatto che in tali comunicazioni telematiche era sempre presente il riferimento al conflitto bellico in corso di svolgimento sul territorio siro-iracheno, nel quale la predetta organizzazione terroristica di matrice islamica radicale risulta direttamente coinvolta.
Osserva il Collegio che sull’idoneità comunicativa delle videoregistrazioni in esame il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Brescia appare incongruo, in ragione del fatto che tali comunicazioni risultavano postate dal D. sulla sua pagina Facebook e richiamavano il conflitto bellico in corso di svolgimento sull’area siro-irachena, mediante riferimenti audiovisivi, nel valutare la cui portata apologetica occorre richiamare preliminarmente la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale: "Integra il reato di apologia di uno o più delitti, previsto dall’art. 414 cod. pen., la diffusione di un documento di contenuto apologetico mediante il suo inserimento su un sito internet privo di vincoli di accesso, in quanto tale modalità ha una potenzialità diffusiva indefinita" (cfr. Sez. 1, n. 47489 del 06/10/2015, Halili, Rv. 265265).
L’ordinanza impugnata trascura che la giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha affermato che l’attività di proselitismo, fondata su ragioni di carattere etnico o religioso, ben può essere effettuata mediante i canali telematici - tra i quali occorre certamente comprendere il soda network denominato Facebook - attraverso cui si mantengono i contatti tra gli aderenti o i simpatizzanti, mediante la diffusione di documenti e testi apologetici, la programmazione di azioni dimostrative, la raccolta di elargizioni economiche, la segnalazione di persone responsabili di avere operato a favore della causa propagandata (cfr. Sez. 5, n. 33179 del 24/03/2013, Scarpino, Rv. 257216; Sez. 3, n. 8296 del 02/12/2004, dep. 2005, Ongari, Rv. 231243).
Costituisce, al contempo, un dato ermeneutico incontroverso quello secondo cui il reato di apologia, così come prefigurato dall’art. 414 cod. pen., può avere ad oggetto anche un’ipotesi delittuosa associativa, con la conseguenza che il Tribunale del riesame di Brescia, nel caso di specie, non ha tenuto conto delle conseguenze apologetiche che i riferimenti, espliciti e impliciti, al conflitto bellico siro-iracheno - nel quale risulta coinvolta un’organizzazione terroristica di ispirazione jihadista come l’Isis - contenuti nelle videoregistrazioni in esame erano in grado di provocare rispetto ai frequentatori del social network. Nel valutare la portata apologetica di tali videoregistrazioni, quindi, occorreva considerare la natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod. pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale, analoghe allo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, da ultimo ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 2651 dell’08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, Rv. 265925; Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, Rv. 268164).
In particolare, risulta smentito dallo stesso percorso argomentativo seguito dal Giudice del riesame l’assunto su cui si fonda il provvedimento impugnato, secondo cui le videoregistrazioni postate sul profilo Facebook del D. , nell’arco temporale compreso tra il 29/01/2015 e il 25/11/2015, si limitavano a sollecitare un’adesione di matrice meramente ideologica e religiosa dei potenziali utenti telematici al ruolo istituzionale dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria nell’area mediorientale.
L’incongruità del percorso motivazionale seguito dal Tribunale del riesame di Brescia e la sua eccentricità rispetto al compendio indiziario acquisito nei confronti del D. appare evidente dal passaggio motivazionale, esplicitato a pagina 7 del provvedimento impugnato, nel quale si osserva che "il materiale pubblicato è relativo alle vicende siriane ovvero esterna generiche posizioni religiose fatte proprie da D. attraverso la pubblicazione sul suo profilo Facebook, ma in alcun modo pubblicizza modi e metodi organizzativi e militari dello Stato islamico".
Nell’affermare che le videoregistrazioni postate su Facebook nelle date del 29/01/2015, del 17/08/2015, del 20/09/2015, del 14/11/2015 e del 25/11/2015 si limitavano a richiamare il conflitto bellico in corso di svolgimento sul territorio siro-iracheno in termini meramente ideologici, si è trascurato di considerare che i riferimenti ad una delle parti in guerra, rappresentata dall’Isis, presupponevano il richiamo alla Jihad islamica, che costituisce la fonte di ispirazione, dichiarata e non controversa, delle azioni militari dello Stato Islamico dell’Iraq e della Siria.
Basti considerare, a titolo meramente esemplificativo, il messaggio contenuto nella videoregistrazione postata il 17/08/2015, richiamato a pagina 10 del ricorso in esame, nel quale si inneggiava esplicitamente al martirio, affermandosi: "voglio incontrare Dio, madre nascondi le lacrime, Adhan chiama alla Jiad (...)" (cfr. Sez. 5, n. 2651 dell’08/10/2015, dep. 2016, Nasr Osama, cit.; Sez. 5, n. 48001 del 14/07/2016, Hosni, cit.).
D’altra parte, costituisce un dato incontrovertibile quello secondo cui la guerra civile attualmente in corso di svolgimento sul territorio siro-iracheno vede contrapposte diverse fazioni militari, una delle quali è rappresentata dallo Stato Islamico dell’Iraq e della Siria, la cui matrice ideologica e religiosa è rappresentata dal richiamo alla Jihad islamica, che ispira le azioni belliche condotte su quell’area del Medio Oriente dall’Isis, e costituisce, su scala internazionale, il collante del terrorismo islamico, come correttamente evidenziato nelle pagine 8-12 del ricorso in esame.
Ne consegue che il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare fondato su premesse valutative incongrue e contrastanti con le risultanze processuali, nel valutare le quali occorre tenere presente che la diffusione delle videoregistrazioni su Facebook da parte del D. , per il loro inserimento su un social network privo di vincoli di accesso e per il chiaro riferimento al conflitto bellico siro-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva non secondaria, non potevano ritenersi caratterizzate da una matrice esclusivamente ideologica e religiosa dei messaggi ad essi sottesi.
A queste incongruità motivazionali, dunque, il Tribunale del riesame di Brescia dovrà ovviare nel giudizio di rinvio, effettuando un nuovo esame degli elementi probatori acquisiti nei confronti del D. conformemente ai principi di diritto che si sono enunciati e correlando il contenuto delle singole videoregistrazioni in questione - postate nelle date del 29/01/2015, del 17/08/2015, del 20/09/2015, 14/11/2015 e del 25/11/2015 - al compendio indiziario complessivo, nella prospettiva apologetica prefigurata dall’art. 414 cod. pen..
In conclusione, le considerazioni che precedono l’impongono l’accoglimento del ricorso nei limiti indicati.
4. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Brescia, che dovrà uniformarsi ai principi come sopra enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Brescia.