Non è vero che gli avvocati (ed i loro clienti) non debbano preoccuparsi della normativa antiriciclaggio, che invece va conosciuta e rispettata nei passaggi fondamentali (adeguata verifica del cliente, registrazione e conservazione, eventuale segnalazione), fatto sempre salvo la tutela del diritto di difesa.
La normativa prevede infatti che "l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso (..) dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale proc'edimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso" (art. 35 d.lgs. 90/17).
La principale fonte normativa è rappresentata dalla Legge Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) come modificata dal D. Lgs. 90 del 25/05/2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo.
Come evidenziato dal CNF, le novità più rilevanti introdotti dalla riforma 2017 per gli Avvocati riguardano:
- l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l’obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell’approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell’adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.
Lo stesso Consiglio Nazionale forense ha peraltro emanato le Regole Tecniche ai sensi degli Art.li 11,comma 2 e 16 comma 2 del D.Lgs.231/07 in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, approvate nella seduta del 20.9.2019 (https://www.consiglionazionaleforense.it/antiriciclaggio).
Verranno qui illustrati i tratti essenziali della disciplina, con l'avvertenza che, per farne corretta applicazione, è però assolutamente necessario un suo esame analitico.
Prima di trattare dei singoli obblighi, il Decreto si preoccupa di precisare i limiti di applicazione degli stessi e così, quanto agli avvocati:
a) prevedendone l'applicazione solo nel caso di compimento, in nome o per conto dei clienti, di qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, e di assistenza nella predisposizione o quando assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
-
il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
-
la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
-
l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
-
l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
-
la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.
b) escludendo l'obbligo di segnalazione per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
In sintesi, ecco gli obblighi per gli avvocati:
(i) obblighi di adeguata verifica della clientela;
(ii) obblighi di registrazione;
(iii) obblighi di segnalazione[1].
1. L'obbligo di adeguata verifica
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono limitati ai casi di prestazioni professionali che superano, secondo i criteri indicati nella norma, la soglia di 15.000 euro o che concernono operazioni di valore indeterminabile, o, ancora, quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell?identificazione.
Verificare adeguatamente la clientela significa:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Cosa si deve fare in caso di un incarico che proviene da un Collega (domiciliazione)?
L'art. 27 l. antiriciclaggio, prevede una procedura semplificata: in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, il domiciliatario potrà ottenere dal collega che conferisce l’incarico un’attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).
Nella medesima attestazione è espressamente confermato il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’attestante in relazione alle attività di verifica effettuate nonché la coincidenza tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l’attestazione si riferisce (art. 27, comma 2).
2. L'obbligo di registrazione (e conservazione)
Il secondo obbligo è l'obbligo di registrazione, al quale si accompagna quello di conservazione.
L'obbligo di registrazione concerne determinate informazioni, espressamente indicate, relative al cliente, al titolare effettivo ed alle caratteristiche della prestazione (quali, tra l'altro, i mezzi di pagamento), salvo quanto si indicherà in relazione al tipo di registro (informatico o cartaceo) adottato; la registrazione va fatta tempestivamente e comunque
- non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione
- ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo
- ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni,
- o al termine della prestazione professionale.
La scelta fra le diverse (confuse) scadenze alternative va fatta in modo da garantire l'uniformità di trattamento della clientela.
L'obbligo di conservazione concerne:
- le informazioni oggetto di registrazione di cui ora si è detto, per dieci anni;
- quanto agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- quanto all'attività professionale svolta, le scritture e le registrazioni (consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari), per dieci anni dall'esecuzione dell?operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
L'art. 9/9 prevede che dati e informazioni registrate in base all'obbligo in esame siano utilizzabili ai fini fiscali.
Per la registrazione può essere utilizzato un archivio informatico ovvero un registro cartaceo.
3. L'obbligo di segnalazione
Il terzo obbligo previsto dalla normativa antiriciclaggio è l'obbligo di segnalazione.
La segnalazione va inviata da chi sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Aggiunge che il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Nello stabilire che la segnalazione va effettuata senza ritardo e ove possibile prima del compimento dell'operazione, la normativa precisa occorre astenersi dal compiere l'operazione finché la segnalazione non è avvenuta, a meno che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.
4. Sanzioni
l decreto legislativo sull'antiriciclaggio 2017 (D.Lgs 90/2017) prevede sanzioni amministrative anche per i professionisti, commisurate in base alla natura della fattispecie a cui dovranno essere applicate (e comminate con modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689).
In generale, secondo le linee guida del MEF possono distinguersi:
- le fattispecie base;
- le fattispecie qualificate dalle particolari circostanze connesse al realizzo della violazione.
Di seguito le fattispecie previste nel decreto in commento:
- Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari a € 2.000 in caso di violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e sul titolare effettivo, sull’esecutore;
- da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
- Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 2.000 in caso di tardiva o omessa conservazione di dati, documenti e informazioni;
- da € 2.500 a € 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime.
- Inosservanza degli obblighi di segnalazione (art.58) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 3.000, in caso di violazione degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette;
- da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime. Il massimo edittale è:
- elevato fino al doppio dell’ammontare del vantaggio illecitamente conseguito dal soggetto obbligato, qualora determinato e determinabile e comunque non inferiore a € 450.000
- elevato fino a € 1.000.000 ove il vantaggio di cui sopra non sia determinato o determinabile.
- da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione degli obblighi di esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dall’UIF.
- Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti degli organi di controllo (art. 59) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:
- da € 5.000 a € 30.000, a carico dei singoli componente degli organi di controllo (siti presso i soggetti obbligati) qualora, nell’esercizio della propria funzione, omettano di effettuare le comunicazioni obbligatorie;
- da € 3.000 a € 1.000.000 oltre alla sanzione accessoria dell’interdizione da 6 mesi a 3 anni della funzione o dell’incarico di amministrazione, direzione o controllo ai revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione su enti pubblici o enti sottoposti a regime intermedio, che agevolino, facilitino o rendano possibili le violazioni ovvero siano responsabili di violazioni gravi, ripetute, sistematiche e plurime.
- Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60)- La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000:
- ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF (e delle relative disposizioni attuative) che omettono di fornire alla medesima Unità le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali;
- a coloro che, in occasione delle ispezioni, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscono notizie errate o incomplete.
- Inosservanza degli obblighi imposti a intermediari bancari e finanziari anche convenzionati (art. 61-62) - Le norme prescrivono particolari sanzioni a carico di intermediari bancari e finanziari anche convenzionati, che abbiano violato gli obblighi loro imposti dalla normativa antiriciclaggio.
- Inosservanza delle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante, dei titoli al portatore e degli obblighi di comunicazioni al MEF (art. 63) - La norma dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniarida € 3.000 a € 50.000 in caso di violazioni delle disposizioni relative all’uso del contante e dei titoli del portatore;
- da € 250 a € 500 in caso di trasferimento di libretti al portatore, bancari o postali, ovvero in caso di emissione di libretti diversi da quelli nominativi;
- pari ad un ammontare che va dal 20% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia, di cui è inoltre vietata l’apertura;
- pari ad un ammontare che va dal 10% al 40% del saldo contenuto in conti o libretti di risparmio anonimi o a intestazione fittizia;
- da € 3000 a € 15.000 in caso di violazioni dell’obbligo di comunicazioni al MEF.
NB: Per quanto riguarda i COLLABORATORI INTERNI DI STUDI LEGALI, l'abrogato UIC nel marzo 2007 aveva stabilito quanto segue.
Quesito: Nel caso in cui uno studio legale individuale goda di ?collaboratori interni? intendendo per tali in genere neo avvocati con propria partita Iva (magari ex tirocinanti dello studio) a cui vengono delegate alcune pratiche di clienti, i quali restano clienti del dominus (rapporti di collaborazione libero professionale) , i collaboratori devono assolvere in proprio gli obblighi antiriciclaggio? (attivazione di archivio, registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
Risposta UIC: In questo caso un professionista abilitato esercita la propria attività esclusivamente all?interno di uno studio altrui non associato ed alle dirette dipendenze del titolare, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati, nei confronti di clienti che conferiscono mandato al titolare dello studio.
In quest?ottica il professionista abilitato, al quale viene affidato in tutto o in parte l?esecuzione della prestazione, per quel che attiene agli obblighi di identificazione e registrazione risulta assimilabile in via interpretativa alla figura del ?collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività? e, pertanto, non è assoggettato in via autonoma ad alcun adempimento.
Resta tuttavia a carico del professionista abilitato che esegue suddetta prestazione, nello svolgimento della propria attività, l'obbligo di rilevare e segnalare all?UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio.
Associazione Dottori Commercialisti
Ufficio Italiano Cambi
Per saperne di più:
- Guardia di Finanza, circolare 19.03.2012 n° 83607
- Consiglio Nazionale Forense, circolare 27.12.2007 n° 40
- Decreto legislativo 21.11.2007 n° 231 , G.U. 14.12.2007 (http://www.altalex.com/index.php?idnot=39463)
- Check list Antiriciclaggio, http://web.metaping.it/home/53242/53242_3127.pdf
SCHEDA CLIENTE DELLO STUDIO LEGALE CANESTRINI
ELEZIONE DI DOMICILIO / ANTIRICICLAGGIO / PRIVACY
FAC SIMILE
Il sottoscritto __nato a ____ il ___ e residente come da documento di identità allegato quale rappresentante di ________con SEDE in _____ ( come da visura camerale allegata - e in caso di straniero dichiarando di essere / non essere persona politicamente esposta)
TEL. _______________ FAX ________________CELL ______________ E-MAIL _____________ CODICE FISCALE / PARTITA IVA ______________
prendendo atto che l'informativa antiriciclaggio dello Studio legale Canestrini è pubblicata sub http://www.canestrinilex.com/privacy.html dichiara di essere il titolare effettivo del rapporto, cioè la persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione l'attività affidata allo studio legale, ed elegge domicilio ai suddetti recapiti ai fini dell?incarico professionale, prendendo atto che in caso di variazione non comunicata per iscritto c?è concreto pregiudizio per l?attività di difesa liberando il professionista da ogni relativa responsabilità ed esonerandolo in particolare da ogni onere di rintraccio.
IDENTIFICAZIONE
ESTREMI DEL DOCUMENTO ____________________________________
SCOPO DELL'OPERAZIONE (motivo per cui si ricorre all?assistenza del Legale) :
X GIUDIZIALE X STRAGIUDIZIALE __________________
Rovereto, data firma __________________
Prendo atto e confermo di aver letto e compreso l'informativa privacy pubblicata sub http://www.canestrinilex.com/privacy.html (finalità del trattamento dei dati,modalità del trattamento dei dati, conferimento dei dati, rifiuto di conferimento dei dati, comunicazione dei dati, diffusione dei dati, trasferimento di dati all'esterno, titolare del trattamento) esprimendo il mio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell?art. 23 del Codice della Privacy, con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli, manifesta il consenso al trattamento dei dati. In particolare, esprimo il mio consenso per: l'acquisizione dei dati personali anche sensibili, il trattamento degli stessi e la comunicazione dei dati a terzi. Tale consenso vale sino a revoca scritta, da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Firma per accettazione e ricevuta comunicazione _________________________
Riservato al professionista:
- rischio cliente (art. 20) basso medio alto MOTIVO n. _________ o altro (%)
1 natura giuridica, 1 prevalente attività svolta; 3 comportamento tenuto al momento dell?instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4 area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- rischio prestazione professionale basso medio alto MOTIVO n. _________ o altro(%)
5 tipologia della prestazione professionale posta in essere; 6 modalità di svolgimento della prestazione; 7 ammontare; 8 durata della prestazione professionale; 9 ragionevolezza della prestazione professionale in rapporto all?attività svolta dal cliente; 10 area geografica di destinazione del prodotto, 11 oggetto della prestazione.
Avv. Nicola Canestrini
[1] I primi due vanno dunque a sostituire quelli che il D.M. n. 141/06 qualificava obblighi di identificazione e di conservazione, ma, come sopra si è detto, nonostante la diversità sostanziale implicata, come ora si vedrà, dall?obbligo di adeguata verifica della clientela, l?insoddisfacente incompiutezza del sistema transitorio risulta lasciare aperta la necessità di continuare a riferirsi, per le modalità esecutive degli obblighi, anche al D.M. n. 141/06 ed al Provvedimento dell?U.I.C. sopra ricordato (si legge, a pag. 7 della Circolare del 18 dicembre 2007 sopra ricordata: ?tutti gli obblighidi adeguata verifica della clientela e dei titolari effettivi contenuti nell?art. 18 del Decreto sono immediatamente applicabili; ne consegue che gli adempimenti d?identificazione contenuti nei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 56/2004 devono essere integrati con i nuovi adempimenti previsti nel Titolo II, Capo I, del Decreto?).