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Ammissibile estradizione verso Moldavia (Cass. 10596/18)

30 gennaio 2018, Cassazione penale

Estradizione passiva: la documentazione che supporta la richiesta di negare la contenga per trattamenti inumani o degradanti deve essere essere aggiornata, e deve evidenziare situazioni di carattere sistemico o comunque generalizzato (circoscritte e afferenti all'intero sistema esecutivo moldavo, e che per questo motivo non consente di ritenere che si tratti di situazione di fatto diffusa).

Corte di Cassazione

Sez. VI,  udienza 30 gennaio 2018

sentenza 10596 /18

Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

 SENTENZA

sul ricorso proposto da P.A., nato in Moldavia il 20/06/1982 avverso la sentenza del 21/06/2017 della Corte di appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;

udito il difensore, avv. Espedita Rechichi, in sostituzione dell'avv. Sandro Callegaro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. A.P. ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui sono state dichiarate sussistenti le condizioni per la sua estradizione richiesta dal Governo della Moldavia per l'esecuzione di una pena detentiva per il reato di fabbricazione di banconote false.

In particolare, secondo la Corte di appello, dalla documentazione prodotta dalla difesa (relazione sulla visita nel 2013 da parte dell'Associazione Antigone in un carcere moldavo, il rapporto annuale d Amnesty international sulla Moldavia) non giustificava il diniego della estradizione.

Deduce il ricorrente violazione di legge in relazione agli artt. 698 e 705, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alle condizioni carcerarie disumane e degradanti sussistenti nello Stato richiesto, come documentate dalla Associazione Antigone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Questa Corte ha più volte affermato in tema di estradizione per l'estero che la pronuncia ostativa all'estradizione, di cui all'art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non può essere basata sulla documentazione tratta dal sito Internet di Amnesty International, dal quale si evincano episodi occasionali di violazioni dei diritti umani, denunciati in modo tale da non essere ritenuti come peculiari di un sistema (in una fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Governo della Moldavia, Sez. 6, n. 2657 del 20/12/2013, dep. 2014, Cobelean, Rv. 257852; Sez. 6, n. 30864 del 08/04/2014, Lytvynyuk, Rv. 260055). Con tali pronunce, la Suprema Corte non ha inteso ritenere inidonea in senso assoluto la documentazione in quanto estratta da Internet o perché proveniente da una organizzazione non governativa, ma ha sempre richiesto che la documentazione allegata dall'interessato, a dimostrazione dell'esistenza di situazioni in cui risultino violati i diritti fondamentali della persona, sia affidabile e riscontri una situazione allarmante riferibile ad una scelta normativa o di fatto dello Stato richiedente, a prescindere da contingenze estranee ad orientamenti istituzionali e rispetto alle quali sia comunque possibile attivare una tutela legale (Sez. 6, n. 10905 del 06/03/2013, Bishara Meged, Rv. 254768).

Orbene, il ricorrente si è limitato ad allagare documentazione che risulta non solo non aggiornata, ma comunque relativa a situazioni circoscritte e non afferenti all'intero sistema esecutivo moldavo, e che per questo motivo non consente di ritenere che si tratti di situazione di fatto diffusa, di carattere sistemico o comunque generalizzato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della cassa delle ammende della somma a titolo di sanzione pecuniaria, che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 2.000.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 30/01/2018.