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Accostamento allusivo è diffamatorio se .. (CA Roma, 3051/20)

24 giugno 2020

Le dichiarazioni di ausiliario del PM rnon possono essere valutate come il mero punto di vista di un giornalista, o di un quisque de populo, bensì come quelle di un diretto protagonista delle indagini, che aveva proceduto ad effettuare le intercettazioni telefoniche, le cui dichiarazioni erano per cio’ stesso assistite da una peculiare presunzione di attendibilita’ al cospetto degli ascoltatori.

In presenza di un’intervista resa da un soggetto qualificato il giornalista e’ esentato dall’obbligo di controllare la veridicita’ delle affermazioni dell’intervistato, dovendo escludersi l’esimente soltanto al cospetto dell’atteggiamento adesivo dell’intervistatore rispetto alle dichiarazioni rese dal soggetto intervistato.

Verita’ oggettiva del fatto apertamente violata quando le allusive affermazioni effettuate lasciano chiaramente intendere che dalle intercettazioni fosse emerso un coinvolgimento diretto in vicende corruttive oggetto di indagine.

In tema di diritto di critica il requisito della continenza si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate, ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni, sicché l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra, pur in assenza di espressioni in sé offensive, anche in caso di accostamento allusivo di fatti ed opinioni tali da non consentire di distinguere gli uni dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde.

 

Corte di Appello di Roma

sezione prima civile

Sentenza n. 3051/2020 pubbl. il 24/06/2020

RG n. 5821/2017 Repert. n. 3173/2020 del 24/06/2020

 

Riunita in camera di consiglio e cosi’ composta:

SENTENZA

nella causa civile in grado d’appello, iscritta al n.5821 RGAC dell’anno 2017, posta in decisione il 3 giugno 2020 a seguito di trattazione scritta ai sensi dell’art. 83 lett. h) d.l. 17/3/2020 n°18 conv. in legge n°27/20 ed ulteriormente modificato con dl 30/4/2020 n°27 e vertente tra:

RUTELLI FRANCESCO

Elettivamente domiciliato in *** presso lo studio dell’avv. prog GNni, che unitamente avv. FN lo rappresenta e difende come da delega in atti;

GENCHI GIOACCHINO

Elettivamente domiciliato in ***, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da se’ medesimo ai sensi dell’art. 83 c.p.c.;

APPELLATO

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sez. I civile, n. 23090/2017, pubblicata il 15 febbraio 2017, non notificata;

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi in atti; CONSIDERATO

che con la sentenza suindicata il Tribunale di Roma, all’esito del giudizio incardinato nell’ottobre 2014 dal sig. Rutelli nei confronti dell’avv. Genchi - avente ad oggetto azione risarcitoria da diffamazione - respinte le eccezioni di incompetenza e prescrizione sollevate dal convenuto, rigettava le domande attoree con condanna alle spese di lite;

che la domanda attorea era fondata sulle asserite affermazioni false, calunniose e diffamanti pubblicamente rivolte all’attore da parte del Genchi in tre occasioni - a) nell’intervista rilasciata a Beppe Grillo, e diffusa sul web, il 27 febbraio 2009; b) nell’intervento alla manifestazione pubblica svoltasi a Marsala denominata Information Day il 26 aprile 2009 e c) nell’intervista rilasciata al periodico di Sicilia “S” il 27 novembre 2011 – dichiarazioni tutte correlate alle risultanze dell’inchiesta denominata “Why Not?” condotta nel 2007 dal dott. Luigi De Magistris (all’epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro) con l’ausilio del Genchi stesso, quale consulente tecnico;

che il Tribunale respingeva la domanda sull’assunto che tutte le dichiarazioni rilasciate dal Genchi fossero scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica;

che in particolare, a dire del primo giudice:

  • -  dall’intervista resa a Beppe Grillo si evinceva una rappresentazione critica degli eventi collegati all’indagine “Why not?”, eventi concretatisi in polemiche politiche e dibattiti circa i metodi investigativi utilizzati dagli inquirenti, ritenuti non conformi alle normative vigenti e valutati sia dalle autorita’ giudiziarie, sia anche dal Copasir presieduto dal Rutelli; 

  • -  il Copasir aveva attivato poteri di verifica sulle intercettazioni telefoniche acquisite nel corso dell’indagine, chiedendole in visione e promuovendo l’audizione del Genchi; 

  • -  nel contesto di tali fatti quest’ultimo aveva fornito nelle tre occasioni una sua personale visione critica in merito al comportamento del Rutelli, esternando una valutazione soggettiva dei reali motivi sottesi alle iniziative dal medesimo assunte quale Presidente del Copasir; 

  • -  dalle frasi oggetto di giudizio non poteva desumersi un coinvolgimento del Rutelli nell’inchiesta “Why not?”, ne’ un suo ruolo nei fatti oggetto di accertamento, bensi’ “l’evidenziazione della presenza del nominativo dell’odierno attore nelle intercettazioni telefoniche”; 

  • -  era infatti da ritenersi provato ed in ogni caso incontestato che l’imprenditore Saladino (soggetto indagato) avesse evocato nelle conversazioni intercettate il nome dell’attore; 

  • -  proprio prendendo spunto da tale evento il convenuto aveva criticato l’operato del Rutelli in veste di Presidente del Copasir, peraltro utilizzando espressioni non assertive (“..probabilmente..”) e rimettendo il giudizio di responsabilita’ al termine degli accertamenti (“quando ci sara’ la resa della verita’ chiariremo quali erano i rapporti tra Saladino e Rutelli”); 

  • -  il contenuto dell’intervista a Beppe Grillo non consentiva l’allusione circa l’esistenza di un’associazione automatica tra ambienti collusi e Rutelli, ma piuttosto costituiva un’opinione personale da collocarsi nell’ambito di una polemica politica (secondo cui le verifiche del Copasir erano strumentali ad abolire l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche); 

  • -  di identico tenore era da ritenersi l’intervento del Genchi all’incontro pubblico tenutosi a Marsala, denominato “Information day”; 

  • -  il Genchi si era limitato a riportare il proprio punto di vista in merito all’inchiesta “Why not?”, dalla quale era emerso “un complicato intreccio di relazioni trasversali a contenuto economico tra imprenditori e soggetti vicini ad esponenti politici” posto in essere dall’imprenditore Saladino; 
-

dal contenuto dell’intervista resa dal Genchi non emergeva ne’ che il Rutelli fosse stato direttamente intercettato, ne’ che il Saladino avesse parlato direttamente con il Rutelli, ma soltanto che il Saladino avesse riferito il nome di Rutelli conversando telefonicamente con altri, circostanza quest’ultima confermata dalle intercettazioni depositate;

il Genchi aveva espresso il proprio punto di vista critico al riguardo, esponendo come “vi fosse stata una presa di posizione della politica e del Copasir”, intesi alla stregua di un ingiustificato accanimento contro l’inchiesta e contro di lui;

tale elaborazione era chiaramente da ritenersi frutto di un vaglio soggettivo, rientrante appieno nel legittimo esercizio del diritto;
nel terzo articolo, infine, era vieppiu’ evidente l’intento del Genchi di esprimere una personale ricostruzione della vicenda rispetto ai fatti oggetto dell’inchiesta, peraltro facendo riferimento non gia’ soltanto al Rutelli, ma all’intero Copasir quale organo collegiale, esprimendo al contempo una ricostruzione critica di quanto accaduto nella propria vita professionale;

parimenti i toni utilizzati rientravano nel parametro della continenza;

che avverso tale pronuncia ha proposto appello il Rutelli, chiedendo, in totale riforma della stessa, accertarsi e dichiararsi la lesione della propria reputazione, anche professionale, nonche’ dell’onore, dell’identita’ personale e dell’immagine, previo accertamento incidentale della ricorrenza del delitto di diffamazione anche a mezzo stampa, con condanna del Genchi al risarcimento del danno, da determinarsi in € 150.000,00 o nella diversa misura da liquidarsi in via equitativa, e con condanna altresi’ al pagamento della sanzione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, alla pubblicazione dell’emananda sentenza su siti internet indicati, nonche’ su cinque quotidiani a tiratura nazionale e con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio;

che il Genchi ha chiesto dichiararsi l’improcedibilita’ e/o l’inammissibilita’ del gravame, del quale ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito, con vittoria di spese legali del grado;

che depositate note illustrative, la causa e’ stata assunta in decisione

OSSERVA

1 - L’eccezione di improcedibilita’ dell’appello formulata dall’appellato non appare condivisibile.

Ritiene l’avv. Genchi che il Rutelli sia incorso in un’ipotesi di improcedibilita’ del gravame, con conseguente estinzione del giudizio, avendo dapprima tentato la notifica dell’atto di appello presso un indirizzo del proprio difensore di primo grado inesistente (in data 6/9/2017), avendo provveduto ad iscrivere la causa a ruolo (il 7/9), avendo successivamente provveduto a notificare “in rinnovazione” l’atto di appello (il 12/9, stavolta presso il reale indirizzo del proprio difensore, con notifica andata a buon fine), senza tuttavia provvedere ad una nuova iscrizione della causa al ruolo generale.

Deduce che l’appellante avrebbe dovuto provvedere ad una nuova iscrizione anche perche’ il secondo atto di appello non sarebbe esattamente sovrapponibile al primo e da tale omissione deriverebbe l’improcedibilita’ del gravame.

L’eccezione e’ manifestamente infondata e formalistica.

Innanzi tutto l’atto di citazione “in rinnovazione” e’ al contrario di quanto ritenuto dal Genchi di contenuto esattamente sovrapponibile al primo, cosicche’ la notifica dell’atto in rinnovazione ha determinato la sanatoria della prima notifica non andata a buon fine; in secondo luogo l’appellante ha autonomamente fatto applicazione del meccanismo di rinnovazione della notifica previsto dall’art. 291 c.p.c., norma che demanda al giudice, al cospetto di una notifica nulla o non andata a buon fine, ove il convenuto non si sia costituito, il potere/dovere di autorizzarne la rinnovazione, essendo l’art. 291 c.p.c. applicabile anche al giudizio di appello (cfr. Cass. 2593/2006).

Ritiene poi la Corte che non fosse necessaria una seconda iscrizione della causa a ruolo, in quanto, come ritenuto da Cass. civ., sez. II, 31-05- 2017, n. 13775 “la costituzione in giudizio dell'attore, avvenuta dopo il decimo giorno successivo al compimento di un'invalida notificazione dell'atto di citazione, non è qualificabile come tardiva, ex art. 171 c.p.c., giacché il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorre solo in presenza di una notifica valida; pertanto, ove, in simile ipotesi, il convenuto non si sia costituito (così sanando la nullità verificatasi), il giudice deve provvedere ai sensi dell'art. 291 c.p.c. e l'attore, rinnovata con successo la notifica, non deve reiterare la propria costituzione in giudizio, iscrivendo nuovamente la causa a ruolo”.

In ogni caso la costituzione in giudizio del Genchi ha sanato qualsiasi possibile irregolarita’ di ordine formale e la notifica dell’atto di citazione in rinnovazione e’ a sua volta tempestiva.

2 - L’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per pretesa difformita’ dal modello legale descritto dall’art. 342 c.p.c. non appare fondata.

Le censure delineate appaiono sufficientemente specifiche, consentendo a questa Corte di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le critiche indirizzate alla motivazione, mediante l’indicazione dei ritenuti errori in essa contenuti (cfr. sul punto Cass. 12280/2016, 2814/2016, 2238/2016).

Del resto, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. civ., sez. I, 12-02-2016, n. 2814).

L'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civ., sez. un., 16-11-2017, n. 27199).

L’atto in esame soddisfa tali requisiti, donde il rigetto dell’eccezione.

3 – Entrambe le parti hanno chiesto di essere ammesse a depositare nuovi documenti nel presente grado di giudizio.

La produzione appare inammissibile, poiche’ in contrasto con il disposto dell’art. 345 c.p.c. – nella formulazione ratione temporis applicabile, successiva alla modifica operata dalla legge 69/2009 - non avendo le parti dimostrato di non averli potuti proporre in primo grado per causa non imputabile.

4 – Il gravame e’ affidato ad un’unica essenziale ragione di censura, costituita dall’erroneita’ della valutazione effettuata dal primo giudice in punto di sussistenza della scriminante del diritto di critica.

Il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Genchi, lungi dall’essersi limitato ad esprimere mere opinioni personali, qualificabili alla stregua dell’interpretazione di fatti e della “lettura” di eventi, avrebbe profferito vere e proprie accuse false e calunniose nei suoi confronti, avendo lasciato intendere che dall’inchiesta (peraltro non pubblica, della quale egli aveva diretta conoscenza quale ausiliario del PM) fosse emersa la prova della propria responsabilita’ penale, in ragione dell’esistenza di contatti telefonici di “criminali” e “delinquenti”, di “tangenti” delle quali era beneficiario “Rutellone”, il quale avrebbe avuto il “carbone bagnato”, cioe’ la coscienza sporca.

Ed ancora piu’ grave ed infamante sarebbe l’accusa di avere il Rutelli, quale presidente del Copasir, utilizzato i poteri suoi e quelli dell’organo parlamentare per finalita’ personali, ovvero per condurre un attacco persecutorio (“un linciaggio morale”) nei confronti non solo del Genchi, ma anche di “tutta la (sua) famiglia”.

La falsita’ delle accuse sarebbe poi ulteriormente palesata dalla circostanza che lo stesso Genchi, in sede di audizione dinanzi al Copasir tenutasi il 30/1/2009, aveva chiarito la totale estraneita’ del Rutelli all’inchiesta “Why not?”, escludendone qualsiasi coinvolgimento (“Lei in questa vicenda e’ persona offesa..non e’ parte in causa, se non come persona offesa”).

Ulteriore censura viene mossa alla sentenza nella parte in cui avrebbe reputato un’interpretazione o una critica l’affermazione del Genchi relativa alla propria presunta inclusione nel novero dei soggetti identificati la sera del 19/7/1992 (strage di via D’Amelio, ove aveva perso la vita Paolo Borsellino), trattandosi al contrario di un’oltraggiosa insinuazione e di un infamante vilipendio.

Ritiene questa Corte che l’appello sia parzialmente condivisibile.

Va innanzi tutto premesso che non rientra nel thema decidendum esaminato con la sentenza gravata la ragione di censura riferita alla pretesa insinuazione del Genchi circa la “presenza” del Rutelli sulla scena della strage di via D’Amelio.

Tale estraneita’ e’ fatta palese dal tenore di tutti gli atti del giudizio di primo grado (atto di citazione, memoria di precisazione della domanda, comparsa conclusionale e memoria di replica) e dal fatto stesso che il Tribunale abbia omesso di riportare la frase – diversamente dalle altre, viceversa pedissequamente trascritte nella parte iniziale della motivazione – nella pronuncia impugnata.

Non puo’ demandarsi al giudice, tantomeno a quello di secondo grado, la scelta/valutazione del materiale probatorio versato in atti anche con riferimento ad elementi che non risultino essere stati posti a fondamento della causa petendi o comunque specificamente individuati e stigmatizzati dalla parte attrice.

Ne deriva che relativamente a tale censura il motivo di appello e’ chiaramente inammissibile, stante la novita’ della questione.

In relazione invece alle frasi specificamente individuate dall’attore/appellante, sin dal primo grado, quale fondamento dell’azione esperita e fatte oggetto dell’analisi valutativa compiuta dal Tribunale, occorre distinguere tra le dichiarazioni del Genchi esorbitanti dai limiti del diritto di critica – o perche’ tale diritto non viene proprio in essere, ovvero in quanto ne sono superati i limiti applicativi – e quelle da ritenersi viceversa rientranti nell’ambito della scriminante.

Ritiene la Corte che tanto nell’intervista resa a Beppe Grillo, quanto nell’intervento svoltosi a Marsala, moderato dal giornalista Maniaci, le affermazioni rese dal Genchi debbano essere valutate con riferimento non soltanto al diritto di critica, ma anche con riguardo al diritto di cronaca.

Il Genchi non si e’ infatti limitato ad esprimere un giudizio personale e politico circa le finalita’ che avrebbero ispirato l’azione del Rutelli quale Presidente del Copasir, ovvero piu’ in generale in merito al tentativo ascrivibile al pressoche’ intero arco politico di voler limitare lo strumento delle intercettazioni telefoniche censurando l’inchiesta “Why not?”, ma ha anche chiaramente riferito e riportato le risultanze delle intercettazioni telefoniche da lui personalmente effettuate quale ausiliario del PM dr. De Magistris, nell’ambito della predetta attivita’ d’indagine.

Sotto tale profilo le espressioni stigmatizzate dall’appellante, nella parte in cui alludono ad un diretto e specifico coinvolgimento del Rutelli nell’inchiesta, debbono essere valutate nell’ambito dei piu’ rigidi parametri del diritto cronaca, primo fra tutti quello della verita’ oggettiva del fatto.

E’ sotto tale profilo palese come tale parametro sia stato apertamente violato, in quanto le allusive affermazioni effettuate dal Genchi lasciano chiaramente intendere agli ascoltatori che dalle intercettazioni fosse emerso un coinvolgimento diretto del Rutelli – quale indagato e non soltanto come parte offesa – nelle vicende corruttive oggetto di indagine, coinvolgimento che sarebbe emerso dalle stesse intercettazioni telefoniche svolte direttamente dal Genchi.

L’assunto del primo giudice non appare quindi condivisibile ne’ con riferimento all’inquadramento di tali dichiarazioni nell’ambito del diritto di critica anziche’ in quello del diritto di cronaca, ne’ in relazione alla rilevanza da attribuirsi alla natura dubitativa e non assertiva delle dichiarazioni rese dall’appellato (“probabilmente”).

Ma soprattutto la valutazione del primo giudice non appare condivisibile in merito al fatto che dalle espressioni oggetto di giudizio (sia quelle riferite all’intervista rilasciata a Grillo, sia a quelle profferite nel corso del dibattito svoltosi a Marsala) non potesse desumersi un diretto coinvolgimento del Rutelli nell’inchiesta “Why not?”, ne’ un suo ruolo nei fatti oggetto di accertamento, bensi’ unicamente “l’evidenziazione della presenza del nominativo dell’odierno attore nelle intercettazioni telefoniche”.

Tale apprezzamento del Tribunale non puo’ infatti desumersi dalla serena lettura delle predette affermazioni, che nella parte in cui riferiscono quanto emerso dalle intercettazioni lasciano viceversa intendere, utilizzando un linguaggio pesantemente allusivo ed insinuante, il coinvolgimento diretto del Rutelli nell’inchiesta, in ragione del legame con l’imprenditore intercettato.

Trattasi di un fatto contrario al vero, come inequivocabilmente chiarito dallo stesso Genchi in sede di audizione dinanzi al Copasir.

Ne’ vale ad escludere la natura diffamatoria di tali espressioni l’utilizzazione dell’avverbio “probabilmente”, ove si consideri il contesto complessivo delle dichiarazioni rese, tutte convergenti nella chiara allusione a tale coinvolgimento (“coscienza sporca ..sospetti che io avevo su di loro..Rutelli ha dimostrato probabilmente di avere il carbone bagnato ..quando ci sara’ la resa dei conti chiariremo quali erano i rapporti di Rutelli con Saladino.. politico del quale stavo esaminando i suoi contatti telefonici con i criminali, con i delinquenti, di cui stavo controllando per conto del dott. De Magistris le intercettazioni dove si parlava di tangenti. C’e’ un’intercettazione tra Saladino ed un imprenditore, in cui si dice “Ricordati di metterti a disposizione di Rutellone..quando si dice “Dai disposizioni alla Cristina – che sarebbe la segretaria tesoriere – di mettersi a disposizione di Rutellone o Mastellone..”).

Non solo, ma la natura diffamatoria delle espressioni utilizzate e’ resa vieppiu’ palese dalla circostanza che il Genchi nelle due occasioni citate e’ stato intervistato in relazione al ruolo specifico di ausiliario del PM ricoperto nell’inchiesta.

Le sue dichiarazioni non possono dunque essere valutate come il mero punto di vista di un giornalista, o di un quisque de populo, bensi’ come quelle di un diretto protagonista delle indagini, che aveva proceduto ad effettuare le intercettazioni telefoniche, le cui dichiarazioni erano per cio’ stesso assistite da una peculiare presunzione di attendibilita’ al cospetto degli ascoltatori.

Proprio la rilevanza da attribuirsi alla “veste” nella quale le dichiarazioni vengono profferite costituisce la ragione ispiratrice dell’orientamento giurisprudenziale riferibile alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 37140/01 e successivamente ribadito, secondo cui in presenza di un’intervista resa da un soggetto qualificato il giornalista e’ esentato dall’obbligo di controllare la veridicita’ delle affermazioni dell’intervistato, dovendo escludersi l’esimente soltanto al cospetto dell’atteggiamento adesivo dell’intervistatore rispetto alle dichiarazioni rese dal soggetto intervistato (cfr. Cass. pen. 6911/2015, Cass. civ. 23168/2014, Cass. pen. 28502/2013).

Ritiene la Corte che anche poi a voler accedere alla ricostruzione del Tribunale circa la riconducibilita’ delle predette affermazioni del Genchi all’alveo del diritto di critica, tale scriminante in ogni caso non sussista.

Sulla base dell’elaborazione giurisprudenziale, la scriminante del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. opera solo qualora vi sia corrispondenza tra la narrazione e quanto realmente accaduto, il racconto sia di interesse collettivo tale che la divulgazione della notizia sia di pubblico interesse, nel rispetto del limite della continenza (Cass. civ., 31 gennaio 2018, n. 2357).

Tale esimente, il cui riconoscimento postula l’esistenza di una solida base di collegamento tra affermazioni valutative offensive e fatti veri (Cass. pen., 21 settembre 2016, n. 54501, in Foro it., 2017, II, col. 81), non opera qualora i fatti narrati, seppur veri, siano stati strumentalmente manipolati o travisati (si veda Cass. pen., sez. I, 13 novembre 2018, n. 8801, in Foro it., Rep. 2019, voce Ingiuria, n. 20).

Nel caso di specie tale palese travisamento sussiste e va individuato nell’avere il Genchi collegato l’allusione inerente al diretto coinvolgimento del Rutelli dell’inchiesta alla sola circostanza che, per quanto emerso dalle intercettazioni, l’imprenditore intercettato avesse fatto il nome dell’appellante.

L’“evidenziazione della presenza del nominativo dell’odierno attore nelle intercettazioni telefoniche” non puo’ quindi giustificare le pesanti allusioni e le insinuazioni sopra riportate.

Ulteriormente non scriminate dall’esercizio del diritto di critica appaiono le predette dichiarazioni del Genchi con riferimento al parametro della continenza.

Con osservato da Cass. civ., sez. III, 17-06-2016, n. 12522, in tema di diritto di critica il requisito della continenza si atteggia non solo come correttezza formale delle espressioni adoperate, ma anche come corretta manifestazione delle proprie opinioni, sicché l'aggressione all'altrui reputazione non scriminata dal diritto di critica, e perciò fonte di responsabilità, si riscontra, pur in assenza di espressioni in sé offensive, anche in caso di accostamento allusivo di fatti ed opinioni tali da non consentire di distinguere gli uni dalle altre e da alterare la portata ed il significato dei primi al fine di corroborare surrettiziamente le seconde.

Nel caso in esame e’ del tutto palese, ad avviso di questa Corte, come le allusioni del Genchi al coinvolgimento del Rutelli nell’inchiesta penale difettino di continenza, in quanto un conto sarebbe stato riportare il

fatto obiettivo secondo cui il nominativo del Rutelli era emerso dalle telefonate del Saladino con altro interlocutore, un conto invece insinuare negli ascoltatori il convincimento di un diretto coinvolgimento del Rutelli – come indagato e non come parte offesa – nell’inchiesta.

Il gravame non appare viceversa condivisibile nella parte in cui l’appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto rientranti nel diritto di critica le espressioni del Genchi riferite alla volonta’ politica di colpire l’inchiesta per arginare l’utilizzazione delle intercettazioni telefoniche quale strumento di indagine.

Ritiene la Corte di dover condividere sul punto la sentenza impugnata, trattandosi di un giudizio critico pienamente legittimo, ovvero di una “lettura” - opinabile, ma comunque consentita - di una serie di iniziative assunte dalle forze politiche per “colpire” il metodo De Magistris, tra le quali rientrava anche l’attenzione rivolta alla vicenda da parte del Copasir, cosi’ come interpretata e valutata dall’odierno appellato.

Venendo al quantum debeatur, ritiene la Corte che nelle dichiarazioni rese dal Genchi nelle due occasioni citate (tanto nel corso dell’intervista a Beppe Grillo, quanto nell’intervento tenuto alla manifestazione di Marsala) limitatamente alla parte in cui per quanto detto esse risultano non scriminate dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica, siano ravvisabili, in questa fase di delibazione incidentale, gli estremi della fattispecie del reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 c.p..

Il danno non patrimoniale chiesto dall’appellante, inteso quale sofferenza soggettiva, va quindi determinato ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. come danno morale da reato e va liquidato in via equitativa.

La prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione delle dichiarazioni, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale (cfr. sul punto Cass. civ. [ord.], sez. III, 25-05-2017, n. 13153).

Ritiene la Corte che nella valutazione equitativa debba tenersi conto della gravita’ delle affermazioni rese e del ruolo pubblico di rilievo ricoperto dall’appellante, ma anche, in termini riduttivi, del soltanto parziale accoglimento dell’appello in punto di insussistenza della scriminante, nonche’ della circostanza che in entrambe le occasioni l’intervista resa dal Genchi non e’ dimostrato fosse destinata ad essere pubblicata o diffusa su internet.

Tenuto conto di tali elementi ritiene la Corte che il danno non patrimoniale risentito dal Rutelli in conseguenza delle dichiarazioni del Genchi vada liquidato all’attualita’ in € 10.000,00, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Va inoltre accolta, quale forma aggiuntiva di risarcimento del danno non patrimoniale in forma specifica, la richiesta di pubblicazione della presente sentenza sulla piattaforma web YouTube, nonche’ su “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a cura e spese del Genchi.

Inaccoglibile e’ invece da ritenersi la domanda alla condanna alla riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948, trattandosi di sanzione correlata alla diffamazione a mezzo stampa, nella specie non ricorrente.

Le spese legali del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame contro la sentenza 3090/2017 del Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia impugnata, condanna Genchi Gioacchino al versamento in favore di Rutelli Francesco dell’importo di € 10.000,00, con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Dispone altresi’ che, a cura e spese del Genchi, la presente sentenza sia pubblicata in forma integrale sulla piattaforma web YouTube, nonche’ su “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”.

Respinge la domanda di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.

Condanna Genchi Gioacchino a rifondere a Rutelli Francesco le spese legali del doppio grado di giudizio, che determina per il primo grado in € 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e per il

presente grado in € 3.777,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2020.

Il Consigliere rel. Dr. Lucia Fanti

Il Presidente Dr. Ettore Capizzi