La circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che, anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante.
Corte di Cassazione
sez. V penale, ud. 14 settembre 2022 (dep. 6 ottobre 2022), n. 37901
Presidente Sabeone – Relatore Sessa
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 6.10.2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di D.B.G. , che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede.
2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo vizio della motivazione laddove si è riconosciuta la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7; in particolare rileva che i beni erano custoditi in un cantiere e sotto continua videosorveglianza attiva, comunicante in tempo reale il rilevamento di movimenti allo smartphone del proprietario, sicché non era applicabile l'aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede.
3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23,comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo agli argomenti esposti dal P.G. nella requisitoria scritta.
Considerato in diritto
1. Il ricorso merita il rigetto, essendo infondato quanto si deduce.
Come in più occasioni ribadito da questa Corte (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493 - 01) in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento; ipotesi che non ricorre nel caso di specie, atteso che solo una sorveglianza specificamente efficace ad impedire la sottrazione del bene consente di escludere tale aggravante, laddove la modalità di sorveglianza nella fattispecie in esame - attraverso lo smartphone del proprietario - non è idonea ad impedire la commissione del furto, come efficacemente e logicamente messo in luce dalla corte territoriale; ed infatti, il collegamento esistente tra il sistema di videosorveglianza presente nel cantiere e il telefonino del proprietario - che grazie al meccanismo in questione riceveva un MMS ritraente uno degli escavatori parcheggiato nel cantiere con accanto un giovane intento a prelevare gasolio dal serbatoio - non assicura un intervento immediato atto a scongiurare il delitto (il fatto che nel caso di specie il proprietario si sia prontamente attivato grazie al meccanismo, chiamando le forze dell'ordine che sono prontamente intervenute sul posto, costituisce una evenienza legata alla vicenda concreta caratterizzata dalla particolare prontezza degli operanti, che, peraltro, nonostante il loro pronto intervento, non riuscirono a evitare il furto, ma solo a trovare il ladro ancora sul posto, in possesso della refurtiva).
Si deve pertanto affermare il seguente principio di diritto secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa, per necessità o per destinazione, alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza che, anche ove dotato di collegamento con il cellulare del proprietario, rimane un mero strumento di ausilio per la individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625 c.p.p., comma 1, n. 7, (per un caso analogo, in cui però il sistema di videosorveglianza era di tipo passivo, Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 Ud. (dep. 14/01/2021), Rv. 280157 - 01; cfr. altresì, per il caso analogo dell'antifurto satellitare sull'autovettura, Sez. 5, n. 10584 del 30/01/2014, Rv. 260204 - 01, secondo cui tale antifurto, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene).
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 c.p.p., la condannai del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali