Il commercio o anche solo la messa in vendita di cannabis costituisce reato a tutti gli effetti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4: rispetto all'oggetto materiale della condotta, non ha senso alcuno definire la sostanza come "light" alla luce della quantità di principio attivo in essa contenuto. Deve essere esclusa in radice la tesi difensiva del cd. "doppio binario" (lecito/illecito), a seconda del superamento o meno della soglia dello 0,5% di principio attivo che non ha alcun aggancio normativo; la detenzione per la vendita, la messa in commercio e la vendita di cannabis (foglie, infiorescenza, olio, resina) sono tutte condotte alternativamente previste e sanzionate come reato dal D.P.R. n. 309, cit., art. 73, commi 1 e 4.
Il sequestro probatorio può essere finalizzato (anche) all'accertamento della quantità di principio attivo complessivamente contenuto nella sostanza.
Quanto alle motivazioni a base del sequestro probatorio, a latitudine dell'onere motivazionale va valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare; quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
(ud. 12/12/2019) 13-05-2020, n. 14735
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAMACCI Luca - Presidente -
Dott. CERRONI Claudio - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere -
Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere -
Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
M.L., nato a (OMISSIS);
R.A., nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 06/09/2019 del TRIB. LIBERTA' di PARMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG Dott. SECCIA DOMENICO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
Svolgimento del processo
1. I sigg.ri M.L. e R.A. ricorrono per l'annullamento dell'ordinanza del 06/09/2019 del Tribunale di Parma che ha rigettato la loro richiesta di riesame del decreto del 10/07/2019 del Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, ha ordinato il sequestro probatorio delle cose in esso meglio indicate ritenute corpo del reato e/o ad esso pertinenti.
2.Pur con distinti atti i ricorrenti propongono medesimi argomenti.
2.1.Con il primo motivo deducono l'erronea e la falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, , l'erronea applicazione della L. n. 242 del 2016, l'erronea interpretazione della sentenza della Corte di cassazione Sez. U, n. 30475 del 2019, l'erronea applicazione dell'art. 253 c.p.p., commi 1 e 2, e conseguente insufficienza e manifesta illogicità della motivazione, con ulteriore violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2, nella parte in cui l'ordinanza afferma illogicamente la sussistenza del fumus commissi delicti rispetto alla fattispecie di reato ipotizzata. Cinque sono i profili sviluppati a sostegno.
2.1.1. Il primo riguarda la questione, risolta dal tribunale in senso sfavorevole ai ricorrenti, se la cd. "cannabis light" rientri o meno nella nozione legale di sostanza stupefacente anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 242 del 2016 e se, di conseguenza, la sua detenzione a fini di commercializzazione mantenga rilevanza penale. Orbene, i ricorrenti deducono la natura oziosa, imperfetta e non pertinente del quesito e ciò per le seguenti ragioni: a) prima della entrata in vigore della L. n. 242 del 2016 non si è mai parlato di cd. "cannabis light"; b) la sentenza Sez. U, n. 30475 del 2019 non ha mai negato che vada esente da responsabilità penale l'agente-commerciante nel caso in cui i derivati della cannabis appaiono privi, in concreto, di ogni efficacia drogante o psicotropa in ossequio al principio di necessaria offensività del reato; c) alla luce della predetta sentenza (citata malamente e solo in parte dall'ordinanza impugnata) esiste un doppio binario (lecito/illecito) che disciplina la vendita delle infiorescenze, non sussistendo ragione alcuna per escludere l'applicazione a quest'ultima attività, chiaramente riconducibile alla disciplina di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, della soglia dello 0,5% di THC che è di estrazione scientifica e opera come paradigma ammesso dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della applicazione delle fattispecie penali di cui al D.P.R. n. 309 del 1990; d) in conclusione, erra il tribunale a ritenere che tale soglia si riferisca a tutt'altro contesto normativo non interferente e non comunicante con quello del testo unico delle leggi in materia di sostanze stupefacenti.
2.1.2. Il secondo profilo riguarda la "singolare" e personale interpretazione della sentenza Sez. U, n. 30475 del 2019 operata dal tribunale del riesame secondo il quale il giudizio di penale rilevanza della condotta prescinde dal principio attivo contenuto nella sostanza ceduta. Nulla di più sbagliato; la citata sentenza ha chiaramente affermato che la commercializzazione della cannabis non integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4 ove i prodotti commercializzati siano privi, in concreto, di ogni efficacia drogante o psicotropa secondo il principio di offensività. Ciò comporta la necessità di effettuare sempre un'indagine sulla idoneità drogante del prodotto, idoneità che può mancare anche in presenza di quantitativi di THC che la prevalente tossicologia forense fissa in una forchetta che va da 5 a 10 mg. Tra l'altro, il tribunale si contraddice nel momento in cui ammette il valore del dato percentuale di THC, anche ai fini della determinazione della capacità drogante, pur sminuendone la portata. E' un vizio che inficia gravemente il percorso delibativo dell'ordinanza.
2.1.3. Il terzo profilo riguarda l'affermazione del tribunale secondo il quale il commercio di infiorescenze, resine ed olii costituisce di per sè elemento "concreto e dirimente per ravvisare la sussistenza - pur nella tipica fluidità della fase cautelare - dei gravi indizi del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4". Si tratta di affermazione che costituisce frutto di una lettura errata e parziale della Sez. U, n. 30475/2019 e che introduce un'inversione dell'inderogabile principio dell'in dubio pro reo in dubio pro veritate" non accettabile nemmeno in sede cautelare. In buona sostanza, la teorica sussunzione della condotta del commerciante nel modello tipico normativo non può avvenire tout court quando ci si trova in presenza dell'indicazione e della previsione, da parte del giudice che interpreta la fattispecie, di un'espressa previsione di riserva di salvaguardia per l'agente. Sicchè il principio dell'ipotetica sussunzione della condotta può essere, logicamente e correttamente, applicato solo quando, già in origine, il modello tipico legislativo non presenti concrete possibilità (anche interpretative) di altrettanto originaria deroga. Ne deriva che la vendita dei prodotti in questione non può costituire automatica piattaforma automatica per ritenere esistente il fumus commissi delicti.
2.1.4. Il quarto profilo riguarda la contraddizione nella quale cade il tribunale quando da un lato afferma la rilevanza penale del commercio delle infiorescenze a prescindere dal principio attivo contenuto nella sostanza, e dall'altro afferma la decisività della "effettiva capacità drogante della canapa". La seconda ipotesi appare quella munita di maggiore spessore logico in quanto diretta emanazione del dictum delle citate Sez. U; la prima, invece, è quella suscettibile di critica perchè relega la verifica del fumus commissi delicti ad un momento anteriore all'accertamento della effettiva e concreta efficacia drogante a prescindere dal quantitativo di THC, accertamento che assurge, nella logica della decisione, a mero elemento di smentita o conferma postuma del fumus stesso. Si tratta di affermazione che si pone in contrasto con l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'analisi tossicologica non può costituire una convalida di una situazione già concretizzatasi, bensì il presupposto necessario per affermarne la sussistenza.
2.1.5. Il quinto profilo riguarda il mancato esame dell'argomento relativo alla metodologia di accertamento delle caratteristiche della cannabis in relazione alla possibile concreta efficacia drogante, questione che appare assolutamente dirimente in relazione al sequestro operato. Riprendendo il tema già sviluppato con il quarto profilo e richiamando giurisprudenza di questa Corte, si ribadisce, ancora una volta, che il sequestro della sostanza deve essere necessariamente preceduto dalla verifica della sua efficacia drogante e non il contrario, come affermato dal Tribunale sul discutibile presupposto che la vendita di infiorescenze risulti di per sè sussumibile nella fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4. Dunque, per poter procedere al sequestro globale di una pluralità di prodotti derivati dalla coltivazione di canapa Sativa L deve sussistere la prova della concreta offensività delle singole condotte rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi così che occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione, efficacia drogante - chiosano i ricorrenti - che può essere desunta dall'effettivo tenore percentuale di principio attivo ovvero dall'effettivo peso, espresso in milligrammi, del THC contenuto. Il presupposto dell'effettiva capacità drogante del prodotto, quale indizio essenziale del fumus commissi delicti deve essere tratto da un'indagine precisa e non può essere desunto in modo empirico o presuntivo nè da procedure inadeguate allo scopo (come il narcotest). Nel caso di specie, le perquisizioni ed i sequestri non erano stati preceduti da accertamenti scientifici sulla effettiva capacità drogante delle sostanze, bensì, al contrario, erano finalizzati proprio ad accertare tale capacità. Il che avrebbe legittimato, al più, il sequestro di alcuni campioni dei prodotti commercializzati, non di tutti i prodotti ricoverati nel pubblico esercizio.
2.2 Con il secondo motivo deducono l'erronea e la falsa applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, e dell'art. 253 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione al ritenuto sussistente fumus commissi delicti. Quattro gli argomenti a sostegno.
i) Il primo riguarda, sotto il profilo della sua illogicità, l'affermazione del tribunale secondo il quale la percentuale di THC deve essere apprezzata avuto riguardo al peso complessivo della sostanza detenuta dai singoli venditori piuttosto che in modo atomistico tenendo conto della percentuale di THC contenuta nelle singole dosi potenzialmente acquistabili dai clienti. Costituisce acquisizione ormai incontestata che la cessione di una sostanza stupefacente integra reato se il quantitativo di principio attivo è in grado di produrre effetti psichici in capo all'assuntore, quantitativo che i tossicologi forensi attestano intorno ai 5-10 milligrammi di THC per grammo. Poichè non è ragionevole pensare che chi acquista 10 grammi di marijuana consumi tale sostanza in un'unica soluzione, ne consegue che computare tutto il principio attivo contenuto nell'intero compendio sequestrato sconta l'erroneità del procedimento di accertamento che dovrebbe riguardare, invece, l'efficacia drogante della singola dose oggetto di transazione commerciale. Ne consegue, ulteriormente, che vengono disattesi gli esiti delle analisi del RIS che avevano individuato percentuali di THC basse e nella norma.
ii) Il secondo riguarda l'affermazione del tribunale (la necessità di correlare l'effetto drogante al peso complessivo della sostanza in presenza di quantitativi consistenti oggetto di commercializzazione) che confonde due diversi piani tematici perchè evoca l'effettivo pericolo determinato dalla capacità diffusiva di importanti quantitativi di sostanze realmente stupefacenti (perchè contengono quantitativi e percentuali di THC idonee a produrre effetto drogante qualunque sia il confezionamento ed il frazionamento) a fronte di una situazione che concerne un quantitativo di prodotto derivato dalla cannabis a basso livello di THC e quindi non stupefacente. Nè è giustificata l'affermazione secondo la quale l'impossibilità di scindere la valutazione sulla effettiva capacità drogante del quantitativo complessivo di sostanza detenuta giustifica il vincolo imposto a tutta la sostanza ritrovata piuttosto che su singoli campioni, visto che l'esperienza quotidiana insegna che l'esame chimico-tossicologico viene effettuato su un campione minimo del prodotto lordo.
iii) Il terzo profilo riguarda la affermata impossibilità di procedere alla restituzione del prodotto ai sensi dell'art. 324 c.p.p., comma 7, che è smentita dalla accertata bassa presenza di THC, attestata sia dalle analisi prodotte dal pubblico ministero che da quelle prodotte dalla difesa. Sicchè la paventata efficacia drogante del prodotto è frutto di un timore meramente congetturale e presuntivo.
iv) Il quarto profilo (proposto dal solo M.) riguarda il sequestro di tutti gli ulteriori prodotti (cartine, estrattori, accendini, grinder e gas) qualificati dal tribunale come cose "strumentali a consentire il fumo (e dunque la fruizione) della cannabis". Si tratta di beni il cui utilizzo non è specificamente destinato all'assunzione dello stupefacente assolvendo a funzioni ed usi anche di natura diversa (succintamente descritti nei ricorsi). E' pertanto destituita di fondamento la tesi della vendita "in associazione alla cannabis" che puntella la presunta pertinenzialità di tali oggetti ai derivati dalla canapa. I semi sequestrati al M., inoltre, non hanno alcuna pertinenzialità con la cannabis light, laddove l'estratto CBD olio di canapa non contiene THC, trattandosi di olio ottenuto dalla spremitura del seme.
Motivi della decisione
3. E' fondato, per quanto di ragione, il ricorso del M.; sono nel resto infondati entrambi i ricorsi.
4. Entrambi i ricorrenti sono titolari di attività commerciale di vendita al minuto di prodotti (infiorescenze, olii e resine di marijuana) a base di cannabis cd. "light". Il 23/07/2019 il pubblico ministero aveva ordinato il sequestro probatorio dei prodotti commercializzati, in quanto corpo del reato, e del cd. "materiale di contorno" (strumenti per fumare, estrattori, macinini, cartine, gas butano, grinder) in quanto cose pertinenti al reato.
4.1.Nel disattendere le istanze difensive, il Tribunale ha osservato che:
4.1.1.1a sentenza della Corte di cassazione, Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956, ha escluso in maniera perentoria e senza possibilità di dubbi la applicazione della L. n. 242 del 2016 al commercio della cd. "cannabis light";
4.1.2.1a cd. cannabis light non può in alcun modo essere oggetto di commercio trattandosi di sostanza stupefacente inserita a pieno titolo nella tabella II allegata al D.P.R. n. 309 del 1990;
4.1.3. non trova applicazione, pertanto, la soglia di tollerabilità dello 0,5% di principio attivo applicabile esclusivamente ai limitati fini della L. n. 242 del 2016;
4.1.4.l'attività di commercio di infiorescenze, olii e resine di cannabis costituisce, pur nella fase cautelare tipicamente "fluida", grave indizio di sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4;
4.1.5.l'effettiva capacità drogante costituisce elemento che non è in grado di incidere sulla valutazione ex ante della esistenza del fumus commissi delicti.
4.1.6. non v'è dunque alcun cortocircuito logico tra l'effettuazione del sequestro sulla sostanza e la successiva sottoposizione della stessa ad analisi chimico-tossicologiche al fine di accertarne la composizione e l'idoneità a produrre effetti psicotropi perchè è proprio in questo accertamento che si radicano le esigenze probatorie del sequestro ordinato dal PM;
4.1.7. premesso che nei locali perquisiti sono stati rinvenuti quantitativi rilevanti di cannabis, la concreta capacità drogante deve essere apprezzata non in modo atomistico, avuto riguardo alle singole dosi cedute ai consumatori, ma in relazione alla percentuale di THC desumibile dal peso complessivo della sostanza detenuta dal venditore;
4.1.8.ne consegue che anche una bassa percentuale di principio attivo non esclude la capacità drogante della sostanza e dunque l'offensività della condotta;
4.1.9. peraltro, l'impossibilità di scindere la valutazione della effettiva capacità drogante del quantitativo complessivo di sostanza da quella delle singole dosi preconfezionate giustifica il sequestro di tutta la sostanza detenuta per la vendita;
4.1.10. l'esigenza di rendere il più possibile approfondite le analisi sulla composizione della sostanza sottoponendola a plurimi riscontri giustifica l'estensione della misura a tutto il compendio sequestrato così che il provvedimento non può dirsi sproporzionato;
4.1.11.i beni diversi dalla sostanza stupefacente costituiscono cosa pertinente al reato poichè agevolano la vendita del prodotto illecito (contribuendo a denotare la finalità ricreativa del consumo) e ben potrebbero essere "spesi" nella successiva fase del giudizio di merito.
5. La L. n 242 del 2006 reca norme per il sostegno e la promozione della Coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.), quale coltura in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, alla riduzione del consumo dei suoli e della desertificazione e alla perdita di biodiversità, nonchè come coltura da impiegare quale possibile sostituto di colture eccedentarie e come coltura da rotazione (art. 1, comma 1). Il sostegno e la promozione riguardano la coltura della canapa finalizzata: a) alla coltivazione e alla trasformazione; b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali; c) allo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale; d) alla produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori; e) alla realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca. Di conseguenza, la coltivazione delle varietà di canapa di cui all'art. 1, comma 2, può essere effettuata senza alcuna autorizzazione (art. 2, comma 1). Dalla canapa in tal modo coltivata è possibile ottenere: a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonchè di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo (art. 2, comma 2). La legge prevede anche controlli sulle attività consentite (art. 4). Quando, all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni della legge (art. 4, comma 5).
4.2. All'indomani della promulgazione della legge si sono formati, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, due opposti orientamenti.
4.3. Secondo un primo orientamento la legge non consente la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della canapa (hashish e marijuana), sul presupposto che la novella disciplina esclusivamente la coltivazione della canapa per i fini commerciali elencati dalla L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 3, tra i quali non rientra là commercializzazione dei prodotti costituiti dalle inflorescenze e dalla resina. In tale ambito ricostruttivo, i valori di tolleranza di THC consentiti dall'art. 4, comma 5 legge citata, si riferiscono solo alla percentuale di principio attivo sulle piante in coltivazione e non al prodotto oggetto di commercio. La cannabis sativa L. presenta intrinseca natura di sostanza stupefacente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14 posto che l'allegata Tabella II include la cannabis in tutte le sue varianti e forme di presentazione. Secondo tale orientamento, la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L, sempre che presentino un effetto drogante, integra tuttora gli estremi del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
4.4.Secondo un diverso orientamento, nella filiera agroalimentare della canapa che la novella del 2016 intende promuovere, rientra la commercializzazione dei relativi derivati. Dalla liceità della coltivazione discende, pertanto, la liceità dei prodotti che contengano una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento. Deve quindi escludersi, ove le inflorescenze Provengano da coltivazioni lecite ex lege n. 242 del 2016, la responsabilità penale sia dell'agricoltore che del commerciante.
4.5.Con sentenza Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956, la Corte di cassazione, nel disattendere quest'ultima opzione ermeneutica, ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dalla L. 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività".
4.6. Spiega in motivazione la Corte che "la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, secondo la testuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4 T.U. stup. (...) la novella non ha effettuato alcuna modifica al dettato del T.U. stup., neppure nell'ambito delle disposizioni che inseriscono la cannabis e i prodotti da essa ottenuti nel delineato sistema tabellare (...) la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci, cit.) (...) erroneamente le richiamate percentuali di THC sono state valorizzate, al fine di affermare la liceità dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. - e la loro commercializzazione - ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento (...) ogni condotta di cessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dalla L. n. 242 del 2016, art. 2, comma 2, da un lato è estranea dall'ambito di operatività della predetta legge, dall'altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplina contenuta nel T.U. stup.. Segnatamente, le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nella L. n. 242 del 2016, art. 1, comma 2 e la realizzazione di prodotti diversi da quelli inseriti nell'elenco di cui alla L. n. 242 cit., art. 2, comma 2, risultano penalmente rilevanti, ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4 T.U. stup., che sanziona, oltre alla coltivazione - con l'eccezione di cui all'art. 26, comma 2, sopra ripetutamente evidenziata - la produzione, l'estrazione, la vendita, la cessione, la distribuzione, il commercio, la consegna, la detenzione e altre attività di messa in circolazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla Tabella II, prevista dall'art. 14. Sul punto, deve sottolinearsi che non assume alcuna rilevanza, al fine di escludere la illiceità della condotta, il mancato superamento delle percentuali di THC di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, atteso che tali valori riguardano esclusivamente il contenuto consentito di THC presente nella coltivazione - e non nei derivati - nell'ambito della specifica attività di coltivazione agroindustriale della canapa, per gli usi consentiti, delineata dalla stessa novella, anche in riferimento alla erogazione dei contributi al coltivatore, secondo la disciplina sovranazionale già sopra ricordata. Pertanto, la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 T.U. stup., atteso che la tabella II richiama testualmente tali derivati della cannabis, senza effettuare alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto. Ed il fatto che la norma incriminatrice di cui all'art. 73, commi 1 e 4 T.U. stup., riguardante la circolazione delle sostanze indicate dalla Tabella II, non effettui alcun riferimento alle concentrazioni di THC presenti nel prodotto commercializzato, non risulta incoerente rispetto ai limiti di tollerabilità di cui alla L. n. 242 del 2016, art. 4, commi 5 e 7, stante la disomogeneità sostanziale dei termini di riferimento. La norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati della coltivazione - foglie, inflorescenze, olio e resina - ove si concentra il tetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del 2016, nel promuovere la coltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, proveniente da semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazione presente nella coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione dei benefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i prodotti che è possibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie, inflorescenze, olio e resina (...) 3) la commercializzazione di cannabis sativa L. o dei suoi derivati, diversi da quelli elencati dalla legge del 2016, integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioni indicate all'art. 4, commi 5 e 7 Legge del 2016. L'art. 73, cit., incrimina la commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivati della cannabis, senza operare alcuna distinzione rispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa la richiamata nozione legale di sostanza stupefacente, che informa gli artt. 13 e 14 T.U. stup.. Pertanto, impiegando il lessico corrente, deve rilevarsi che la cessione, la messa in vendita ovvero la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, di prodotti - diversi da quelli espressamente consentiti dalla L. n. 242 del 2016 - derivati dalla coltivazione della cosiddetta cannabis light, integra gli estremi del reato ex art. 73 T.U. stup.. L'effettuata ricostruzione del quadro normativo di riferimento conduce ad affermare che la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., che pure si caratterizza per il basso contenuto di THC, vale ad integrare il tipo legale individuato dalle norme incriminatrici (...) Le Sezioni Unite hanno rilevato che, rispetto al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non rileva il superamento della dose media giornaliera ma la circostanza che la sostanza ceduta abbia effetto drogante per la singola assunzione dello stupefacente (Sez. U, n. 47472 del 29/11/2007, Di Rocco, Rv. 237856). Successivamente, analizzando la specifica questione afferente alla eventuale inoffensività della cosiddetta coltivazione domestica di cannabis, le Sezioni Unite hanno affermato che è indispensabile che il giudice di merito verifichi la concreta offensività della condotta riferita alla idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239920). (...) osservano le Sezioni Unite che ciò che occorre verificare non è la percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta, bensì l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante (Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976; si veda anche: Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160, ove si è osservato che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; e Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, Cecconi, Rv. 25485701, ove si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante) (...) Come sopra chiarito, secondo il vigente quadro normativo, l'offerta a qualsiasi titolo, la distribuzione e la messa in vendita dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., infatti, integrano la fattispecie incriminatrice D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Ciò nondimeno, si impone l'effettuazione della puntuale verifica della concreta offensività delle singole condotte, rispetto all'attitudine delle sostanze a produrre effetti psicotropi. Tanto si afferma, alla luce del canone ermeneutico fondato sul principio di offensività, che, come detto, opera anche sul piano concreto, di talchè occorre verificare la rilevanza penale della singola condotta, rispetto alla reale efficacia drogante delle sostanze oggetto di cessione".
4.7.Non sembra revocabile in dubbio, pertanto, che il commercio o anche solo la messa in vendita di cannabis costituisca reato a tutti gli effetti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4. Chè anzi, rispetto all'oggetto materiale della condotta, non ha senso alcuno definire la sostanza come "light" alla luce della quantità di principio attivo in essa contenuto. Deve essere perciò esclusa in radice la tesi difensiva del cd. "doppio binario" (lecito/illecito), a seconda del superamento o meno della soglia dello 0,5% di principio attivo che non ha alcun aggancio normativo; la detenzione per la vendita, la messa in commercio e la vendita di cannabis (foglie, infiorescenza, olio, resina) sono tutte condotte alternativamente previste e sanzionate come reato dal D.P.R. n. 309, cit., art. 73, commi 1 e 4.
4.8.Tanto basta, sul piano indiziario, a giustificare l'adozione di un provvedimento di sequestro probatorio finalizzato (anche) all'accertamento della quantità di principio attivo complessivamente contenuto nella sostanza stessa.
4.9. Poichè la perquisizione ed il sequestro sono mezzi di ricerca della prova è sufficiente, ai fini della loro adozione, che sussista il fumus commissi delicti, non la prova della sussistenza del reato, per la contraddizione logico-giuridica che non consente il contrario. Sotto questo aspetto, la concreta offensività della condotta qualifica il reato nella sua reale consistenza, ma non la ragionevole apparenza della sua sussistenza che, ai fini dell'adozione del mezzo di ricerca della prova, deve essere valutata sotto il profilo squisitamente indiziario; sicchè solo quando la condotta appaia sin da subito manifestamente inoffensiva il provvedimento di sequestro non ha alcuna ragion d'essere, mancando in radice un fatto-reato da provare. Come autorevolmente insegnato da Sez. U, n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv. 206657, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (nello stesso senso, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Rv. 267007; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Sez. 5, n. 24589 del 18/04/2011, Rv. 250397; Sez. 2, n. 16639 del 22/02/2007, Rv. 236659).
4.10. Dunque, l'astratta sussumibilità del fatto nella ipotesi di reato per la quale si procede non è in alcun modo contestabile.
4.11. Altra questione, come accennato, è quella relativa alla concreta offensività della condotta che, come detto, non può rilevare in fase cautelare a meno che la mancanza di offensività sia evidente ictu oculi, al punto da far venire meno lo stesso fumus del reato.
4.12.In ogni modo, anche questo aspetto va chiarito perchè sul punto le deduzioni dei ricorrenti, pur suggestive, sono infondate.
4.13. L'assenza di efficacia drogante o psicotropa della sostanza oggetto delle condotte penalmente sanzionate dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 deve essere valutata caso per caso a prescindere dalla percentuale di principio attivo fissata da altre leggi che non concorrono in alcun modo a integrare la fattispecie penale (sulla necessità di valutare la concreta offensività della condotta caso per caso, cfr. Sez. 6, n. 17266 del 01/04/2009, Rv. 24358, secondo cui l'accertamento della qualità di sostanza appartenente ad una delle tipologie espressamente considerate dal legislatore impedisce, di per sè, di escludere la potenziale messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma incriminatrice, spettando poi al giudice verificare, di volta in volta, se la condotta contestata risulti in concreto inoffensiva, tale dovendo ritenersi solo quella che non leda o metta in pericolo, anche in minimo grado, il bene tutelato).
Ciò che deve essere valutata è l'attitudine della sostanza a modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore, ma tale valutazione non può che essere effettuata se non mediante accertamento sulla sostanza stessa e dunque solo dopo la sua apprensione, non prima. Nel che sta la causa del provvedimento di perquisizione e sequestro, atti, come detto, finalizzati alla ricerca della prova. Peraltro, i campi elettivi nei quali la Corte di cassazione ha maturato il proprio indirizzo in ordine alla necessaria offensività della condotta sono quelli relativi alla coltivazione delle piante e alla cessione delle singole sostanze, molto più raramente in tema di detenzione a fine di cessione a terzi.
4.14. Nel caso di specie si procede nei confronti dei ricorrenti per il reato di detenzione/messa in commercio di sostanza stupefacente del tipo cannabis.
4.15. I ricorrenti, invece, sviluppano le proprie argomentazioni ponendosi in un'ottica del tutto sbagliata poichè pretendono che la concreta offensività della condotta debba essere valutata in relazione alle singole dosi poste in vendita. Essi si pongono in una prospettiva futura che distoglie l'attenzione dal fatto attuale, per come esso si presenta. La condotta di detenzione di sostanze stupefacenti è unica e non frazionabile in base alle ipotetiche dosi da essa ricavabili. Se cioè da una quantità complessiva di sostanza possono ricavarsi un certo numero di singole dosi, il reato è perfetto in ogni sua forma e riguarda l'intera partita di droga detenuta, a prescindere dal fatto che qualche confezione o dose, in concreto, contenga una quantità di principio attivo molto bassa o non ne contenga affatto perchè, semmai, ciò può rilevare ai fini della successiva cessione della sostanza e della qualificazione di tale condotta come autonomo reato, ma non ai fini della detenzione della complessiva sostanza. E' perciò del tutto speciosa l'eccezione secondo la quale il pubblico ministero avrebbe dovuto prima a campionare alcune bustine e poi decidere se e quali sequestrare; un tale approccio di metodo è del tutto errato perchè prende in considerazione una frazione della condotta non la sua interezza. Deve essere ribadito l'insegnamento secondo il quale il criterio di riferimento per valutare la quantità di sostanza stupefacente ai fini dell'applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, non è quello delle dosi confezionate, o che si possono confezionare con la sostanza tagliata, ma quello che prende a base la percentuale di sostanza allo stato puro e il numero delle dosi che da essa normalmente si possono ricavare (Sez. 6, n. 5466 del 18/03/1986, Rv. 173106).
Ne consegue che il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita (Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Rv. 27717, che ha affermato il principio in un caso in cui la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il D.M. 11 aprile 2006).
4.16. Non può costituire valido precedente, allegato dai ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni, la sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 7166 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 275168, secondo cui "deve ritenersi lecita la commercializzazione dei prodotti provenienti dalla coltivazione di canapa consentita ai sensi della L. 2 dicembre 2016, n. 242, sempre che la coltivazione abbia ad oggetto una delle varietà di canapa ammesse dalla legge, iscritte nel catalogo Europeo delle specie di piante agricole, che si caratterizzano per il basso dosaggio di THC; porti alla produzione di una canapa che presenti una percentuale di THC non superiore allo 0,2%; sia finalizzata alla realizzazione dei soli prodotti tassativamente indicati nell'art. 2, comma 2 medesima legge". E' evidente, nell'ottica della pronuncia citata, la riconducibilità della vendita di cannabis sativa all'ambito della previsione della n. 242 del 2016 che pone a favore del venditore la presunzione di liceità della condotta e impone le modalità di accertamento a campione previste dalla legge stessa. Ma tale pronuncia è stata superata, nel suo presupposto applicativo, dalla citata sentenza Sez. U. n 30475 del 2019.
4.17.1 ricorsi, di conseguenza, per la parte relativa al sequestro delle sostanze stupefacenti, sono infondati.
6.E' parzialmente fondato, invece, il quarto profilo del secondo motivo del ricorso del M..
6.1.Le motivazioni spese dal Tribunale a giustificazione della legittimità del sequestro di cartine, estrattori, accendini, grinder e gas (cd. "materiale di contorno") sono più adeguate ad una finalità cautelare che probatoria, non potendosi definire in altro modo la affermata strumentalità di tali cose rispetto all'assunzione della sostanza delle cartine, estrattori, accendini, grinder e gas, non essendo sufficiente sostenere la affermata "opportunità" di mantenere su di essi il sequestro per fornire una prova da "spendere" (virgolettato nel testo) nella successiva fase di merito.
6.2.La qualificazione del bene come "corpo del reato" (o di cosa ad esso pertinente) non si identifica con la mera "necessità", tantomeno opportunità, del sequestro probatorio e non esaurisce l'onere motivazionale sul punto: occorre indicare quale sia la specifica esigenza probatoria che giustifica la temporanea compressione del diritto di proprietà (o comunque di godimento) del bene sottratto all'interessato.
6.3.11 decreto di sequestro probatorio deve indicare "le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore".
Ciò perchè "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e art. 1 primo Protocollo addizionale C.e.d.u. postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene - e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, Agosi e. U.K.)" (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711; Sez. 3, n. 45034 del 24/09/2015, Zarrillo, Rv. 265391).
Tali principi sono stati autorevolmente ribaditi da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, secondo cui il decreto di sequestro probatorio. - così come il decreto di convalida - deve sempre contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
6.4.Non esistono criteri predeterminati e oggettivi in base ai quali valutare le motivazioni di volta in volta assunte per stabilire se assolvano o meno all'onere motivazionale preteso dall'art. 253 c.p.p., comma 1. Di certo non sono ammissibili mere formule di stile, magari contenute in timbri o moduli prestampati, adattabili a qualsiasi caso, in quanto tali prive di qualsiasi riferimento alle concrete e specifiche esigenze probatorie (Sez. 3, n. 19615 del 11/03/2014, Gamba; Rv. 259647; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Liuzzo, Rv. 250959).
6.5.In taluni casi anche la sintetica indicazione della "necessità di proseguire le indagini" è stata ritenuta adeguata e sufficiente quando sia di immediata percezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporanea indisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo della attività investigativa (Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614, in un caso di sequestro di merce contraffatta; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949, in ipotesi di reato di importazione, senza autorizzazione, di principi farmacologicamente attivi, e con riferimento a sostanze che si ipotizzava avessero tale natura; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205, in un caso di sequestro di documento sospettato di falsità).
6.6.In altro caso è stato ritenuto legittimo il sequestro di un iPad effettuato nell'ambito di indagini per reati fiscali e motivato in considerazione della sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per la quale si procedeva (Sez. 3, n. 19886 del 16/04/2014, Garritani, Rv. 261506).
6.7.In altre circostanze questa Corte ha evocato il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertà di informazione, e quella di assicurare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, per affermare che l'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 c.p.p., e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio impone che tali provvedimenti siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della "res" da sottoporre a vincolo ed all'assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato (Sez. 6, n. 31735 del 15/04/2014, Minniti, Rv. 260068; Sez. 6, n. 40380 del 31/05/2007, Sarzanini, Rv. 237917; Sez. 2, n. 48587 del 09/12/2011, Massari, Rv. 252054).
6.8.La latitudine dell'onere motivazionale va dunque valutata caso per caso, avuto riguardo alla natura del bene appreso, agli interessi e ai diritti coinvolti e alle specifiche esigenze investigative che l'ablazione del bene tende a soddisfare; ed è ovvio che quanto più sono sacrificati diritti costituzionali inviolabili e/o non comprimibili, quanto più non sono di intuitiva evidenza la connessione tra il bene sequestrato, l'ipotesi di reato per la quale si procede e le esigenze investigative, tanto più ampio è l'onere del Pubblico Ministero di spiegare quale sia la necessità di acquisire al procedimento quello specifico bene.
6.9.In sede di rinvio il Tribunale dovrà specificare meglio le finalità probatorie del sequestro delle cartine, degli estrattori, degli accendini, grinder e gas come desumibili esclusivamente dal decreto e dalle allegazioni del pubblico ministero, non potendo il giudice individuare in modo autonomo le esigenze investigative di un atto la cui adozione rientra nelle attribuzioni esclusive del titolare dell'azione penale e delle indagini preliminari.
6.10.Quanto ai semi di canapa e all'estratto CDB olio di canapa, il ricorrente non assolve all'onere di allegazione della richiesta di riesame sul punto visto che di essa non v'è traccia nel provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle cose diverse dalla sostanza stupefacente sequestrate al M. con rinvio al Tribunale di Parma.
Rigetta nel resto il ricorso del M..
Rigetta il ricorso del R. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2020