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Vecchie condanne non giustificano confisca di polizia (Cass. 46553/16)

4 novembre 2016, Cassazione penale

In tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato.

 

Cassazione penale

sez. I, 01/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 04/11/2016), n.46553


 


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, con decreto del 4 giugno 2015, revocata la confisca del solo immobile in (OMISSIS), acquistato dai coniugi C.V. e N.M. il 15 ottobre 1986 in parti uguali tra loro, ha nel resto confermato il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale della sede, in data 9 ottobre 2013, avente per oggetto un appartamento di due vani e servizi, in (OMISSIS), località (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)), acquistato il (OMISSIS) dal solo C.V., e numerosi altri beni, tutti intestati alla moglie dello stesso C., N.M., ma ritenuti nell'effettiva disponibilità del marito, comprendenti: l'impresa agricola individuale di coltivazione di frutti oleosi, avviata a nome della N. il 15 ottobre 1994, con un investimento iniziale stimato in Euro trentamila; numerosi terreni acquistati in agro di (OMISSIS) in un arco di tempo compreso tra il 27 settembre 1994 e il 6 dicembre 2007, con esclusione di quelli comprati al prezzo complessivo (dichiarato) di Euro 21.691,00 negli anni 1996-1997, perchè ritenuti proporzionati ai redditi dichiarati per il medesimo periodo; conto corrente presso la Banca Carime, filiale di (OMISSIS), acceso il 16 gennaio 2007, con un saldo attivo nel gennaio 2012 di Euro 177.609,48 (pari ad Euro 30.033,82 all'atto del sequestro disposto con provvedimento del 21 gennaio 2013); certificato di deposito acquistato presso la medesima Banca Carime, il 4 gennaio 2013, del valore nominale di Euro 210.000,00; un autocarro, tre trattrici agricole ed un atomizzatore; quindici titoli all'aiuto comunitario; due autoveicoli (una Hyundai ed un Suzuki).

A sostegno della decisione la Corte territoriale, considerati gli atti di causa unitamente agli esiti della disposta perizia contabile-estimativa e della consulenza di parte in tema di ricostruzione del patrimonio dei coniugi C.- N., ha sinteticamente argomentato come segue: a) quanto alla ritenuta pericolosità generica del proposto, C., essa era desumibile dai suoi precedenti penali, poichè lo stesso aveva subito condanne per reati contro il patrimonio, commessi dal settembre 1975 al novembre 1994, con sottoposizione alla misura personale della sorveglianza speciale per tre anni nel 1992 e con processo pendente a suo carico per furto continuato, commesso nel dicembre 2007; b) quanto alla pertinenza familiare dei beni confiscati, di cui risultava intestataria pressochè esclusiva - con l'unica eccezione del piccolo appartamento in (OMISSIS) - la moglie del proposto, N.M., i consistenti incrementi patrimoniali e finanziari accertati non erano giustificati dai redditi dichiarati sia da C., sia dai componenti il suo nucleo familiare, e neppure dai proventi dell'impresa agricola individuale di cui risultava titolare la N., con impegno diretto in essa dello stesso C. e del figlio della coppia, F., deponendo tale sproporzione a favore dell'illecita provenienza dei beni e della fittizia intestazione di essi alla N.; c) quanto alla rilevanza dei proventi non dichiarati tratti dall'attività dell'impresa agricola a conduzione familiare, essi non escludevano la correlazione tra gli incrementi economici registrati nel corso degli anni e la pericolosità manifestata da C., essendo l'evasione fiscale pur sempre una condotta illecita compatibile con la sproporzione rilevata tra risorse lecitamente acquisite ed investimenti operati.

2. Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico atto, sia il proposto C. sia la terza interessata, N., tramite il comune difensore, avvocato Ch.Ma.Ro., il quale deduce violazione di legge con riguardo al seguente triplice profilo: a) assenza di correlazione temporale tra le ritenute manifestazioni di pericolosità (generica) del proposto e l'acquisto dei beni oggetto di confisca; b) erronea irrilevanza attribuita ai consistenti proventi dell'impresa agricola, ad avviso dei ricorrenti non soggetti ad imposizione fiscale e perciò non dichiarati, ma idonei a dimostrare la redditività della medesima attività e, quindi, la compatibilità delle risorse da essa tratte con gli incrementi patrimoniali avvenuti dopo il suo avvio, a partire dal 1994 e negli anni a seguire; c) ritenuta intestazione fittizia di beni ed attività a favore di N.M., persona terza rispetto al proposto, senza accurata e rigorosa verifica della posizione della stessa a presidio della libertà di iniziativa economica e della proprietà privata.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria del 28 dicembre 2015, previa analisi del ricorso nel triplice profilo suindicato e diffuso richiamo della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, ha concluso per il rigetto del duplice ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi affidati, come detto, ad un unico atto di impugnazione, sono fondati per le ragioni che seguono.

1.1. Nella doverosa verifica di eventuali violazioni di legge, unico vizio deducibile con il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 27, comma 2, primo periodo, rinviante all'analogo limite di ricorribilità per cassazione dei provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali, sancito dall'art. 10, comma 3, dello stesso D.Lgs., ritiene la Corte che, nel caso di specie, la motivazione del decreto di confisca sia apparente e, quindi, integri la denunciata violazione della norma processuale di cui all'art. 125 c.p.p., comma 2, sanzionata con la nullità dell'atto, in relazione al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 23, comma 1, e art. 7, comma 1, poichè essa opera solo genericamente e, quindi, sostanzialmente omette l'esame della correlazione temporale tra le manifestazioni di pericolosità del proposto, C., e gli acquisti dei beni oggetto di ablazione, nell'arco di tempo compreso tra il 1994 e il 2011, inclusa l'impresa olearia, avviata nel 1994 e proseguita senza soluzione di continuità dalla moglie del proposto, N.M., ritenuta fittiziamente interposta dal marito per figurare come unica intestataria di tutti i beni mobili ed immobili, inclusa l'attività di produzione agricola; e ciò sull'erroneo presupposto che, a fronte della pericolosità generica del proposto, sia sufficiente dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati ed attività economica dell'interessato e dei suoi familiari, da un lato, e valori immobiliari e mobiliari acquisiti, dall'altro, per giustificare il provvedimento di ablazione.

Al riguardo, va innanzitutto rilevato che, nel corso del procedimento, C. non ha chiaramente contrastato l'effettiva disponibilità dei beni e dell'impresa agricola a lui attribuiti, e la N., unica formale intestataria di essi, non ne ha reclamato la piena ed autonoma disponibilità, sicchè assumeva rilievo cruciale l'analisi della suddetta correlazione temporale in sintonia con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sezioni unite, secondo la quale: La possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale, così come emerge dalle riforme normative operate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, e dalla L. 15 luglio 2009, n. 94 (e, oggi, previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 18, comma 1, n.d.r.), non ha introdotto nel nostro ordinamento una actio in rem, restando presupposto ineludibile di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale la pericolosità del soggetto inciso, in particolare la circostanza che questi fosse tale al momento dell'acquisto del bene (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262604); la pericolosità sociale, invero, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (ib., Rv. 262605).

Il provvedimento in esame ha, invece, trascurato la principale e rilevante denuncia dei ricorrenti nel comune atto di appello, con riguardo ai remoti precedenti penali di C. rispetto ai tempi delle acquisizioni patrimoniali da presunta fonte illecita, e ciò sebbene ai detti precedenti, oltre che alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, applicata a C. nel 1993, i giudici di merito abbiano ancorato il giudizio di pericolosità generica del proposto. Tale pericolosità neppure è stata specificata nel provvedimento impugnato con riguardo alle categorie previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1, comma 1, lett. a), b) e c), anche se dal costrutto motivazionale il riferimento appare alla pericolosità di colui che, per condotta e tenore di vita, debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Il cuore della denuncia difensiva, dunque, era ed è attinente al divario temporale esistente tra gli incrementi economici realizzati tra il 1994 ed il 2011 e le remote manifestazioni di pericolosità di C., più volte condannato per furto (sei episodi) e ricettazione (tre episodi), commessi in un arco temporale ultraventennale tra il 1973 (allorchè era appena ventenne) e il 1994, ma mai condannato per fatti compiuti nel pur non breve lasso di tempo compreso tra il 24 novembre 1994 (data dell'ultimo fatto di ricettazione per cui, riconosciuta l'ipotesi lieve, ha subito la pena di mesi otto di reclusione) e il 20 dicembre 2007 (data del più recente reato di concorso in furto continuato, aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, per cui ha patteggiato la pena di un anno e mesi otto di reclusione oltre la multa), senza ulteriori reati commessi dopo il dicembre 2007.

A fronte di tale curriculum criminale si collocano l'avvio, il 15 ottobre 1994, dell'impresa agricola di cui figura titolare la moglie del proposto, N., e nella quale collaborano con la stessa il figlio ed il marito, e gli acquisti dei beni immobili confiscati, di cui il primo risalente al 27 settembre 1994 per l'importo di Euro 4.132 (precedente, dunque, l'ultima manifestazione di devianza criminale di C., il 24 novembre dello stesso anno, seguita dal lungo periodo di astensione da reati di cui si è detto) ed i successivi realizzati negli anni 2000-2007 per il complessivo importo di Euro 216.696 (l'ultimo il 6 dicembre 2007 per il prezzo di Euro 5.000, a sua volta precedente il 20 dicembre dello stesso anno in cui risulta commesso da C. il più recente furto, dopo oltre tredici anni dal penultimo delitto).

La perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto, in relazione ai conseguiti incrementi patrimoniali, sarebbe stata imposta dalla stessa logica che ha portato i giudici di merito, fin dal primo grado del procedimento, a discriminare a favore degli interessati, proposto e terzo titolare, i beni acquistati nel lasso temporale 1996-1998 per l'importo complessivo di Euro 21.691,00, poichè il loro valore è stato ritenuto compatibile e non sproporzionato ai redditi dichiarati dagli interessati nei medesimi anni.

Va, dunque, affermato il seguente principio: in tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato.

Come anticipato, la verifica di tale correlazione temporale risulta solo genericamente compiuta dalla Corte territoriale benchè imposta, anche alla luce di recente ed autorevole giurisprudenza (sentenza n. 4880 del 2015, cit.), proprio dalla pericolosità non qualificata attribuita a C.V., autore di reati comuni, di cui i più recenti con pene espiate in regime extramurario (ricettazione del 24 novembre 1994, sanzionata da pena eseguita in affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, e furto continuato del 20 dicembre 2007 con pena interamente espiata in regime di arresti domiciliari in prosecuzione).

Si impone, dunque, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari che procederà alla verifica suddetta.

1.2. Non sono fondati, invece, gli altri profili dell'unico motivo di ricorso proposto.

In tema di confisca di prevenzione, diversamente da quanto previsto per la misura di sicurezza della confisca cosiddetta allargata di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, qualunque sia la categoria di pericolosità sociale riferibile al proposto (Sez. 6, n. 4908 del 12/01/2016, Hadjovic, Rv. 266312; Sez. 1, n. 31209 del 24/03/2015, Scagliarini, Rv. 264321; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244).

Ne discende, nel caso in esame, che legittimamente la Corte territoriale non ha dato rilievo alla pretesa esenzione dei ricavi dell'impresa agricola dalle imposte indirette, rilevando come essi dovessero comunque essere rappresentati nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore individuale e annotando altresì la mancanza di alcun indice indicatore di elevata redditività della medesima attività, compatibile con i consistenti investimenti immobiliari e mobiliari realizzati nel tempo dalla N. e ritenuti riferibili alle attività illecite del marito, C..

1.3. L'ulteriore rilievo, infine, pertinente alla violazione del canone di giudizio che impone la rigorosa verifica della posizione del terzo intestatario del bene, nel caso in esame la moglie del proposto, la quale sarebbe l'unica effettiva titolare dei beni oggetto di confisca, risulta genericamente formulato dalla terza interessata, N., e privo di interesse da parte di C..

Nel procedimento di prevenzione, infatti, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggetto presunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, in quanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unico soggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767; Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258).

2. Nei termini anzidetti, dunque, deve disporsi l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari, la quale provvederà uniformandosi a quanto indicato nel paragrafo 1.1. di questa sentenza.
PQM P.Q.M.Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2016