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Valutazione frazionata della testimonianza (Cass. 21640/10)

8 giugno 2010, Cassazione penale

È illegittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, riferibili ad un unico episodio avvenuto in un unico contesto temporale, in quanto il giudizio di inattendibilità su alcune circostanze inficia, in tale ipotesi, la credibilità delle altre parti del racconto, essendo sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato. 

L'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno.

Come regola generale l'attendibilità della teste persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel caso di dichiarazioni che si riferiscono al medesimo episodio, esiste sempre e necessariamente una interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sent., (ud. 11/05/2010) 08-06-2010, n. 21640

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto - Presidente

Dott. TERESI Alfredo - Consigliere

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere

Dott. SARNO Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso la sentenza emessa il 16.3.2009 dalla corte d'appello di Venezia;

udita nella pubblica udienza dell'11 maggio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;

udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito per la parte civile il difensore avv. AM;

udito per l'imputato il difensore d'ufficio avv. FF.

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Venezia confermò la sentenza emessa il 26.10.2000 dal tribunale di Treviso, che aveva dichiarato P.D. colpevole dei reati di cui: a) all'art. 609 bis cod. pen., per avere con violenza e minaccia costretto D. G.R. a subire atti sessuali; b) all'art. 582 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre pene accessorie e risarcimento del danno in favore della parte civile con una provvisionale di L. 20 milioni.

L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo mancanza di motivazione in relazione ai motivi svolti con la produzione della sentenza 527/06 ed inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare lamenta che la corte d'appello si è limitata ad una copia-incolla della sentenza di primo grado e non ha risposto ai motivi di gravame sulla inattendibilità della parte offesa in relazione alla dichiarata eiaculazione in vagina ed alla telefonata al Dott. M..

La corte non ha esaminato nemmeno la sentenza 527/06 con la quale era stato assolto da analoga accusa e che evidenziava la sua personalità. Non è stato poi considerato che le ecchimosi al seno, come riferito dal Dott. D.P., potevano essere state causate da una semplice palpazione non violenta a causa della situazione ormonale della donna. Non è stato considerato che la parte offesa aveva riferito di avere avuto una emorragia interna, che invece non era stata riscontrata. Illogicamente è stato dato rilievo allo scritto osceno inviato dall'imputato alla donna senza considerare che esso era stato determinato dalla reazione avuta quando si era sentito ricattato avendogli la D.G. due giorni dopo il fatto chiesto di versarle la somma di L. 20 milioni o altrimenti l'avrebbe denunciato.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che il reato di lesioni personali, essendo stato commesso il (OMISSIS), si è prescritto il 23 febbraio 2006, ossia in una data anteriore alla sentenza impugnata, che quindi erroneamente non ha rilevato e dichiarato la già intervenuta estinzione del detto reato.

Dagli atti non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio in ordine al reato di lesioni personali perchè estinto per prescrizione.

In ordine al reato di violenza sessuale la sentenza impugnata - conformemente alla richiesta del Procuratore generale - deve essere annullata con rinvio per vizio di motivazione.

Innanzitutto, invero, la corte d'appello si è soffermata a valutare l'attendibilità o inattendibilità della tesi difensiva, circostanza di per sè irrilevante, invece di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. In secondo luogo, la corte d'appello - richiamando una decisione di questa Sezione (26.9.2006, n. 40170, Gentile, m. 235575) - ha affermato che sarebbe legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa e che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista una interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato e sempre che l'inattendibilità di alcune parti delle dichiarazioni non sia talmente macroscopica da compromettere per intero la credibilità del dichiarante. La corte d'appello ha appunto ritenuto che nella specie non sussisteva una inattendibilità macroscopica di alcune parti del racconto della donna, con la conseguenza che l'intero racconto doveva ritenersi attendibile, anche perchè gli atti di violenza non erano stati smentiti o contrastati da alcuna sicura emergenza probatoria di segno contrario.

Sennonchè va subito rilevato che la suddetta decisione di questa Corte è stata malamente richiamata perchè essa riguarda fattispecie affatto diversa ed è quindi inconferente nel caso in esame.

La sentenza citata, invero, si riferiva a dichiarazioni della persona offesa relative ad episodi diversi e non allo stesso episodio, come invece accade nella specie. Con la detta decisione, invero, si è ribadito l'orientamento secondo cui "l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno". La sentenza ha quindi ritenuto che non esistesse un vizio di motivazione della sentenza impugnata perchè il giudice del merito aveva motivatamente "escluso che esistesse una interferenza fattuale e logica fra le parti del racconto relative agli episodi per i quali l'imputato è stato assolto e quelle relative all'episodio per il quale vi è stata condanna e che sono state ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate".

Dalla motivazione della suddetta sentenza, quindi, emerge chiaramente che il vizio di motivazione è stato escluso e che la cd. valutazione frazionata non è stata ritenuta manifestamente illogica proprio perchè le dichiarazioni inattendibili riguardavano alcuni episodi per i quali l'imputato era stato assolto, mentre la dichiarazione considerata attendibile riguardava un altro e diverso episodio, senza che fosse riscontrabile alcuna interferenza logica e fattuale tra le parti delle dichiarazioni relative ai diversi episodi.

Nella specie, invece, si tratta di un unico episodio, avvenuto in un unico contesto, sicchè doveva essere seguita la regola generale secondo cui l'attendibilità della teste persona offesa deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutte le sue dichiarazioni e di tutte le circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo. Del resto, nel caso di dichiarazioni che si riferiscono al medesimo episodio, esiste sempre e necessariamente una interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato.

Sebbene tale errore di giudizio sia di per sè idoneo ad inficiare la motivazione della sentenza impugnata che si fonda sostanzialmente su di esso, è opportuno rilevare che sussiste anche il denunciato vizio di mancanza di motivazione perchè la sentenza impugnata si è in sostanza limitata a riportarsi acriticamente alla sentenza di primo grado, senza valutare ed adeguatamente motivare sulle specifiche eccezioni sollevate con i motivi di appello.

In particolare, con i motivi di appello era stato dedotto che la parte offesa aveva dichiarato che l'imputato le aveva eiaculato la prima volta in vagina e che detta circostanza era stata smentita dai prelievi ginecologici. Questa deduzione non è stata presa in considerazione dalla corte d'appello, sebbene idonea - come le altre di seguito riportate - ad incidere sul giudizio di attendibilità della teste.

Allo stesso modo, la difesa aveva eccepito che la parte offesa non aveva fornito spiegazioni coerenti in ordine ai motivi per i quali la sera del 19.8.1998 aveva telefonato da casa dell'imputato al sessuologo Dott. M. in merito a problematiche di tipo sessuale, il che dimostrava le difficoltà che la donna aveva per la penetrazione e la sua volontà di superarle. Anche questa circostanza non è stata presa in considerazione dalla corte d'appello.

La corte d'appello ha anche omesso di motivare sulla documentazione prodotta dall'imputato, almeno nella parte in cui essa poteva essere rilevante per individuare la personalità del prevenuto.

La sentenza impugnata ha poi dato una motivazione apparente o comunque manifestamente illogica in ordine al fatto che le ecchimosi sul seno della donna sarebbero dimostrative di una avvenuta violenza sessuale. La sentenza invero si è soffermata a valutare se vi fosse stata o meno penetrazione (circostanza irrilevante ai fini del reato se la penetrazione fu consenziente) ma non ha spiegato: perchè doveva escludersi che le ecchimosi fossero dipese dalla situazione ormonale della donna (circostanza non esclusa dal Dott. D.P.);

perchè doveva ritenersi che le ecchimosi fossero state causate da un atto di violenza e non erano invece compatibili con una palpazione al seno nel corso di un normale rapporto sessuale; e perchè infine doveva escludersi che siffatti palpamenti possano avvenire nel corso di un amplesso normale.

Va anche rilevato che la difesa aveva eccepito che il Dott. D. P. aveva convenuto con il perito in ordine alla difficoltà della penetrazione per essere la donna obesa, di bassa statura e con pieghe cutanee tra le cosce, difficoltà confermate anche dalla telefonata al sessuologo Dott. M.. Tale circostanza avrebbe dovuto probabilmente comportare delle lesioni nella zona vaginale che non furono invece rilevate, sicchè la corte d'appello - come evidenziato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria - avrebbe dovuto valutarla e motivare adeguatamente in proposito.

La motivazione del resto manca anche sulla deduzione che la donna aveva riferito nella querela di avere avuto una emorragia interna dopo il rapporto, mentre ciò non era stato riscontrato dai sanitari e non era stato agli stessi riferito. Nemmeno è stata presa in considerazione la circostanza che la parte offesa aveva dichiarato che, dopo la presunta violenza, si era soffermata per più di un'ora nella abitazione del prevenuto aiutandolo a fare le pulizie di casa.

E' poi manifestamente illogica la motivazione laddove attribuisce valore di riscontro della violenza alla lettera oscena inviata dal prevenuto alla donna il 26.8.98, senza valutare se in questa lettera si ammette anche la violenza e non solo il rapporto sessuale e senza considerare le argomentazioni della difesa secondo cui tale lettera era stata chiaramente dettata da una reazione dell'imputato alla richiesta della donna di versargli L. 20 milioni, richiesta percepita come un ricatto. Del resto anche tale richiesta effettuata due giorni dopo il fatto avrebbe dovuto essere adeguatamente valutata - il che invece non è avvenuto - nel complessivo giudizio di attendibilità del racconto della persona offesa.

La sentenza impugnata deve dunque, in ordine al reato di violenza sessuale, essere annullata per vizio di motivazione con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.

P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali perchè estinto per prescrizione.

Annulla nel resto la stessa sentenza e rinvia ad altra sezione della corte d'appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2010