Per indagato alloglotta va tradotta anche ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale.
Corte di cassazione
Sez. VI penale
(data ud. 21/05/2024) 01/08/2024, n. 31617
Composta da
Dott. VILLONI Orlando - Presidente
Dott. VIGNA Maria Sabina - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A. nato il (Omissis) in Nigeria
avverso la ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale del riesame di Roma
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Ricciardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria dell'avvocato AR, nella quale si insiste per la restituzione nel termine a proporre ricorso per cassazione, una volta tradotta l'ordinanza del riesame.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha applicato le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con braccialetto elettronico, nei confronti di A.A., in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della convivente.
2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. In via preliminare, si censura la mancata traduzione degli atti processuali in lingua inglese, unica compresa dall'imputato. All'udienza di convalida del 19 dicembre 2023 veniva nominato l'interprete di lingua inglese. Nessun altro atto successivo è stato tradotto, determinando, pertanto, una nullità di carattere intermedio. Si fa, quindi, istanza di restituzione nel termine all'esito della traduzione di ogni atto.
2.2. Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si è trattato di un unico episodio di violenza e di lesioni verso la persona offesa, la quale, subito dopo, ha ripreso regolarmente la convivenza con l'A.A. Ciò esclude anche il pericolo di reiterazione del reato da parte del prevenuto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, quanto al primo e assorbente motivo avente ad oggetto la mancata traduzione dell' ordinanza in lingua nota al ricorrente.
2. Occorre evidenziare che le Sezioni Unite, con sentenza n. 15069 del 27/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 - 01, hanno affermato che "L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare".
2.1. Le Sezioni Unite hanno, inoltre, specificato che "l'incidenza diretta delle misure cautelari sulla libertà personale, da cui traggono origine le garanzie previste dell'art. 24, secondo comma. Cost., e 6, par. 3, lett. a), CEDU, impone di riconoscere la massima forza espansiva al diritto alla traduzione degli atti, assicurando, al contempo, la tempestività di tale attività processuale". Ciò perché l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita della prova che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, affermato anche da Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226718 - 01.
2.2. Deve, poi, considerarsi il profilo dell'interesse ad impugnare, sul quale le Sezioni Unite insistono particolarmente, evidenziando che, trattandosi di nullità a regime intermedio, il deducente ha l'onere di "indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale (tra le altre, Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, Mortellaro, Rv. 285186 - 01; Sez. 4, n. 4789 del 19/02/1992, Sità, Rv. 189947 -01).
L'interesse a dedurre una tale patologia processuale, infatti, sussiste soltanto se ed in quanto il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza dell'ordinanza non tradotta, un pregiudizio illegittimo. Sul punto, è opportuno richiamare Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, Senneca, Rv. 211870 -01, secondo cui non si può prefigurare alcuna nullità dell'atto, laddove "sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto".
Si tratta, a ben vedere, di una conclusione imposta dalla giurisprudenza consolidata in tema di interesse a impugnare, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 - 01, secondo cui tale nozione deve essere ricostruita "in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo".
3. Evidenti ragioni di analogia in bonam partem, attesa l'identica incidenza sulla libertà personale dell'interessato, impongono di ricomprendere sotto l'àmbito di operatività di tale regola anche i provvedimenti - come quello impugnato - che respingano in tutto o in parte le istanze de libertate, confermando la sottoposizione dell'interessato a limitazioni della propria libertà personale (in tal senso, prima della pronuncia delle Sezioni Unite, Sez. 6, n. 45293 del 08/11/2023, Burri, Rv. 285390, con riferimento al provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, reso nell'ambito del procedimento di consegna allo Stato di emissione di un mandato di arresto europeo, di persona alloglotta, in quanto incidente sulla sua libertà personale; Sez. 2, n. 14657 del 07/03/2024, con riferimento ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare).
3.1. Non sembra, dunque, condivisibile la tesi sostenuta dal Pubblico Ministero, secondo il quale, con riguardo alla ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale, la mancata traduzione non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
3.2. Applicando il modello di ragionamento delineato dalle Sezioni Unite, al caso qui in esame, deve considerarsi che la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'indagato era già nota al Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva già disposto la traduzione e l'assistenza di un interprete per l'udienza di convalida; dunque, l'ordinanza impugnata deve ritenersi affetta da nullità, ai sensi dell' art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in ragione della omessa traduzione in lingua nota al soggetto.
Nel caso in esame, inoltre, il difensore, ha evidenziando il proprio interesse a impugnare sottolineando che, solo una volta ottenuta la traduzione dell'ordinanza, il proprio assistito sarà in grado di fornire il proprio apporto per la redazione del ricorso per cassazione.
4. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla mancata traduzione in lingua nota ricorrente e, conseguentemente, deve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio I'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata traduzione in lingua nota al ricorrente e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per l'ulteriore corso.
Conclusione
Così deciso il 21 maggio 2024.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2024.