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Ufficio giudiziario chiuso al pubblico non può ricevere atti (Cass. 40777/18)

13 settembre 2018, Cassazione penale

E' inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco, all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, pur trovandosi nei locali del palazzo di giustizia prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto spostarsi da un ufficio all'altro

Al termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne' può essere fatta alcuna dichiarazione ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 luglio – 13 settembre 2018, n. 40777
Presidente Diotallevi – Relatore Tutinelli

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in questa sede impugnato, il Tribunale della libertà di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero in ragione della sua tardività.
2. Propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero procedente dando atto che l'appello cautelare era stato presentato oltre l'orario di apertura al pubblico ma contestando che il Pubblico Ministero potesse rientrare nella definizione di "pubblico", affermando che ragioni di opportunità imporrebbero che la cancelleria del Tribunale della libertà fosse aperta ben oltre i limiti fissati dei provvedimenti amministrativi, segnalando che vi sarebbe giurisprudenza di questa Corte che - nel limiti in cui non sia ipotizzabile una disparità di trattamento- riterrebbe ammissibili le impugnazioni proposte oltre l'orario di apertura al pubblico delle cancellerie.
3. Con memoria in data 18 luglio 2018 depositata il 19 luglio 2018 (fax del 18 luglio 2018 ore 20.56) le cui considerazioni sono state riproposte in udienza , il difensore dell'indagato ha contestato la fondatezza del ricorso sia in ragione del corretto calcolo del termine per l'appello cautelare effettuato dal Tribunale della Libertà, sia in ragione del carattere minoritario e isolato del precedente citato dal PM in presenza di orientamento ripetuto e consolidato in senso contrario.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Infatti, il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, a norma dell'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995 Rv. 202901). Di conseguenza, è inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco, all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, pur trovandosi nei locali del palazzo di giustizia prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto spostarsi da un ufficio all'altro (Sez. 4, Sentenza n. 42963 del 04/10/2001 Rv. 220579; Sez. 6, Sentenza n. 6849 del 22/01/2004 Rv. 227919).
3. Nel caso di specie, infatti, non è riscontabile la violazione della norma dell'art. 172, comma 6, c.p.p. e tanto meno l'illegittimità del provvedimento, avente natura amministrativa, col quale si è dettata la disciplina dell'orario di apertura al pubblico per il deposito degli atti ai Tribunale del riesame dalle ore 8,30 alle ore 12,45 in modo pienamente aderente al disposto della norma del codice processuale sopra richiamata. Questa Corte di Cassazione ha già avuto modo di occuparsi del problema in casi analoghi (Sez. 1 17 dicembre 1997 - dep. 26 marzo 1998, n. 7112 Tarantino; Sez. U 4 ottobre 2001, n. 42963, Monzeglio) con giurisprudenza pienamente condivisa dal Collegio giudicante, secondo cui l'orario di servizio e di lavoro del personale degli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale) sono del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi, orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di servizio orario e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rapporto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'orario di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudiziario.

Al termine dell'orario di apertura al pubblico nessun atto può più essere depositato ne' può essere fatta alcuna dichiarazione ne' compiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno successivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficio personale in servizio; di conseguenza, ai fini in questione il Pubblico Ministero, parte del processo penale, è soggetto all'orario di apertura al pubblico per il deposito dei suoi atti e per il compimento delle altre attività previste dal comma 6 dell'art. 172 c.p.p. presso l'ufficio giudiziario considerato.
4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.