Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Ubriaco in bici ma la patente salva (Cass. 54032/18)

3 dicembre 2018, Cassazione penale

La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede


CORTE DI CASSAZIONE

 SEZ. V PENALE - SENTENZA 3 dicembre 2018, n.54032

 Pres. Piccialli – est. Bruno

Motivi della decisione

I difensori di fiducia di Cu. Lu. propongono ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia in data 21/2/2018 nei confronti del ricorrente, con cui è stata applicata la pena di giustizia per il reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. b) e 2- bis cod. strada, con sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.

Al Cu. era contestato di avere circolato a bordo di una bicicletta in stato di ebbrezza.

Il ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 186 cod. strada, avendo il Tribunale disposto l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante che il fatto sia stato commesso alla guida di una bicicletta, mezzo per il quale non è previsto il rilascio di alcuna abilitazione.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Deve premettersi che il reato di guida in stato di ebbrezza può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale (così Sez. 4, n. 4893 del 22/01/2015, Rv. 262038).

Costituisce tuttavia orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non possa essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede (così Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cotogna, Rv. 255081; conforme Sez. 4 n. 20364 dell'11/1/2017 n.m.). Nel caso in esame, poiché il fatto è stato commesso alla guida di una bicicletta, per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo, il Giudice ha erroneamente applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. La Corte di Cassazione può provvedere direttamente alla sua eliminazione, in forza dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. che consente di adottare i provvedimenti necessari ove sia superfluo il rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina.