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Ubriaco fradicio alla guida, ma fatto non punibile (Cass. 35825/21)

30 settembre 2021, Cassazione penale

Anche in caso di tasso alcol ecco superiore a 1,5 g/l il giudice di merito può dichiarare la non punibilità per particolare tenuità, tenuto conto delle specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività.

 

Cassazione penale

ùsez. IV, ud. 20 maggio 2021

(dep. 30 settembre 2021), n. 35825
Presidente Di Salvo – Relatore Bellini

Ritenuto in fatto

1.La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza pronunciata in data 13 Giugno 2019, in riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva riconosciuto S.F. colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti ai sensi dell'art. 131 bis c.p. in ragione del fatto di particolare tenuità. Evidenziava che il comportamento del conducente, valutato ai sensi dell'art. 133 c.p., doveva ritenersi di modesto, disvalore trattandosi di soggetto incensurato, non aduso all'assunzione di sostanze alcoliche e pertanto di condotta occasionale e circoscritta, accompagnata da spirito di collaborazione e dalla persistente capacità di autodeterminazione. Sotto diverso profilo riteneva la particolare tenuità dell'offesa per la circolazione stradale, atteso che non solo non si erano prospettati pericoli concreti per la circolazione ma si era trattato di un controllo routinario, come dichiarato dai verbalizzanti, senza che risultassero palesate condotte di guida inappropriate o pericolose. Concludeva che, pur trattandosi di assunzione di alcol in misura non modesta, l'accadimento poteva connotarsi di speciale tenuità in assenza di danni o di pericolo per la circolazione, (Ndr: testo originale non comprensibile) anche della occasionalità della condotta e della minima intensità dell'elemento psicologico. 2. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro denunciando violazione di legge e vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità nel riconoscimento della causa di non punibilità. Evidenziava come) se pure il giudice di legittimità avesse ritenuto la compatibilità della ipotesi disciplinata dall'art. 131 bis c.p. con i reati per cui era prevista una soglia progressiva di punibilità, nella specie il giudice distrettuale aveva valorizzato, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, elementi assolutamente privi di valenza (quali il comportamento serbato dal ricorrente in coincidenza con l'accertamento), ovvero che avrebbero dovuto essere considerati ai fini dell'esclusione (quale l'ora notturna in cui il fatto era stato commesso); evidenziava ancora che non era stato considerato il particolare tasso di alcol riscontrato nell'accertamento etilometrico che, sebbene non astrattamente ostativo al beneficio, ne condizionava fortemente il riconoscimento. Inoltre ravvisava illogicità laddove la torte distrettuale aveva riconosciuto rilievo all'assenza di danni o pericoli concreti di danno alla circolazione, pure in presenza di reato contravvenzionale punito in presenza di pericolo presunto.

Considerato in diritto

1. Manifestamente infondata deve ritenersi la impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro avverso la statuizione della Corte territoriale che ha sussunto la fattispecie nell'ambito della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. In relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che il giudice di legittimità deve basarsi su quanto emerso nel corso del giudizio di merito, tenendo conto degli eventuali giudizi già espressi nelle relative pronunce (sez.3, 8.4.2015 n. 15449; sez.4 17.4.2015 n. 22381; da ultimo S.U. 25.2.2016 Tushaj).

2. Invero nel caso in specie deve ritenersi assolutamente coerente e adeguata sotto il profilo logico giuridico la motivazione della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta operatività del suddetto istituto. Ricorrono infatti i presupposti per riconoscere la modestia del fatto reato, avuto riguardo, in particolarè alle modalità della condotta e alla gravità del pericolo, che pure assumono rilievo ai sensi dell'art. 133 c.p., requisiti espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con l'art. 131 bis c.p., nonché ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzati dall'art. 133 c.p. in relazione al grado della colpa.

Premesso che nella specie non ricorre alcuno dei fattori preclusivi all'applicazione della causa di non punibilità, codificati dallo stesso legislatore che la ha disciplinata e introdotta nell'ordinamento giuridico (limiti di pena, esclusioni oggettive, abitualità della condotta), la valutazione che il giudice di merito era chiamato ad operare non poteva che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività. Del tutto conforme a quanto sopra evidenziato sul punto è la sentenza a sez.U, 25.2.2016 Tushaj, n. 13681 che tra l'altro così motiva "Orbene, è chiaro che il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione. Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita".

3. Ma se questo è il metro utilizzabile dal giudice per accertare la sussistenza dei presupposti della declaratoria di non punibilità in presenza di particolare tenuità dell'offesa, del tutto coerentemente il giudice di appello è pervenuto alla decisione adottata alla stregua di una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, non caratterizzata nè da particolare insidiosità o spericolatezza nella guida, nè dall'accertamento di una apparente condizione di difetto di controllo (verbalizzanti e teste B. ); d'altro canto i risultati dell'esame alcolimetrico, sebbene compresi nel range della soglia più elevata, nondimeno erano prossimi al limite della soglia inferiore.

In termini assolutamente appropriati e logici il giudice distrettuale ha poi valutato la modestia del grado dell'offesa alla circolazione stradale, in assenza di elementi sintomatici di una condizione di alterazione ovvero in presenza di segni assolutamente trascurabili e in costanza di una condotta di guida appropriata o comunque non improntata a violazioni del codice della strada (sez.U, 25.2.2016, Tushaj, Rv.266590; sez.4, 24.11.2015; Sassone, Rv.265218; sez.4, 11.11.2020 n. 11655 non massimata, Maffioletti).

4. In conclusione il ricorso del PG deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.