Chiedere denaro per interrompere una relazione con una terza persona non è reato.
TRIBUNALE DI ROVERETO
in composizione monocratica
sentenza n. 184/18 dd. 11.04.2018
Il Giudice dott. Carlo Ancona all’udienza di data 11.04.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nei confronti di ** e **
IMPUTATI
Del delitto p. e p. dagli artt. 56, 110 e 640 c.p. perché in concorso morale e materiale tra loro, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a truffare B.A., inviandogli una serie di messaggi ingannevoli nei quali, in maniera insistente, chiedevano la consegna della somma di € 1.600,00, successivamente ridotta ad € 1.000,00 sostenendo che una volta ottenuta detta somma B.A. (indicato quale ex fidanzato della V.), avrebbe interrotto definitivamente la relazione con la V. stessa, mentre V.M., una volta preso atto di tale azione, si sarebbe convinta della serietà della relazione appena intrapresa con la p.o. B.M.
Reato non giunto a consumazione per cause indipendenti dalla loro volontà.
Recidiva specifica infraquinquennale.
In Rovereto il 16 settembre 2016.
Con l’intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa C.C. e dell’avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto difensore di fiducia dell’imputata V.M. e quale sostituto dell’avv. A.T. del Foro di Rovereto difensore di ufficio dell’imputato B.A.
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.
MOTIVAZIONE
dalla lettura del capo di imputazione, sintesi fedele della narrativa in querela, emerge una desolante vicenda di approffittamento di credulità del querelante, che paga per poter consolidare i “favori” della ragazza, una sorta di “buonuscita” per il suo "ex”. Per poi essere sbeffeggiato.
Ove siano gli artifici o raggiri, non si riesce a comprendere; vi è danno e profitto, ma per approfittamento di condizione sentimentale, e certo la “promessa di stabile relazione” non poteva sensatamente costituire corrispettivo oggetto di uno scambio commerciale.
Letti gli artt. 530 e segg. C.p.p.
P.Q.M.
assolve B.A e V.M. per il reato ascritto, perché il fatto non sussiste.
Rovereto, 11 aprile 2018