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Trova assegno e aggiunge zeri (Cass. 12845/18)

20 marzo 2018, Cassazione penale

Tenersi una  cosa smarrita che consenta di risalire al suo proprietario è furto, e riceverla da altri è ricettazione. 

Detenere un assegno (così come una carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione.

Nel caso di specie un assegno risultava essere stato contraffatto mediante l’aggiunta di alcuni zeri e nella parte relativa al beneficiario.


CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. II PENALE, SENTENZA 20 marzo 2018, n.12845

Pres. De Crescienzo – est. Monaco
 

Ritenuto in fatto 

1. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza in data 10/04/2017, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 27/6/2016, riduceva ad anni due di reclusione ed Euro 600 di multa la pena irrogata in primo grado a P.A. e confermava la condanna in relazione al reato di cui all’art. 648 cod. pen..

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato ed a mezzo del difensore deduce i seguenti motivi.

2.1 Violazione di legge quanto alla 'falsa applicazione dell’art. 648 cp in relazione alla mancata determinazione del reato presupposto'. La difesa lamenta che la Corte d’Appello, in assenza di prove che l’assegno sia pervenuto al P. a seguito della consumazione di un delitto, non abbia assolto il ricorrente.

2.2 Violazione di legge quanto alla 'falsa applicazione dell’art. 648 c.p., comma II'. La difesa, considerato che la presunta persona offesa non avrebbe subito alcuna diminuzione patrimoniale, evidenzia che i Secondi Giudici avrebbero dovuto 'applicare l’ipotesi attenuata del reato e rilevare l’intervenuta estinzione dello stesso per decorso del tempo'.

2.3 Vizio di motivazione che sarebbe 'illogica e contraddittoria circa il danno procurato'. La M. , diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, infatti, una volta saputo che l’assegno non avrebbe potuto essere negoziato poiché c’era una denuncia di smarrimento, avrebbe restituito alla Banca la somma originariamente prelevata. Circostanza questa che, esclusa la 'brutta figura presso l’operatore bancario', escluderebbe la sussistenza di danni patrimoniali.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1 Le generiche doglianze dedotte quanto alla 'falsa applicazione dell’art. 648 c.p. in relazione alla mancata determinazione del reato presupposto' sono manifestamente infondate.

La pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, evidenzia come nel caso di appropriazione di 'cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest’ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite' (così Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Rv. 257432, nello stesso senso cfr anche Sez. 2, n. 24100 del 03/05/2011, Rv. 250566 e, in precedenza, Sez. 2, n. 8109 del 26/04/2000, Rv 216589).

Per tale motivo la detenzione successiva dell’assegno (così come della carta di credito) in assenza di una specifica e convincente spiegazione circa la liceità delle modalità attraverso le quali tale detenzione è stata conseguita, integra necessariamente, anche da un punto di vista soggettivo, il reato di ricettazione.

Nel caso di specie l’assegno risultava essere stato contraffatto, mediante l’aggiunta di alcuni zeri e nella parte relativa al beneficiario con l’indicazione del nome della M., circostanza questa che non consente di ritenere legittima ovvero comunque in buon fede la detenzione del titolo. Assegno che, peraltro, era stato originariamente emesso per una compravendita di semi ad una azienda zootecnica con la quale né l’imputato, né il T. (indicato come effettivo detentore del titolo), né la M. (beneficiario al cui ordine era apparentemente tratto il titolo) risultano aver mai avuto rapporti.

Ad analoghe conclusioni, inoltre, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, conduce la -non certo usuale- condotta posta in essere dal ricorrente, con il contributo della M. , per aiutare l’evocato ma ignoto T. a conseguire in contanti la somma.

1.2 Manifestamente infondata deve ritenersi la doglianza, sinteticamente esposta, circa il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui al comma secondo dell’art. 648 c.p..

Anche in questo caso la difesa non sembra essersi confrontata con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Le stesse Sezioni Unite citate nell’atto di ricorso, che peraltro si erano in quel caso occupate in via principale e prevalente della diversa attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p. e del rapporto tra questa e l’art. 648, co. 2 c.p. - dopo aver evidenziato che 'ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non rileva solo il valore economico della cosa ricettata, ma anche il complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa dal reato come conseguenza diretta del fatto illecito e perciò ad esso riconducibili, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti' - hanno comunque escluso la ricorrenza dell’attenuante in parola nella ricettazione di un blocchetto di assegni di conto corrente bancario, successivamente riempiti per un ammontare complessivo di circa quattro milioni di lire (Sez. un., n. 35535 del 12/04/2007, Rv. 236914 e, recentemente e negli stessi termini Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154: 'La 'particolare tenuità', nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell’azione, la personalità dell’imputato e il valore economico della 'res'. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l’attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a Euro 2.340, omettendo di considerare il 'modus operandi' dell’imputato)').

Nel contesto interpretativo così delineato, quindi, oltre e più che l’effettivo ammontare del danno patrimoniale, da tenere comunque presente qualora l’assegno contenga l’indicazione dell’importo che l’imputato intende perseguire, ciò che rileva è la complessiva condotta tenuta.

Applicati correttamente tali principi, pertanto, la Corte territoriale con motivazione specifica, considerato il ruolo determinante in concreto svolto dal P. nella negoziazione dell’assegno, tenuto altresì conto dell’importo consistente, ha escluso la possibilità di riconoscere la speciale circostanza attenuante di cui all’art. 648 co. 2 c.p..

L’eventuale riconoscimento dell’attenuante di 'particolare tenuità', comunque, non comporterebbe un diverso calcolo della prescrizione poiché 'l’ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo' (da ultimo S2, n. 14767, 21 marzo 2017, Rv. 269492).

1.3 La rilevata illogicità della motivazione quanto alla erronea indicazione contenuta nella sentenza impugnata in merito al danno non coglie nel segno.

La diminuzione patrimoniale ed il conseguente danno, infatti, diversamente da come indicato dalla difesa, devono essere verificati e valutati in relazione al soggetto titolare del conto corrente sul quale è tratto l’assegno oggetto del furto e della ricettazione, soggetto che si vide addebitare l’importo di 13.200 Euro e non quello di 132,00 per il quale l’assegno era stato emesso.

La restituzione della somma da parte della M. , indicata quale beneficiaria nell’assegno così contraffatto, è avvenuta solo in un secondo momento, quando la banca la informò che l’assegno risultava smarrito e che la somma non le sarebbe stata comunque accreditata. Tale circostanza non ha alcun rilievo quanto alla sussistenza del reato ed alla configurabilità del danno che la stessa ben potrebbe essersi determinata a riparare al solo fine di evitare di essere direttamente e personalmente ritenuta responsabile del reato di ricettazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma di Euro duemila a favore della cassa delle ammende.

 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla cassa delle ammende.