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Traduzione d'ufficio dei documenti redatti in lingua straniera (Cass., 10125/15)

18 maggio 2015, Cassazione civile

Non sono inutilizzabili le prove documentali redatte in lingua straniera, senza disporne d'ufficio la traduzione: infatti il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti.Se in un giudizio civile le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità;
(b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c.. Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta.

 

Corte di Cassazione

sez. III Civile, sentenza 17 febbraio - 18 maggio 2015, n. 10125
Presidente Berruti - Relatore Rossetti

Svolgimento del processo

1. Nel 2003 la società Zurich Compagnia di Assicurazioni SA - Sede regionale per il Ticino (d'ora innanzi, per brevità, "la Zurich") convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Milano il sig. F.F. e la società Winterthur Assicurazioni s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Unipol Assicurazioni s.p.a.; d'ora innanzi, per brevità, "la Unipol"), allegando che:
- nel 2002 la signora C.B. rimase vittima di un sinistro stradale, subendo lesioni personali;
- il sinistro era ascrivibile a responsabilità di F.F., e per lui al suo assicuratore della responsabilità civile obbligatoria, la Unipol;
- il datore di lavoro della vittima, una società di diritto svizzero, in adempimento degli obblighi di legge previsti dall'ordinamento di quel Paese aveva stipulato con la società Zurich una assicurazione contro gli infortuni a favore della propria dipendente;
- in esecuzione di questo contratto la Zurich aveva versato all'infortunata la retribuzione dovutale durante il periodo di assenza dal lavoro, e si era altresì accollata l'onere delle spese per gli accertamenti peritali sulla durata dell'invalidità;
- per effetto del pagamento suddetto, la Zurich si era surrogata alla danneggiata nei confronti dei responsabili.
Concludeva pertanto chiedendo, a titolo di surrogazione, la rifusione di tali spese da parte del responsabile del sinistro del suo assicuratore della r.c.a..
2. Con sentenza 11 marzo 2005 il Giudice di pace di Milano rigettò la domanda, ritenendola non provata.
La sentenza, appellata dalla soccombente, venne confermata dal Tribunale di Milano con sentenza 11 maggio 2011 n. 6296.
La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla Zurich, sulla base di un motivo. Resiste con controricorso la Unipol.

Motivi della decisione

1. II motivo unico di ricorso.
1.1. Con l'unico motivo di ricorso la Zurich sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una violazione di legge, ai sensi all'art. 360, n. 3, c.p.c. (si assumono violati gli artt. 2697 c.c.; 61, 115, 123, 167, 183 c.p.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.. Espone al riguardo che il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha ritenuto che l'attrice non avesse provato né di avere effettivamente pagato le somme di cui chiedeva il rimborso, ne l'esatto ammontare di queste somme. Per pervenire a tale conclusione il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili "i documenti in lingua tedesca" prodotti dalla società attrice, e irrilevante la prova per testi da quest'ultima richiesta.
Lamenta la ricorrente che, così decidendo, il Tribunale:
-) da un lato è incorso in un error in procedendo, perché l'esistenza dei pagamento e dei suo ammontare non erano stati contestati dalla società convenuta, la quale si era limitata a contestare la sussistenza di un valido nesso di causa tra le somme sborsate dalla Zurich e l'infortunio patito dall'assicurata;
-) dall'altro lato ha adottato una motivazione contraddittoria: sia nella parte in cui non ha rilevato che sui documenti prodotti era apposto il timbro con la dicitura "pagato"; sia nella parte in cui ha omesso di esaminare i documenti in lingua italiana dai quali pure emergeva l'esistenza del pagamento; sia nella parte in cui non ha disposto la traduzione dell'unico documento in lingua tedesca, ex art. 123 c.p.c.; sia nella parte in cui non ha ammesso la prova per testi con la quale la Zurich chiedeva di provare t'esistenza dei pagamento.
1.2. Prima di esaminare il merito del ricorso deve rilevarsi come la ricorrente, pur formalmente invocando un vizio di violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), ha nella sostanza dedotto un tipico error in procedendo, da far valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c..
Questa circostanza tuttavia non incide sull'ammissibilità del ricorso, Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. "vizio di sussunzione" (e cioè erri nell'inquadrare l'errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall'art. 360 c.p.c.), le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che il ricorso non possa per questa sola ragione essere dichiarato inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore di cui si duole. Depongono in tal senso sia il generale principio di validità degli atti processuali idonei al conseguimento dello scopo (art. 156 c.p.c.); sia il generale principio jura novit curia, in virtù del quale è compito del giudice individuare la norma applicabile alla fattispecie (anche processuale), a nulla rilevando l'eventuale erronea indicazione compiuta dalla parte; sia, soprattutto, i princìpi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali - componendo i precedenti contrasti - hanno stabilito che l'erronea indicazione del motivo di ricorso resta ininfluente, quando la motivazione dei ricorso contenga comunque un "inequivoco riferimento" al vizio di cui la parte intende effettivamente dolersi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).
1.3. Nel merito, il motivo è fondato in tutti e due i profili in cui si articola.
1.4. Sussistono, in primo luogo, gli errores in procedendo lamentati dalla Zurich. Essi sono stati due.

Il primo è consistito nel ritenere inapplicabile nel presente giudizio il principio di non contestazione.
Infatti, sebbene tale principio sia stato elevato a rango normativo soltanto dalla 1. -18.6.2009-n."69, 'esso già in precedenza: era stato da qúesta' Corte desunto in via interpretativa dall'art. 167 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789; Sez. 1, Sentenza n. 6936 del 08/04/2004, Rv. 571977; Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 06/02/2004, Rv. 569937). Vi è solo da aggiungere come i precedenti di segno contrario, invocati dalla Unipol a pag. 10 del proprio controricorso, sono citati del tutto a sproposito. Infatti
(a) Sez. 3, Sentenza n. 18399 del 19/08/2009, Rv. 609135, ha affermato un principio opposto a quello invocato dalla Unipol, e cioè la regola secondo cui "l'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione"; (b) Sez. 3, Sentenza n. 12231 del 25/05/2007, Rv. 598108, ha affermato un principio identico a quello appena ricordato;(c) Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/02/2005, Rv. 579531, pur affermando che in linea teorica la non contestazione non equivale ad ammissione dei fatti non contestati, ha soggiunto che essa può comunque essere valutata ai sensi dell'art. 116 c.p.c., come condotta processuale concludente: e dunque la sentenza in esame non costituisce una dissenting opinion quanto alla decisione, ma solo quanto alla motivazione.


1.5. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata su questo punto e rinviata al Tribunale di Milano, il quale nell'esaminare la domanda della Zurich si atterrà al seguente principio di diritto:
La mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo della domanda dedotto da uno dei contendenti lo rende incontroverso e non più bisognoso di prova, anche nei giudizi iniziati prima dell'entrata in vigore della I. 8.6.2009 n. 59.

2. II secondo error in procedendo in cui è incorso il Tribunale è consistito nell'avere ritenuto tout court inutilizzabili le prove documentali redatte in lingua tedesca, senza disporne d'ufficio la traduzione. Così statuendo, il Tribunale ha violato il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il principio della obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti.
Da questo principio discende che, quando le prove documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua straniera, il giudice ha due possibilità:

(a) o ricorrere alle proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento e valutarne la rilevanza e l'attendibilità;
(b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell'art. 123 c.p.c..

Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4416 del 23/02/2011, Rv. 616926).

3. Il ricorso è, infine, fondato, nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione.

Il Tribunale, infatti, ha da un lato rigettato la domanda per difetto di prova sul quantum, e dall'altro rigettato la richiesta di prova per testi con la quale si intendeva provare il quantum stesso.

In questo modo il giudice d'appello ha violato il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui "il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta" (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 789 del 29/03/1963, Rv. 261080; nello stesso senso si vedano anche Sez. 3, Sentenza n. 2631 del 20/10/1964, Rv. 303958, e Sez. 3, Sentenza n. 2505 del 05/10/1964, Rv. 303753; in seguito il principio è stato costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum).
4. La sentenza va dunque cassata anche sotto questo profilo, e rinviata al Tribunale di Milano il quale, nell'emendare il vizio motivazionale sopra rilevato, deciderà la controversia previa assunzione delle prove - se ammissibili e rilevanti - chieste dalle parti; ovvero indicando le ragioni della inammissibilità od irrilevanza delle suddette prove.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..
In tale liquidazione il giudice del rinvio terrà conto dei fatto che nel presente grado di giudizio il controricorso della Unipol non risulta tempestivamente notificato alla Zurich.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione, visto l'art. 380 c.p.c.:
-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano nella persona di diverso magistrato;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.