Home
Lo studio
Risorse
Contatti
Lo studio

Decisioni

Timore di aggressione non giustifica porto di coltello (Cass. 16376/19)

15 aprile 2019, Cassazione penale

Un anziano che abbia timore di essere aggredito non ha giustificato motivo per poter portare un coltello fuori dall'abitazione.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 15 marzo – 15 aprile 2019, n. 16376

Presidente Di Tomassi – Relatore Binenti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza in epigrafe, condannava Gi. Ca. alla pena di Euro 1000,00 di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama lunga sei centimetri.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione, per essere stato escluso il giustificato motivo del porto, rilevandosi semplicemente che esso non sarebbe ravvisabile nel solo timore di poter essere aggredito, mentre non risultava fantasiosa l'idea che un uomo anziano, come l'imputato, uscisse di casa portando in tasca un coltellino per esibirlo al cospetto di malintenzionati.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, sul rilievo che non si è considerato che sull'imputato gravava l'onere non già della prova ma della sola allegazione di una credibile giustificazione del porto.

3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

4. Il «giustificato motivo» rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 101 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica da parte della polizia giudiziaria (Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007). I rilievi contenuti in entrambi i motivi, facendo genericamente riferimento all'età dell'imputato (all'epoca aveva 76 anni) e al suo timore di essere aggredito, non rappresentano giustificazioni a suo tempo indicate, aventi apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo. Pertanto, la struttura della pur stringata motivazione resiste alle censure svolte, né appare fondata l'obiezione secondo cui sarebbero state violate le regole della verifica probatoria della responsabilità, poiché ciò che si è escluso è solo l'allegazione di un possibile giustificato motivo.

4. Ne discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.