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"Ti ammazzo anche se mi portano via le armi", nessuna confisca dell'arma (Cass. 36085/20)

16 dicembre 2020, Cassazione penale

Minaccia con arma non è integrata dalla sola menzione dello strumento: niente confisca, che riguarda solo reati concernente le armi. 

Reati concernenti le armi sono, in primis, quelli previsti dalla legislazione speciale in materia, che tendono ad incriminare le plurime condotte aventi ad oggetto l’arma in quanto tale (porto abusivo, cessione, alterazione ed altro).

Lì dove venga in rilievo l’arma come oggetto correlato ad una diversa fattispecie incriminatrice, la relazione funzionale deve essere qualificata esclusivamente nei modi descritti dalla previsione di legge di cui all’art. 240 c.p., comma 1, (in particolare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), trattandosi della condizione che legittima tanto l’applicazione della previsione generale (art. 240) che di quella speciale (art. 6), la cui finalità è quella di rendere obbligatoria - in simili casi - una confisca che sarebbe, altrimenti, solo facoltativa. Ora, è evidente che la costruzione sintattica operata nel corpo dell’art. 240, impone di ritenere presente una forma di utilizzo "materiale" dell’arma, anche come semplice strumento di minaccia (realizzata brandendo l’arma) e non già una mera evocazione potenziale dell’utilizzo della medesima.

Nel caso di mera evocazione del suo possesso l’arma non è "servità per commettere il reato", atteso che la espressione verbale resta una manifestazione di intenti e l’arma non realizza - in quanto non esibita - la pretesa potenzialità di accresciuta intimidazione.

Resta ferma, in ogni caso, la possibile adozione di forme diverse (rispetto alla confisca penale) di inibizione al possesso dell’arma, stante la manifestazione di pericolosità soggettiva del detentore.

In caso di minaccia realizzata evocando il mero possesso di un’arma -non oggetto di porto nè di esibizione alla persona offesa della minaccia-, non può affermarsi che l’arma in questione sia servita per commettere il reato ed è pertanto esclusa la confisca della medesima, non versandosi nè nella ipotesi dell’art. 240 c.p., nè in quella, ad essa correlata, della L. n. 152 del 1975, art. 6.

 

Corte di Cassazione

sez. I Penale, sentenza 13 ottobre – 16 dicembre 2020, n. 36085
Presidente Di Tomassi – Relatore Magi

In fatto e in diritto

1. Con ordinanza emessa in data 16 ottobre 2019 il Gip del Tribunale di Prato quale giudice della esecuzione - ha respinto l’opposizione introdotta da N.U. in tema di confisca di armi e cartucce.
Giova premettere che in sede di cognizione è stata applicata la pena nei confronti di N.U. per il reato di maltrattamenti ai sensi dell’art. 572 c.p., e lesioni, in ambito familiare.
La ragione per cui viene mantenuta ferma, pure a fronte delle osservazioni dell’opponente, la statuizione di confisca sta nella ritenuta applicabilità delle previsioni di legge di cui all’art. 240 c.p., e L. n. 152 del 1975, art. 6.
In particolare, si afferma che seppure l’arma (di cui il N. era legittimamente in possesso) non venne mai utilizzata materialmente per commettere i reati, il N. nella condotta minacciosa tenuta ne avrebbe evocato il possesso come potenziale strumento di ulteriore offesa ("..prima o poi ti ammazzo.. anche se mi portate via le armi..").
Secondo il giudice della esecuzione si versa, pertanto, in condizione di confisca obbligatoria, nè la prospettata cessione delle armi ad un terzo è aspetto da ritenersi neutralizzante.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - N.U. , deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Si afferma che la confisca obbligatoria è prevista (L. n. 152 del 1975, art. 6) in riferimento ai “reati concernenti le armi” ma per tali vanno intesi quelli nei quali la condotta delittuosa deriva dalla fabbricazione, uso, porto, detenzione, alienazione o comunque quelli riconducibili al possesso dell’arma medesima.
Nel caso in esame la minaccia, correlata alla imputazione di maltrattamenti, era stata commessa, secondo il giudice della esecuzione, con l’arma (peraltro solo evocata) ma non può dirsi per ciò solo applicabile la speciale previsione del citato art. 6, non trattandosi di un reato “concernente” le armi.
Non vi sarebbe dunque quella stretta correlazione posta dalla legge a base della confisca, e ciò anche in riferimento alle ulteriori ipotesi di cui all’art. 240 c.p., trattandosi di armi legalmente detenute e non qualificabili come strumento utilizzato per commettere il reato.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 È pacifico che l’arma di cui si discute non è mai stata impugnata dal N. nel corso delle liti verbali o degli insulti oggetto di ricostruzione processuale in riferimento all’accusa di maltrattamenti, nè le lesioni di cui alla imputazione risultano procurate a mezzo dell’arma.
Il giudice della esecuzione ritiene applicabile la speciale previsione di legge di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 6, che contiene espresso rinvio al contenuto del primo capoverso dell’art. 240 c.p., (..il disposto del primo capoverso del art. 240 c.p., si applica..).e rende obbligatoria la disposizione di confisca in relazione a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Il reato “concernente le armi”, in tale ottica, sarebbe quello di minaccia - segmento fattuale della condotta di maltrattamenti - perché il N. , in sostanza, avrebbe verbalmente “evocato” l’arma, da lui posseduta legalmente, come strumento di potenziale utilizzo a fini lesivi in un contesto di animosità verbale (fermo restando che avrebbe, secondo il tenore delle frasi riportate nella ordinanza impugnata, minacciato di uccidere anche in caso di avvenuto sequestro delle armi).
3.2 Il rapporto instaurato dal legislatore tra la disposizione speciale dell’art. 6, e la previsione generale di confisca pertinenziale di cui all’art. 240 c.p., pone il tema della individuazione del significato della espressione “reati concernenti le armi” (contenuta nella disposizione speciale) ed orienta alla sua risoluzione nei modi che seguono.
Reati concernenti le armi sono, in primis, quelli previsti dalla legislazione speciale in materia, che tendono ad incriminare le plurime condotte aventi ad oggetto l’arma in quanto tale (porto abusivo, cessione, alterazione ed altro).
Lì dove venga in rilievo l’arma come oggetto correlato ad una diversa fattispecie incriminatrice, la relazione funzionale deve essere qualificata esclusivamente nei modi descritti dalla previsione di legge di cui all’art. 240 c.p., comma 1, (in particolare le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), trattandosi della condizione che legittima tanto l’applicazione della previsione generale (art. 240) che di quella speciale (art. 6), la cui finalità è quella di rendere obbligatoria - in simili casi - una confisca che sarebbe, altrimenti, solo facoltativa. Ora, è evidente che la costruzione sintattica operata nel corpo dell’art. 240, impone di ritenere presente una forma di utilizzo "materiale" dell’arma, anche come semplice strumento di minaccia (realizzata brandendo l’arma) e non già una mera evocazione potenziale dell’utilizzo della medesima.
Non pare al Collegio di poter affermare che nel caso di mera evocazione del suo possesso l’arma sia ‘servità per commettere il reato, atteso che la espressione verbale resta una manifestazione di intenti e l’arma non realizza - in quanto non esibita - la pretesa potenzialità di accresciuta intimidazione.
Non essendovi la possibilità di applicare la previsione di legge di cui all’art. 240 c.p., viene meno - in ogni caso - la possibilità di ritenere applicabile la previsione speciale di cui alla L. n. 152 del 1975, art. 6.
3.3 Resta ferma, in ogni caso, la possibile adozione di forme diverse (rispetto alla confisca penale) di inibizione al possesso dell’arma, stante la manifestazione di pericolosità soggettiva del detentore.

Va pertanto, previo annullamento della decisione impugnata, stabilito il seguente principio di diritto, cui il giudice del rinvio dovrà uniformarsi:
in caso di minaccia realizzata evocando il mero possesso di un’arma -non oggetto di porto nè di esibizione alla persona offesa della minaccia-, non può affermarsi che l’arma in questione sia servita per commettere il reato ed è pertanto esclusa la confisca della medesima, non versandosi nè nella ipotesi dell’art. 240 c.p., nè in quella, ad essa correlata, della L. n. 152 del 1975, art. 6.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Prato.