In nessun caso durante l'esame dibattimentale la testimonianza - anche se fosse palesemente falsa - può essere interrotta, e mai più ripresa come nel caso in giudizio.
L’art. 63 c.p.p. prevede, nelle ipotesi di dichiarazioni del teste dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’interruzione dell’esame per la nomina di un difensore, ma non già la cessazione dell’esame in assoluto, senza la conclusione della testimonianza.
In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l’interruzione dell’esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell’imputato.
Corte di Cassazione
sez. III Penale, sentenza 30 novembre 2018 – 4 marzo 2019, n. 9278
Presidente Ramacci – Relatore Socci
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli del 6 marzo 2018, in parziale riforma della decisione della Corte di Assise di Napoli dell’11 maggio 2016, l’imputata M.G. è stata assolta dal reato sub C, limitatamente alla condotta di induzione alla prostituzione di S.A. , e la pena è stata rideterminata in anni 5 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa, relativamente ai reati di cui agli artt. 110, 81 e 600 bis c.p., nei confronti della minore S.C. - capo A, commesso a decorrere dal mese di aprile 2013 e fino al settembre 2013 -, artt. 110 e 81 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, e art. 4, n. 1, nei confronti di S.A. - capo C, commesso da luglio 2009 e fino all’ottobre 2011 -; unificati i reati con la continuazione, reato ritenuto più grave quello del capo A (pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa e poi aumentata per la continuazione ad anni 5 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa). Sono state confermate integralmente le pene accessorie irrogate dalla sentenza di primo grado; inoltre la ricorrente è stata assolta dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli per il reato di riduzione in schiavitù, artt. 81, 110 e 600, c.p..
2. L’imputata ha proposto due ricorsi per cassazione, uno a firma dell’Avvocato Stefano Vaiano e l’altro a firma dell’Avvocato Luca Pietrocola, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. I primi due motivi sono comuni ad entrambi i difensori (articolati per l’Avvocato Pietrocola nei motivi 1, 2, 3 e 5 - erroneamente indicato quale 4 motivo -). Violazione di legge (63, 190, 208 e 498 c.p.p., e art. 24 Cost.); manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sospensione del corso dell’esame testimoniale della parte offesa S.C. , senza prima consentire alla difesa il controesame della stessa.
La Corte di Assise di Napoli ha interrotto l’esame di S.C. ritenendo la stessa un teste falso, con trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica. La Corte di Assise di appello ha rigettato il motivo di gravame sul punto, con motivazione illogica, rilevando che la deposizione della teste era oggettivamente falsa, ovvero la stessa aveva dichiarato di aver saputo della data di celebrazione del processo da sei mesi prima, quando, invece, il rinvio all’udienza, dove la stessa era stata sentita, era solo di quattro settimane prima. La Corte di assise ha interpretato erroneamente l’art. 63 c.p., in quanto la norma salvaguarda il teste che espone circostanze di un reato a lui imputabile, commesso in precedenza; la norma, quindi, non poteva trovare applicazione nell’ipotesi del falso testimone (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015 - dep. 29/07/2015, Lo Presti e altri, Rv. 26448101).
L’esame, quindi, non poteva essere interrotto. L’immediata trasmissione degli atti alla Procura è previsto, dalla norma, solo nell’ipotesi di rifiuto di testimoniare, e non anche per le false dichiarazioni. La teste era parte offesa e con il contro esame della difesa avrebbe potuto chiarire la difformità delle sue precedenti dichiarazioni ai Carabinieri in sede di denuncia, con quelle (pienamente assolutorie nei confronti della ricorrente) del dibattimento. La testimonianza oltre che rilevante era anche decisiva, poiché solo con una testimonianza de relato (di S.A. ) è stata affermata la responsabilità della ricorrente per il capo A dell’imputazione.
2. 2. Violazione di legge (art. 600 bis c.p.) e manifesta illogicità della motivazione.
La responsabilità della ricorrente è stata affermata in relazione alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese in udienza da S.C. (peraltro senza il contro esame dalla difesa) e per la piena attendibilità della testimonianza (anche de relato) di S.A. .
S.C. , in udienza, aveva categoricamente escluso che la ricorrente fosse a conoscenza della sua attività di prostituta e che la stessa l’avesse quindi sfruttata, o agevolata nella sua attività. Il giudizio di inattendibilità era stato determinato dalla circostanza che la teste si era presentata spontaneamente a rendere testimonianza, sprovvista di un documento di identità, e per aver affermato di aver appreso della data dell’udienza da sei mesi prima.
La ragazza potrebbe essersi confusa sulla data dell’udienza (determinata da solo quattro settimane) con la conoscenza della pendenza del processo penale a carico della ricorrente; infatti, non comprende bene la lingua italiana.
La Corte di Assise ha, invece, ritenuto pienamente attendibile S.A. , che ha reso una deposizione ben più contraddittoria ed altalenante di quella di S.C. .
S.A. ha riferito solo circostanze apprese dalla stessa S.C. , e conseguentemente è stata affermata la responsabilità della ricorrente su dichiarazioni de relato, smentite dalla dichiarante principale. Nell’ipotesi di smentita delle dichiarazioni da parte del teste principale quelle de relato devono essere sottoposte ad un vaglio di attendibilità rafforzato (Sez. 1, n. 35016 del 15/07/2009 - dep. 09/09/2009, Borgese e altri, Rv. 24518701).
La difesa, con l’appello, aveva elencato tutte le contraddizioni contenute nella deposizione della S.A. ; inoltre, proprio per queste dichiarazioni contraddittorie, con quanto in precedenza dichiarato, la ricorrente è stata assolta dal reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.).
Le contraddizioni consistevano nei seguenti punti, tutti rappresentati in sede di appello: la donna si era avviata all’attività di prostituta prima di conoscere la ricorrente e solo dopo è andata a viver con la ricorrente consegnandole il guadagno, ciò risulta inverosimile perché nessuna logica ragione sussisteva per farsi sfruttare dalla ricorrente (solo per una stanza) quando con i guadagni da prostituta poteva permettersi un’idonea abitazione; per la teste la ricorrente le avrebbe inizialmente offerto un lavoro da barista, ma nessun elemento comprova che la ricorrente avesse la possibilità di offrire un lavoro da barista alla parte offesa; la sottrazione della sua carta di identità da parte della ricorrente è stata smentita successivamente e così anche la iniziale dichiarazione di non potersi muovere liberamente, mentre in realtà si è recata dai suoi genitori senza ostacoli; da un iniziale racconto di forme di controllo stringenti la teste ha riferito che solo il primo giorno di lavoro era stata accompagnata, mentre dopo si era recata al lavoro da sola; anche sul compenso alla ricorrente la teste è contraddittoria da un iniziale 50 % al totale degli incassi e nonostante ciò la stessa restava a casa della ricorrente, ma libera di andarsene quando voleva, anche per la temporanea assenza della ricorrente e del coniuge; dopo un iniziale allontanamento la teste si è spontaneamente di nuovo recata a casa della ricorrente; anche nelle fasi successive all’arresto della ricorrente la teste ha tentato di contattare l’imputata, anche per richieste di denaro - come emerso dalle testimonianze dei testi indotti dalla difesa - ma sul punto nulla ha dichiarato; inverosimile poi il fatto che la teste, ridotta in schiavitù e sfruttata abbia suggerito alla cugina S.C. di prostituirsi a sua volta con l’intermediazione e lo sfruttamento dell’imputata.
La motivazione della Corte di Assise di appello, che ha ritenuto come il tutto si possa giustificare con le condizioni di vita delle due donne nel campo rom non risulta logica, in quanto le ragazze con i proventi della prostituzione potevano agire diversamente, anche con l’autonoma provvista di un’abitazione. Inoltre, per la sentenza impugnata le difformità riscontrabili nel racconto di S.A. , rispetto a quanto in precedenza dichiarato ai Carabinieri, in sede di denuncia, invece di essere valutate per l’inattendibilità della donna sono state considerate apprezzabili per la genuinità ed affidabilità delle sue dichiarazioni. Per la decisione della Corte di Assise di appello anche dopo le contestazioni del P.M. la S. a volte confermava ed a volte no, e tale comportamento è stato anch’esso ritenuto elemento di valutazione positiva per la sua attendibilità.
Frutto di un evidente travisamento della prova la circostanza del silenzio della donna sui contatti avuti con l’imputata anche dopo il suo arresto; la donna aveva anche chiesto soldi all’imputata dopo l’arresto.
La Corte di Assise d’appello ha ritenuto le dichiarazioni dell’imputata inattendibili, utilizzando allo scopo le dichiarazioni dibattimentali di S.C. (sugli orari di rientro a casa della stessa) che sono state ritenute palesemente in contrasto con le precedenti dichiarazioni; o le dichiarazioni sono attendibili o non lo sono, non è possibile utilizzarle a pezzi, per ritenere inattendibili le dichiarazioni di innocenza dell’imputata.
2.3. Violazione di legge (L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 1) e mancanza di motivazione sull’aggravante in oggetto.
La Corte di Assise d’appello ha ritenuto sussistente l’aggravante in quanto la parte offesa aveva riferito di essere stata picchiata una volta, quando aveva manifestato l’intenzione di smettere di prostituirsi. Inoltre, per i continui controlli, anche del telefono, e con le intimidazioni a volte dirette ad impedire la visita ai genitori.
Avendo esclusa la riduzione in schiavitù (che si basava sugli stessi presupposti dell’aggravante) la Corte di Assise d’appello avrebbe dovuto, logicamente, ritenere non configurata l’aggravante. Escluso, anche, il furto della carta di identità, e considerato che la ragazza era libera di muoversi nessuna costrizione poteva far configurare l’aggravante; il preteso controllo del cellulare - non provato, comunque, in punto di fatto - non poteva costituire l’elemento oggettivo dell’aggravante. Nessuna motivazione sussiste sul punto.
2. 4. Violazione di legge (artt. 29 e 32 c.p.).
La Corte di Assise d’appello ha individuato la pena base per il reato ritenuto più grava, il capo A, in anni 6 di reclusione, con la riduzione per le circostanze attenuanti generiche ad anni 4, ma nonostante ciò ha mantenuto le pene accessorie irrogate dalla Corte di Assise di primo grado (interdizione perpetua dai Pubblici uffici).
Invece, essendo la pena irrogata per il capo A, inferiore a 5 anni doveva essere revocata l’interdizione perpetua dai Pubblici Uffici.
Anche l’interdizione legale per la durata della condanna e la sospensione della responsabilità genitoriale sono state confermate illegittimamente, dalla sentenza impugnata, in quanto non irrogabili per una pena inferiore ai 5 anni (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017 - dep. 20/02/2018, P.G. in proc. Ngwoke, Rv. 27240801).
3. Avvocato LP. Motivi 1, 2 e 3 identici a quelli dell’Avvocato V; violazione dell’art. 351 c.p.p., comma 1 ter, della carta di Noto e dell’art. 35 della convenzione di Lanzarote.
Le dichiarazioni rese ai Carabinieri da S.C. non sono utilizzabili, in quanto sono state assunte senza il rispetto delle più elementari garanzie di legge. Al momento della denuncia la ragazza era minorenne e straniera. La denuncia è stata acquisita senza la presenza di un interprete e senza un esperto; acquisita da personale inesperto e senza videoregistrazione. L’art. 351, comma 1 ter, espressamente dispone che la Polizia giudiziaria "quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell’ausilio di un esperto".
L’assenza di videoregistrazione non consente di valutare se al momento delle dichiarazioni la ragazza "fosse fumata" (come da lei dichiarato in dibattimento) o meno.
3. 2. Mancata assunzione del teste B.D. .I giudici di primo grado avevano disposto con ordinanza l’escussione del teste B.D. , già fidanzato di S.A. , ritenendola assolutamente necessaria. All’udienza fisata del 23 marzo 2016, per l’escussione del teste ammesso ex art. 507 c.p.p., era presente un omonimo (erroneamente citato al posto del teste B.D. già fidanzato di una delle parti offese).
La Corte di Assise di Napoli invece di rinviare per la citazione del teste effettivo ha disposto la discussione. L’errata individuazione del teste non aveva sicuramente esclusa la necessità dell’escussione, ritenuta dalla stessa ordinanza della Corte di Assise (ex art. 507 c.p.p.); neanche in appello è stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria per l’escussione del teste.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
Considerato in diritto
4. I ricorsi risultano fondati relativamente alla interruzione dell’esame testimoniale della parte offesa (S.C. ) per ritenuta falsa testimonianza, prima della fine dell’esame con le domande della difesa alla teste e, comunque, pure relativamente alle pene accessorie confermate integralmente, anche se la pena è stata ridotta al di sotto dei 5 anni.
Sulla interruzione dell’esame della teste parte offesa la sentenza impugnata rileva con manifesta illogicità che l’esame della teste è stato legittimamente interrotto (e mai più ripreso) in quanto la stessa aveva palesemente ed oggettivamente reso una falsa dichiarazione (la dichiarazione falsa è relativa alla data di fissazione dell’udienza del 17 febbraio 2016, che la teste avrebbe dichiarato di aver appreso da molti mesi prima, quando la fissazione dell’udienza sarebbe avvenuta, invece, solo quattro settimane prima dell’udienza). Per la Corte di Assise di appello la cessazione della deposizione è stata effettuata a garanzia della teste con la trasmissione degli atti al P.M. per l’azione penale.
4. 1. Orbene, il codice di procedura penale, in tema di valutazione della testimonianza, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale della falsa testimonianza, attribuendo al giudice del processo il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato (qualora se ne ravvisano gli estremi) alla fine del processo: " Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall’art. 372 c.p., ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti" - art. 207 c.p.p., comma 2. In nessun caso la testimonianza - anche se fosse palesemente falsa - può essere interrotta, e mai più ripresa come nel caso in giudizio. Infatti, l’interruzione della testimonianza non consente neanche alla teste l’eventuale ritrattazione ex art. 376 c.p.p..
Inoltre, l’art. 371 bis c.p.p., comma 2, prevede la sospensione del procedimento per false dichiarazioni al P.M. fino alla sentenza di primo grado, ferma la procedibilità immediata solo nel caso di rifiuto di informazioni (vedi Sez. 6, n. 42904 del 21/10/2010 - dep. 02/12/2010, Barbera, Rv. 24881301).
L’art. 63, del codice di rito prevede, nelle ipotesi di dichiarazioni del teste dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’interruzione dell’esame per la nomina di un difensore, ma non già la cessazione dell’esame in assoluto, senza la conclusione della testimonianza. Inoltre nel caso in giudizio la teste è stata ritenuta palesemente falsa solo su una questione esterna alla vicenda dell’imputazione (la conoscenza della data di fissazione dell’udienza) e, quindi, a maggior ragione risulta ingiustificata, ed illegittima, l’interruzione definitiva del suo esame senza consentire alla difesa la conclusione del controesame.
4.2. La falsità di un teste (solo al fine della trasmissione della notizia al P.M.) può essere valutata solo alla fine del processo, non prima (come nel precedente codice di rito). È pur vero, comunque, che la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto una mera irregolarità la immediata trasmissione degli atti al P.M.: "In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto. Ne consegue che la deposizione dibattimentale del teste, pur se falsa, rimane parte integrante del processo in cui è stata resa e costituisce prova ivi utilizzabile e valutabile in relazione all’altro materiale probatorio legittimamente acquisito, anche sulla base del meccanismo disciplinato ai sensi dell’art. 500 c.p.p., comma 4, (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto non sanzionabile, né influente sulla valutazione della prova testimoniale, ma solo frutto di un’irregolarità, la scelta operata dal giudice nel disporre la trasmissione al P.M. degli atti relativi ad ogni deposizione testimoniale sospettata di falso, non con la decisione che ha definito la fase processuale in cui essi hanno prestato il loro ufficio, ma subito dopo ogni singola deposizione)" (Sez. 6, n. 18065 del 23/11/2011 - dep. 11/05/2012, Accetta e altri, Rv. 25253101).
Nel caso in giudizio, però, non viene in rilievo la sola trasmissione anticipata, ma l’interruzione della deposizione testimoniale, prima del controesame della difesa e mai più ripresa. Con la palese violazione del diritto alla prova dell’imputata.
4. 3. Trattandosi della deposizione di una delle parti offese la testimonianza è sicuramente decisiva anche perché l’affermazione di responsabilità è intervenuta anche per le dichiarazioni dell’altra teste (S.A. ) relative alle dichiarazioni de relato ricevute da S.C. . La testimonianza de relato, infatti, deve considerarsi alla stregua di un indizio - nel senso di prova indiretta sul fatto - e va verificata con la massima attenzione relativamente all’attendibilità del dichiarante ed anche del teste di riferimento, sia quando quest’ultimo confermi sia - a maggior ragione - quando smentisca le affermazioni a lui attribuite, come nel caso in giudizio (vedi Sez. 3, n. 41835 del 22/09/2015 - dep. 19/10/2015, G., Rv. 26543601 e Sez. 1, n. 35016 del 15/07/2009 - dep. 09/09/2009, Borgese e altri, Rv. 24518701). Anche a questo scopo la testimonianza della parte offesa S.C. deve ritenersi rilevante per la valutazione dei fatti di cui all’imputazione.
4.4. Può conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: "In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal codice di rito separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia eventualmente deposto il falso, attribuendo al giudice il solo compito di informare il P.M. della notizia di reato, quando ne ravvisi gli estremi in sede di valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto ma l’esame del teste deve essere concluso e non può interrompersi per la ritenuta falsità delle sue dichiarazioni; l’interruzione dell’esame - nel caso prima del controesame della difesa - senza mai riprenderlo viola il diritto alla prova dell’imputato".
5. Risulta comunque fondato anche il motivo sulle pene accessorie confermate, anche se la pena in appello è stata ridotta al di sotto dei 5 anni: "Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione" (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017 - dep. 08/06/2017, Di Corrado ed altri, Rv. 27024001; vedi anche Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017 - dep. 20/02/2018, P.G. in proc. Ngwoke, Rv. 27240801).
La sentenza deve pertanto annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Corte di Assise di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Corte di Assise di appello di Napoli.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.