In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.
(con decisione 19454/24 dd. 13 giugno 2023, la VI sezione ha rimesso la decorrenza del termine per istanza di rescissione di giudicato alle Sezioni Unite)
Corte di Cassazione
Sent. Sez. 6 Num. 19454 Anno 2023 Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: GALLUCCI ENRICO
Data Udienza: 15/03/2023 deposito 9 maggio 2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da HT, nato in Marocco il 16/07/1981
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Brescia del 10/01/2022
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna con ordinanza del 10 gennaio 2022 (motivazione depositata il successivo 10 febbraio) ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal condannato HT in relazione all'esecuzione di pene concorrenti per le quali era stato emesso mandato di arresto europeo eseguito in Spagna e in forza del quale H era stato consegnato all'Italia.
La Corte di appello ha ritenuto la richiesta tardiva in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 629 bis comma 2 cod. proc. pen., decorrente dalla notifica al condannato del mandato di arresto europeo, prodromica all'esecuzione della pena, mandato dal quale erano ricavabili tutti i dati relativi alle condanne da eseguirsi.
2. H, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso avverso l'ordinanza, deducendo un unico motivo relativo a violazione di legge. Nel mandato - eseguito il 9 ottobre 2019 - non era indicata l'autorità che aveva emesso le sentenze e, comunque, nello stesso si faceva riferimento - erroneamente - al fatto che "L'imputato può chiedere la remissione nel termine per proporre impugnazione. La sentenza è notificata al condannato contumace mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 165 c.p.p.". Ciò ha tratto in inganno l'interessato in quanto "l'erroneo riferimento al rimedio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., nel quale è previsto, al comma 2-bis, che "in caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato", è sufficiente per aver fatto confidare al medesimo di poter attendere la propria consegna in Italia per potersi difendere dalla sentenza emessa in sua assenza".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (così, Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli Andi, Rv. 281925; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/20, Scimone, Rv. 279994). Nel caso di specie, la richiesta di rescissione è dunque tardiva.
3. Le deduzioni del ricorrente in ordine all'erronea indicazione (effettivamente presente nel MAE) circa il rimedio rappresentato dalla "remissione nel termine per proporre impugnazione" integrano, dunque, profili estranei all'ambito della rescissione del giudicato. Essi potrebbero, eventualmente e in astratto, essere oggetto di istanza relativa a differente rimedio processuale, rappresentato, come sopra già evidenziato, dalla rimessione in termini.
Sul punto, questa Corte ha in passato rilevato che ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nel mandato di arresto europeo, essendo tale atto esterno al procedimento ed avente la funzione di dare esecuzione ai provvedimenti di natura coercitiva emessi dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione (Sez. 3, n. 37132 del 22/05/2019, Sepulveda Santander Virgilio, Rv. 276887).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023