Nel corso dell'udienza preliminare la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 c.p.p. - individuato in cinque giorni prima dell'udienza -, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 3; ciò non implica alcuna limitazione o lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p., comma 1.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Sent., (data ud. 07/07/2022) 30/09/2022, n. 37125
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo - Presidente -
Dott. CATENA Rossella - rel. Consigliere -
Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere -
Dott. BIFULCO Daniela - Consigliere -
Dott. GIOVANNI Francolini - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nata a (Omissis);
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 09/09/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Catena Rossella;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Serrao d'Aquino Pasquale, che, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. n. 176 del 2020 e D.L. n. 228 del 2021, art. 16, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva trasmessa a mezzo pec in data 21/06/2022 e le conclusioni scritte trasmessa in data 28/06/2022, entrambe a firma del difensore di fiducia dell'imputata, avv.to EG, con cui si insiste nei motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/10/2014, con cui A.A. era stata condannata a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta documentale, quale titolare della ditta **, dichiarata fallita in data 08/07/2008, rideterminava la durata delle pene accessorie fallimentari.
2. A.A. ricorre, in data 20/10/2021, a mezzo del difensore di fiducia avv.to EG, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
2.1 inosservanza di norma processuali sancite a pena di nullità, in riferimento all'art. 178 c.p.p., lett. c), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), alla luce della diversa formulazione del capo di imputazione contenuto nell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., poi confluito nella richiesta di rinvio a giudizio, rispetto alla modificazione dello stesso formulata dal pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare, anche in violazione alla disposizione di cui all'art. 423 c.p.p., comma 2; in particolare, tenuto conto anche dei principi della giurisprudenza di legittimità, il fatto contestato risulta diverso quanto all'oggetto, in riferimento alla condotta di prelevamento dalle casse sociali di Euro 73.435,85, mentre costituiscono fatti autonomi gli ulteriori episodi distrattivi contestati (prelievo di Euro 199.847,47, pagamento ingiustificato per Euro 120.000,00); anche la contestazione di bancarotta documentale, riferita alle condotte menzionate, risulta, pertanto, completamente modificata; nè la circostanza aggravante di cui alla L.Fall., art. 219, comma 2, in assenza di precisa contestazione, può essere riferita alle nuove condotte, anche in quanto la stessa non può essere ricompresa nella disciplina di cui all'art. 423 c.p.p., comma 1; le nuove contestazioni, inoltre, si basano su documentazione trasmessa dal curatore fallimentare, la cui analisi sarebbe stata indispensabile anche in merito alla richiesta di riti alternativi, oltre che, più in generale, alla complessiva strategia difensiva, il che, dato il deposito di tale documentazione immediatamente prima della discussione, ha fatto sì che fosse preclusa alla difesa - non essendo possibile, nel corso dell'udienza preliminare la possibilità di chiedere un termine a difesa, essendo stata la documentazione prodotta dal pubblico ministero a sorpresa;
2.2 violazione di legge, in riferimento alla L.Fall., art. 216, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), quanto alla mancata qualificazione della condotta come bancarotta semplice, anche alla luce di quanto rilevato dal curatore fallimentare, avendo l'imputata effettuato spese in favore della propria famiglia, ed avendo, nel contempo, incrementato il patrimonio attraverso l'acquisto di tre immobili, dovendosi ascrivere la tenuta della contabilità a mera imperizia;
2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 99 c.p., comma 2 e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in quanto il precedente specifico risulta estinto con ordinanza del 29/02/2008, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, con conseguente illegittima applicazione della recidiva, la quale va esclusa, con effetto anche sulla prescrizione dei reati.
Motivi della decisione
Il ricorso di A.A. è inammissibile.
I motivi di ricorso, anzitutto, risultano assolutamente reiterativi dei motivi di appello, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha più che adeguatamente fornito risposta alle doglianze difensive.
1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve ricordarsi che nel corso dell'udienza preliminare la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 c.p.p. - individuato in cinque giorni prima dell'udienza -, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421 c.p.p., comma 3; ciò non implica alcuna limitazione o lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p., comma 1, (Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083).
Parimenti, nel corso dell'udienza preliminare, la modifica dell'imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione (Sez. 5, n. 53701 del 21/09/2018, Caratozzolo Felice, Rv. 275229; Sez. 6, n. 29313 del 22/01/2015, Casella, Rv. 264083).
2. In riferimento alla dedotta modifica della contestazione, il Collegio intende dare continuità all'orientamento secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta, non integra fatto nuovo ai sensi dell'art. 518 c.p.p., la individuazione, nel corso dell'istruzione dibattimentale, di diverse modalità della condotta illecita ovvero di ulteriori condotte di distrazione o, comunque, di difformi condotte integrativa della violazione della L.Fall., art. 216, trattandosi di fatto che non può generare "novità" dell'illecito, ma soltanto l'integrazione della circostanza aggravante (e non la modifica del fatto tipico), in virtù della peculiare disciplina dell'illecito fallimentare - connaturato alla c.d. unitarietà del reato desumibile dalla L.Fall., art. 219, comma 2, n. 1, che deroga alla disciplina della continuazione - e della peculiarità della norma incriminatrice che non assegna alle condotte di distruzione, occultamento, distrazione, dissipazione e dissimulazione, previste dalla L.Fall., art. 216, natura di fatto autonomo, bensì fattispecie penalmente tra loro equivalenti, e cioè modalità di esecuzione alternative e fungibili di un unico reato." (Sez. 5, n. 4451 del 02/12/2010, dep. 08/02/2011, Mei e altro, Rv. 249262; in termini: Sez. 5, n. 15814 del 20/01/2020, Morabito Massimo, Rv. 279257).
Peraltro, nel caso in esame, la doglianza concernente la dedotta modifica dell'imputazione si riferisce a quanto verificatosi nel corso dell'udienza preliminare, senza considerare che nello svolgimento della successiva istruttoria dibattimentale la difesa ha avuto modo di esercitare tutte le prerogative riconosciute dalla legge.
3. Del tutto versato in fatto risulta il secondo motivo di ricorso, con richiami al contenuto di atti processuali la cui cognizione risulta fisiologicamente estranea al perimetro del giudizio di legittimità.
Peraltro, la motivazione della Corte territoriale - con cui il ricorso non si confronta compiutamente - ha dato ampiamente atto dello stato caotico della contabilità, non solo in epoca antecedente al 2006 - allorquando non risultavano tenuti i libri contabili, salvo i libri Iva - ma anche in epoca successiva, con impossibilità di consentire la ricostruzione del movimento degli affari, salva la verifica di alcune appostazioni contabili, che avevano svelato vere e proprie condotte di carattere distrattivo, malamente dissimulate dall'imputata, la cui versione era stata smentita da circostanze oggettive (pag. 5 della motivazione).
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, trattasi di deduzione del tutto nuova, non sottoposta alla Corte territoriale con i motivi di appello, e, come tale, radicalmente inammissibile.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2022