La telecamera di sorveglianza deve essere autorizzata dall?assemblea condominiale ed inquadrare i soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l?accesso alla propria abitazione, senza inquadrare aree comuni.
Tribunale di Salerno
Sezione I, civile
Ordinanza 30 aprile 2015
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto:
dott. Giorgio Jachia Presidente
dott. Guerino Iannicelli Giudice relatore
dott.ssa Irene Ada Giannuzzi Giudice on.
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale d?udienza del 14/04/2015, ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., iscritto al n. 5059 del Ruolo Generale dell?anno 2014,
TRA
OMISSIS, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del reclamo, dagli avv.ti Marco Ferrazzano e Valentina Buonadonna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in OMISSIS.
RECLAMANTE
e
OMSSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa del giudizio di prime cure, dall?avv. OMISSIS, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest?ultima in OMISSIS
RECLAMATO
e
Condominio OMISSIS, in persona dell?amministratore p.t., rappresentato e difeso dall?avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest?ultimo, in OMISSIS
RECLAMATO
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Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 17.12.2013, OMISSIS, proprietaria di un appartamento sito al IV piano del condominio OMISSIS, sito in OMISSIS, conveniva OMISSIS, proprietario di appartamento sito al I piano del medesimo stabile, dinanzi al Tribunale di Salerno, domandando, in via cautelare, la rimozione della telecamera apposta dal convenuto al di sopra della porta d?ingresso della propria abitazione. In particolare, la ricorrente denunciava il pericolo di una grave lesione alla propria riservatezza, essendo detta telecamera diretta ad inquadrare (e riprendere) non già la proprietà esclusiva del signor OMISSIS, quanto piuttosto la parte condominiale antistante l?appartamento di quest?ultimo: la signora infatti lamentava di non essere più libera di salire le scale condominiali per paura di essere ripresa e per il potenziale uso che si potesse fare delle immagini così acquisite.
OMISSIS, costituitosi, replicava di aver installato la telecamera in questione, previa regolare autorizzazione dell?assemblea condominiale, al solo scopo di difendere se stesso ed il proprio appartamento, e di non aver giammai diretto la telecamera verso le aree condominiali, ma esclusivamente verso l?uscio della propria abitazione.
Convenuto in giudizio per integrazione del contraddittorio, si costituiva altresì il Condominio OMISSIS, affermando la propria estraneità ai fatti di causa e chiedendo l?estromissione dal giudizio.
Con ordinanza del 9 maggio 2014, la domanda attorea veniva respinta per carenza del fumus, atteso che, per quanto accertato in via di fatto, detta telecamera sarebbe stata installata in modo tale da presidiare esclusivamente la proprietà di parte resistente e da non violare i limiti (di necessità, proporzionalità ed adeguatezza) che, nello specifico della materia, sono posti a tutela del diritto alla riservatezza dei condomini. Esponeva, inoltre, l?assenza del periculum di danno imminente ed irreparabile alla sfera di riservatezza della ricorrente ad opera della telecamera apposta sulla porta del resistente.
Con atto depositato il 28 maggio 2014, OMISSIS propone reclamo per la riforma integrale dell?ordinanza di prime cure e l?accoglimento della domanda cautelare. In particolare, parte reclamante insiste nell?affermare il pericolo di danno, nonché il fumus della propria richiesta cautelare, essendo la telecamera installata da OMISSIS in violazione di ogni principio posto a presidio del diritto alla riservatezza. L?ordinanza reclamata è contestata altresì nella parte in cui condanna l?attrice soccombente alle spese del giudizio.
Costituitasi, parte reclamata chiede il rigetto dell?impugnazione.
Costituito, il Condominio OMISSIS ribadisce la completa estraneità dello stesso e dell?amministratore rispetto ai fatti di causa.
Il reclamo è fondato e, dunque, va accolto.
La reclamante svolge censure nei confronti dell?ordinanza impugnata, che reputa rispettati i principi e le cautele che l?ordinamento pone a presidio della riservatezza dei condomini, senza tener conto della possibilità della telecamera di ruotare e di indirizzare l?obiettivo verso le aree comuni (il pianerottolo e le scale condominiali). Parte reclamata, invece, insiste nell?affermare che, seppure con angolo visuale mobile, la telecamera in questione è stata sempre diretta a focalizzare la parte antistante l?uscio dell?abitazione del signor OMISSIS.
La questione controversa richiede, sotto il profilo del fumus boni iuris, la verifica della disciplina applicabile in tema di impianto di videosorveglianza installato nell?edificio condominiale da un condomino.
In primo luogo, trattandosi di telecamera sistemata sulla parte dell?edificio di proprietà comune, bisogna aver riguardo all?art. 1122 ter c.c. (introdotto dalla legge n. 220 del 2012), con il quale si è definitivamente consentita (al condominio così come al singolo condomino) ?l?installazione sulle parti comuni dell?edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse?; l?unico requisito è quello della previa delibera assembleare (da adottarsi con le maggioranze di cui all?art. 1136 comma 2).
Nel caso di specie, tale essenziale condizione per l?installazione dell?impianto sulla parte comune risulta rispettata, posto che il reclamato è stato autorizzato dall?assemblea condominiale all?installazione di telecamera per il monitoraggio (e dunque la difesa) della proprietà privata.
In secondo luogo, la norma va coordinata con l?art. 134 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che riserva al Garante della privacy la promozione, nel settore della videosorveglianza, di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all?interessato per garantire la liceità e la correttezza. Il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12 comma 3).
Il codice di deontologia del Garante della privacy distingue a seconda se ad installare sistemi di videosorveglianza sia il condominio o più proprietari o condomini, studi professionali, società o da enti no profit, oppure un singolo condomino persona fisica per fini esclusivamente personali e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam). In questo secondo caso, non si applicano le norme previste dal codice della privacy, tenuto conto di quanto disposto dall?art. 5 comma 3 circa l?ambito di applicazione del codice della privacy, secondo cui ?il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione?.
In caso di installazione da parte della persona fisica per fini esclusivamente personali senza comunicazione a terzi o diffusione, come nell?ipotesi di specie, non è necessario, secondo il Garante, segnalare l?eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello.
Aggiunge, poi, il Garante che è necessario ?anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l?obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage?.
Anche nella precedente versione del codice di deontologia (art. 6.1 del regolamento del 8.4.2010), si affermava che ?l?angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l?accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l?abitazione di altri condomini?.
Da ciò, dunque, emerge che vi è una zona - quella immediatamente di fronte alla porta di casa - che può legittimamente essere oggetto di videoripresa, nonché, un?altra zona condominiale - corrispondente al pianerottolo o alle scale condominiali o alle porte d?ingresso degli appartamenti confinanti - la cui inquadratura rende illegittima la videoripresa.
In base a tali premesse normative, assume carattere decisivo la questione sollevata nei motivi di reclamo, relativa alle possibilità di orientamento della telecamera. Il reclamante ha prodotto una relazione tecnica sulle funzionalità della telecamera, rilevabili dalla scheda tecnica dell?apparecchio (modello G-MD2812E2 IR), da cui risulta che l?obiettivo può essere orientato, oltre che in modo meccanico, anche in maniera software, disponendo essa di tre assi di orientamento lungo i quali tramite un programma integrato alla telecamera o tramite il videoregistratore digitale (DVR) l?obiettivo si muove, garantendo una visuale totale di 180° capace di coprire tutto lo spazio sottostante. Non solo, l?apparecchio è dotato anche della funzione di autotracciamento, la quale consente di attivare la registrazione appena un soggetto entra nel campo di visione e di seguirlo automaticamente grazie alla mobilità propria di cui è dotata. Conclude la relazione tecnica che la telecamera è facilmente orientabile ed è possibile in brevissimo tempo cambiare la direzione di puntamento a proprio piacimento, anche senza agire fisicamente direttamente su di essa.
In virtù di tali caratteristiche, è evidente la sussistenza del concreto pericolo di pregiudizio della sfera privata della condomina rispetto al godimento ed utilizzo delle parti comuni dell?edificio che rientrano nel possibile angolo visuale della telecamera. Di qui l?insussistenza del diritto del reclamato (di contenuto reale, quale comproprietario dell?edificio, autorizzato dall?assemblea, ai sensi dell?art. 1122-ter c.c.) di installare un impianto di videosorveglianza capace di registrare immagini anche su parti comuni dell?edificio, non immediatamente antistanti l?ingresso della propria unità immobiliare, ed il corrispondente diritto della condomina reclamante di opporsi all?installazione e alle operazioni, effettuate con l?ausilio dello strumento elettronico, concernenti la registrazione di informazioni relative al transito o alla permanenza della sua persona nelle parti comuni dell?edificio. A nulla rileva, poi, che gli altri condomini e l?amministratore abbiano constatato che la telecamera inquadra attualmente soltanto l?area immediatamente antistante la porta di ingresso dell?appartamento.
Infine, il requisito del periculum in mora è insito nel pericolo imminente di pregiudizio ad un bene fondamentale della persona, che attiene alla riservatezza.
Il regolamento delle spese processuali nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. è retto dal principio generale di cui all?art. 91 c.p.c., che riserva la statuizione alla chiusura del processo, ovverosia al provvedimento avente carattere di decisorietà e definitività, nonché dagli artt. 669-septies e 669-octies c.p.c., contenenti una disciplina speciale in tema di spese processuali nel giudizio cautelare, applicabile anche in fase di reclamo, nella quale il giudice provvede come avrebbe dovuto provvedere il giudice di prima istanza. Da tale complesso normativo si ricava che il giudice del reclamo deve provvedere al regolamento delle spese processuali solo se il provvedimento ha attitudine a definire la vicenda processuale (?chiude il processo?, come recita l?art. 91 c.p.c.) senza prosecuzione in un giudizio di merito, come quando, in accoglimento del reclamo avverso l?ordinanza di rigetto, emette il provvedimento cautelare del tipo previsto dall?art. 669-octies comma 6, prima del giudizio di merito (art. 669-octies comma 7 c.p.c.). La soccombenza del reclamato comporta la sua condanna al rimborso delle spese e degli onorari di difesa sia di parte reclamante che del Condominio, stante la sua estraneità rispetto al fatto lesivo. Ai sensi dell?art. 669 octies comma 6 c.p.c., al provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell?art. 700 c.p.c. segue non la fissazione del termine per l?inizio del giudizio di merito, eventuale e non condizionante l?efficacia del provvedimento cautelare, ma il regolamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, decidendo nel reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., iscritto al R.G. n. 5059/14, avverso l?ordinanza di rigetto della domanda cautelare ante causam, depositata in data 9.5.2014 nel procedimento iscritto al R.G. n. 10682/13, così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l?effetto, in totale riforma dell?ordinanza reclamata, ordina a OMISSIS la rimozione dell?apparecchio di videosorveglianza per cui è causa;
2. condanna OMISSIS al rimborso delle spese processuali in favore di OMISSIS, che liquida in ? 170,00 per spese vive della fase di reclamo, ? 1.400,00 per onorari di difesa della prima fase cautelare ed ? 1.400,00 per onorari di difesa della fase di reclamo, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
3. condanna OMISSIS al rimborso delle spese processuali in favore del CONDOMINIO OMISSIS, che liquida in ? 1.400,00 per onorari di difesa della prima fase cautelare ed ? 1.400,00 per onorari di difesa della fase di reclamo, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
Salerno lì 30.4.2015
Il Giudice estensore
dott. Guerino Iannicelli
Il Presidente
dott. Giorgio Jachia
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Francesco Greco