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Sull'accertamento della minore età

8 luglio 2016, Anna Brambilla

Succede che minori  senza documenti validi vengano sottoposti ad esami medici finalizzati a stimare l?età cronologica attraverso una valutazione della sua età biologica.

Si tratta di capire se taqli acertamenti medici abbiano validità medica e giuridica, e se il margine di dubbio circa l'effettivo raggiungimento e superamento dei 18 anni da parte dell'interessato imponga che lo stesso sia considerato minore.

Come evidenziato dall?Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati nel documento relativo all?accertamento dell?età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia  numerose convenzioni internazionali, direttive europee e strumenti giuridici stabiliscono criteri e garanzie fondamentali in tema di accertamento dell?età.

Per quanto riguarda in particolare il diritto nazionale si richiama quanto segue:

  • art. 3 c. 1 L. 176/91 "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente". Il principio del superiore interesse del minore è richiamato altresì dall?art. 28 D. Lgs. 286/98;
  • art. 8 L. 176/91 prevede da parte degli Stati l?impegno "a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali", nonché la concessione di adeguata assistenza e protezione a favore del fanciullo, qualora privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile; l?identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, se necessario anche in collaborazione con le rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 535/99), qualora lo stesso non presenti o non abbia intenzione di presentare domanda di protezione internazionale;
  • Ove occorra, qualora vi sia incertezza o dubbio riguardo alla minore età, il presunto minore può essere sottoposto ad accertamenti antropometrici o ad altri accertamenti previsti dalla legge (art. 349, C.P.P.; Circolare M.d.I. 9/7/2007;  art. 8, comma 1, D.P.R. 448/88);
  • L?assistenza del minore è assicurata, in ogni stato del procedimento, dai genitori o da altra persona idonea indicata dal minore e ammessa dall?autorità giudiziaria (art. 12, comma 1, D.P.R. 448/88) o dai servizi di assistenza degli enti locali di cui si avvale l?autorità giudiziaria (art. 12, comma 2, D.P.R. 448/88). Il Codice Civile prevede che, nelle more dell?assunzione delle proprie funzioni da parte del tutore, il giudice tutelare sia responsabile dei provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore (art. 361 C.C.);
  • L' art. 19 D.Lgs. 25/2008 dispone: ?Garanzie per i minori non accompagnati 1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. 2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo. 3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne' all'adozione della decisione. 4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale?.
  • L?accertamento dell?età è effettuato attraverso metodi non invasivi (art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008), sicuri e rispettosi della salute, della dignità, dell?integrità fisica, dell?età e del genere del minore (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida; Circolare M.d.I. 9/7/2007);
  • L?accertamento dell?età è effettuato in via prioritaria all?interno di strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici (Circolare M.d.I. 9/7/2007).
  • Se gli accertamenti effettuati non consentono l?esatta determinazione dell?età e il dubbio persiste, il beneficio del dubbio è garantito e la minore età presunta ad ogni effetto (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida; art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008; art. 8, comma 2, D.P.R. 448/88; Circolare M.d.I. 9/7/2007). Tale principio deve essere rispettato anche nelle more della procedura d?accertamento, garantendo al minore la più ampia tutela dei diritti e l?applicazione di tutte le disposizioni relative alla protezione dei minori (Circolare M.d.I. 9/7/2007).

A tali disposizioni si aggiunge quanto previsto dall'art. 4 c. 2 D. Lgs. 24/2014 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) in base al quale:

?Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima e l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'eta' dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificita' relative all'origine etnica e culturale del minore, nonche', se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorita' diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'eta' e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per la medesima finalita' la minore eta' dello straniero e', altresi', presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'eta' dello stesso?.

 L?Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati richiama inoltre i seguenti principi:

  • Margine di errore. Nella determinazione dell?età cronologica di un individuo, i metodi utilizzati e il margine di errore devono essere sempre specificati e tenuti in considerazione;
  • Diritto effettivo d?appello. La possibilità di contestare la procedura ed il risultato dell?accertamento dell?età deve essere garantita. Perché il diritto d?appello sia effettivo, il risultato dell?accertamento e la conseguente decisione riguardo all?età dell?individuo devono essere presentati per iscritto, nonché comunicati al minore in una lingua e con modalità che ne assicurino la comprensione. Egli dovrebbe inoltre essere informato della possibilità e dei mezzi di impugnazione, ed avere accesso al supporto legale gratuito. L?appello dovrebbe avere effetto sospensivo di ogni provvedimento lesivo dei diritti del minore.

Il Consiglio Superiore della Sanità, nel parere del 25 febbraio 2009 ?Accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati?, ha fornito le seguenti indicazioni in merito alle procedure da adottarsi per l'accertamento dell'età:

         ?       La valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall?esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione), svolto da un pediatra, è da ritenersi, allo stato attuale, il protocollo multidisciplinare maggiormente attendibile per identificare la presunta età anagrafica del soggetto esaminato. Questo anche ai fini della tempistica dettata da eventuali esigenze di giustizia, allo scopo di garantire, nel minor tempo possibile, la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore quale bene primario da proteggere. Nel dubbio di attribuzione dell?età cronologica, deve essere sempre applicato il principio della presunzione della minore età, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale.

         ?       Dai numerosi e recenti dati di letteratura emerge come il metodo di analisi dell'Rx mano-polso che presenta minor variabilità sia il Tanner-Whitehouse 3 (TW3).

         ?       Ruolo fondamentale, nel percorso di accertamento, assume la visita pediatrica, nel corso della quale, presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull?età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi [?]. Le variabili individuali quali la razza, l'alimentazione, il livello socio-economico e l'eventuale presenza di patologie sullo sviluppo osseo [?] sembrano influenzare in misura significativa l'outcome della valutazione; gli operatori devono, quindi, prendere attentamente in considerazione tutti questi aspetti, in particolare l'etnia dei soggetti da valutare.

         ?       Con l'età cronologica dovrà essere sempre indicato il margine di errore e, come previsto dalla normativa nazionale e dai principi di diritto sanciti a livello internazionale, deve essere sempre applicato il principio della presunzione della minore età.

         ?       [Nel percorso di accertamento deve essere previsto] un colloquio da svolgersi con il presunto minore, elemento che rientra nel principio di partecipazione e rispetto per l'opinione del minore (art. 12 della Convenzione ONU sui diritti dell?infanzia e dell?adolescenza siglata nel 1989, che sancisce il diritto di bambine, bambini, ragazze e ragazzi, di essere ascoltati e che la loro opinione sia tenuta in debita considerazione).

 Riguardo al metodo di accertamento dell?età utilizzato, pur nell?incertezza dovuta all?assenza di provvedimenti, si evidenzia l'inaffidabilità di eventuali indagini radiografiche del distretto mano-polso finalizzate a valutare il grado di ossificazione della mano (carpo, metacarpo e falangi) e del polso (ulna e radio) attraverso l?atlante di Greulich e Pyle (GP), che si basa su radiografie di bambini ed adolescenti statunitensi di origine nord europea effettuate nel periodo tra le due guerre.

Tale metodo è stato oggetto di ampie critiche ed in generale, come rilevato dallo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ?la letteratura specializzata è concorde nell?affermare che ad oggi non esistono metodi scientifici capaci di determinare con esattezza l?età cronologica di una persona, soprattutto in età critica quale quella degli adolescenti. Un esame medico non può fornire che una stima dell?età cronologica di un individuo ed è, per sua natura, soggetto ad un margine di errore, quantificabile in un intervallo corrispondente ad almeno due anni superiore o inferiore rispetto all?età rilevata. Poiché l?accrescimento scheletrico e dentario è caratterizzato da un ritmo più rapido nelle età più giovani e più lento a mano a mano che ci si avvicina ai 18 anni, il margine di errore, più contenuto nei bambini più piccoli, aumenta con l?avvicinarsi all?età adulta, e può arrivare fino a cinque anni in difetto o eccesso rispetto all?età stimata. All?imprecisione si aggiungono altresì gli interrogativi legati alla potenziale invasività di alcuni metodi, considerato che il loro utilizzo non ha fini diagnostici o terapeutici. La valutazione dello sviluppo puberale potrebbe essere traumatizzante per minori che hanno subito violenze o abusi sessuali?.

La inattendibilità di tale tipologia di accertamento è stata di recente anche affermata dalla giurisprudenza sia in ambito penale che in ambito civile/amministrativo.

Tra le tante pronunce, si menzionano:

  • Tribunale di Torino 18.12.2013 est. Begey
  • Tribunale di Torino 27.1.2014 est. Natale: "Ma ? tra tutti i documenti appena evocati ? occorre incentrare l?attenzione sul parere formulato dal Consiglio superiore di sanita? all?esito della seduta del 25.2.2009. Si tratta infatti di un articolato parere (al quale sono acclusi cinque allegati) che dimostra in modo piuttosto efficace che il mero accertamento radiografico ? quantomeno nei termini in cui esso e? stato effettuato nell?ambito del presente procedimento ? non puo? costituire prova adeguata a smentire ? al di la? di ogni ragionevole dubbio ? una dichiarazione dell?imputato che affermi di essere minorenne.... si deve qui evidenziare come la lettura del parere (e, soprattutto, dei relativi allegati) metta in chiaro un dato: il mero esame radiografico non e? in grado di stimare in modo esatto l?eta? anagrafica di una persona nei singoli casi individuali (se non con un margine di errore, peraltro variabile). ....(a) non e? noto ad oggi un singolo metodo in grado di stimare con esattezza assoluta l?eta? cronologica di un individuo (parere cit., p. 3); (b) tra i piu? diffusi e consolidati sono da considerare i metodi per diagnostica per immagini (parere cit., p. 3); le principali tecniche di indagine ? con evocazione della letteratura scientifica di riferimento ? sono descritte nell?allegato 1 del citato parere; (c) le indagini radiografiche ? le piu? utilizzate - «consentono di collocare l?eta? dell?individuo entro un range la cui ampiezza e? inevitabilmente determinata da [vari fattori] (parere cit., p. 3); (d) le fonti di variabilita? degli esiti degli esami sono descritte nell?allegato 3 del citato parere";
  • Giudice di Pace di Genova 9.4.2014 n. 270 est. Di Palo;
  • Giudice di Pace di Bologna 27.11.2014 est. Onofri "onde poter escludere la sussistenza dell'ipotesi d'inespellibilità di cui all'art. 19 co. 2 lett. a TU, va dimostrata in modo certo ed inequivoco la maggiore età dell'espellendo...";
  • Giudice di Pace di Roma 19.3.2014 est. Talamanca, che richiama il principio espresso dal TAR Lazio interessato della medesima vicenda a seguito della revoca della accoglienza del ricorrente presso il centro per MSNA, che dispone che "gli accertamenti in ordine all'età effettiva del ricorrente non possono dare assoluta certezza in ordine al dato controverso".

Alla luce di quanto richiamato,  la procedura dell?accertamento dell?età mediante esame radiografico potrebbe inoltre venire svolta in aperta violazione di numerosi principi riconosciuti da norme nazionali ed internazionali, in particolare se mancano:

  1. consenso informato del minore o di un suo rappresentante legale,
  2. assistenza da parte di un mediatore linguistico culturale,
  3. assenza di informazioni circa la procedura per la richiesta di protezione internazionale.

È perciò da ritenersi che non si possa escludere, ogni oltre ragionevole dubbio, che il soggetto esaminato sia minorenne e che pertanto la minore età è presunta ad ogni effetto (Comitato per i Minori Stranieri, Linee Guida; art. 19, comma 2, D.Lgs. 25/2008; art. 8, comma 2, D.P.R. 448/88; Circolare M.d.I. 9/7/2007) anche alla luce del fatto che il sig. Jamil ha esibito la foto di un documento rilasciato dalle autorità del Paese d'origine da cui risulta essere minorenne.

Il margine di dubbio circa l'effettivo raggiungimento e superamento dei 18 anni da parte dell'interessato impone che lo stesso sia considerato minore in aderenza e conformità al principio di presunzione della età minore età.

Tale principio è affermato da plurime disposizioni normative, tra cui:

- art. 8, DPR 22.9.1988, n. 448, approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, rubricato ?accertamento dell?età del minorenne?, ove si prevede qualora ?anche dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge?. Trattasi di principio fondamentale, quello della presunzione della minore età in caso di dubbio, che vale a tutti gli effetti di legge, e non solo nell?ambito del processo penale minorile.

- Art. 28, co. 3, D.Lgs. 286/98, a mente della quale ?In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali ? riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall?art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.5.1991, n. 176?.

- Art. 4, co. 2, D.Lgs. 4.3.2014, n. 24, attuativo della Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, rubricato ?Minori non accompagnati vittime di tratta?, ove è statuito che la minore età è altresì presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare non consente di stabilire con certezza l?età dello stesso?.

- Circolare Ministero Interno 9.7.2007, prot. 17272/7, avente ad oggetto ?Identificazione di migranti minorenni? suggeriva di prestare estrema cautela nei confronti dei migranti minorenni rintracciati in Italia in posizione irregolare", che precisa come ?l?esigenza di accertare le generalità degli immigrati, inclusi i minorenni, sprovvisti di documenti, assume particolare rilevanza atteso che, se il minore è erroneamente identificato come maggiorenne, possono essere adottati provvedimenti gravemente lesivi dei suoi diritti, quali l?espulsione, il respingimento o il trattenimento in un CIE". Il testo ministeriale richiama poi il già citato obbligo della presunzione della minore età nei casi dubbi, previsto all?art. 8, co. 2, D.P.R. 22.9.1988, n. 448 recante disposizioni sul processo penale minorile e così conclude ? a ulteriore riprova dell?applicabilità di questa norma a anche in ambito extrapenale: ?il predetto principio, fondato sul dovere di garantire al minore la più ampia tutela dei diritti, si ritiene possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione, ogni volta sia necessario procedere all?accertamento della minore età. Pertanto la minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore ?fintantoché non siano disponibili i risultati degli accertamenti in argomento, all?immigrato dovranno comunque essere applicate le disposizioni relative alla protezione dei minori?.