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Stessa condotta, due condanne: non è bis in idem (Cass. 1363/22)

20 gennaio 2022, Cassazione penale

Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta.

Non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di fattispecie in relazione di incompatibilità, il giudice del secondo procedimento è tenuto a considerare, altresì, il principio di detrazione, nel senso che deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che "l'importo complessivo delle sanzioni" irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati".

 

Cassazione penale

sez. V, ud. 25 ottobre 2021 (dep. 14 gennaio 2022), n. 1363
Presidente Sabeone – Relatore Riccardi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa il 15/04/2019 la Corte di Assise di Appello di Venezia ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gup del Tribunale di Padova il 20/06/2018 nei confronti di A.S. per il reato di omicidio preterintenzionale di N.C.; in parziale riforma, ha riconosciuto la prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2 sulla recidiva ed ha ridotto la pena, dichiarando assorbita la pena irrogata all'imputato con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 27/10/2015. Secondo la ricostruzione dei fatti accertata, l'imputato, durante la reclusione nel carcere di Padova, in seguito ad un alterco con il detenuto N., lo colpiva al capo con un pugno, facendolo cadere a terra privo di conoscenza, e provocandogli lesioni personali che, dopo un ricovero di oltre 8 mesi, determinavano la morte (in data (omissis)). L'imputato era stato già condannato a 2 anni di reclusione per il reato di lesioni personali, inizialmente contestatogli, ed accertato con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 27/10/2015, divenuta irrevocabile con la conferma della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 34153 del 30/05/2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di A.S., Avv. GG, deducendo tre motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce l'erronea applicazione dell'art. 50 CDFUE e dell'art. 4 Prot. 7 CEDU, in riferimento all'art. 649 c.p.p.. Lamenta l'errore di metodo della Corte territoriale in merito alla cogenza generalizzata delle decisioni Europee, come affermato dalla Grande Camera 28/06/2018, GIEM c. Italia, e nell'omessa considerazione del principio della c.d. protezione equivalente.

Nel merito deduce l'erronea interpretazione di alcune decisioni della Corte EDU concernenti la nozione di idem factum: la sentenza della Grande Camera, Zolotukin c. Russia, che ha regolato il giudizio sull'identità della condotta, al contrario della Corte costituzionale, che è ferma alla identità della triplice (condotta, nesso, evento); la sentenza Buitnaru c. Romania ha accertato la violazione del divieto di bis in idem in un caso in cui, terminato il primo processo per lesioni con una assoluzione, era stato avviato un nuovo processo per rapina (furto+lesioni); la sentenza Maresti c. Croazia ha accertato la violazione convenzionale in un caso di lesioni lievi successivamente giudicate come lesioni gravi da altro giudice, nonostante l'assorbimento della pena inflitta per il reato meno grave. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'interpretazione del lemma "grado" di cui all'art. 649 c.p.p.. L'evento "morte" di cui all'art. 584 c.p. costituirebbe un "grado" ulteriore rispetto all'evento delle lesioni, uno specifico sviluppo normativo della fattispecie meno grave. 2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine all'assenza, nell'ordinamento processuale, di una norma che dirima la coesistenza di più titoli, uno dei quali contenga l'altro. Non è infatti applicabile la revisione, che postula l'inconciliabilità tra giudicati.  

Considerato in diritto

1. La questione oggetto del ricorso in esame può essere così sintetizzata: se, ai fini del divieto del bis in idem processuale, l'identità del fatto ricorre solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale), o se sussiste anche quando vi sia identità della sola condotta.

La fattispecie in esame riguarda la duplice condanna per il reato di lesioni personali e, successivamente, per il reato di omicidio preterintenzionale, conseguenti alla medesima condotta di aggressione fisica posta in essere dall'imputato ai danni della medesima persona offesa; in altri termini, alla condotta di aggressione fisica è conseguito prima l'evento delle lesioni, e successivamente l'evento della morte.

2. L'esame della questione merita di essere inquadrata in un più ampio contesto interpretativo che concerne l'evoluzione della nozione di bis in idem rilevante e gli approdi ermeneutici raggiunti" in particolare dopo le rimodulazioni operate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e della Corte Costituzionale.

3. Va, al riguardo, premesso che la questione in esame era stata affrontata, con riferimento a fattispecie del tutto sovrapponibili di ‘progressione' tra lesioni personali e omicidio preterinterenzionale, da due sentenze di questa Corte, peraltro concernenti il medesimo ricorrente, prima in fase cautelare, e poi in fase di cognizione: Sez. 5, n. 28548 del 01/07/2010, Carbognani, Rv. 247895 ha, infatti, affermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha escluso l'identità del fatto, rilevante ai fini della preclusione di cui all'art. 649 c.p.p., con riguardo a procedimento per il delitto di omicidio preterintenzionale nel caso che le lesioni - per le quali si sia già proceduto abbiano solo successivamente determinato la morte della persona offesa dalla condotta dell'agente); il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, Carbognani, Rv. 261364, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem"" l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della preclusione derivante da identità del fatto con riguardo a procedimento relativo al reato di omicidio preterintenzionale instaurato a seguito della morte della persona offesa, sopravvenuta dopo che l'agente era stato già condannato in relazione alla medesima condotta per il reato di lesioni personali).

Le decisioni appena richiamate si inserivano, peraltro, nel solco interpretativo del principio affermato dalle Sezioni Unite nel 2005 (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799: "Ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona").

4. Tanto premesso, giova richiamare, sia pur sinteticamente, ed ai limitati fini del corretto inquadramento della questione in esame, l'evoluzione giurisprudenziale che ha investito il tema del bis in idem processuale. Va innanzitutto chiarito che il principio del ne bis in idem sostanziale ed il principio del ne bis in idem processuale hanno confini ed ambiti applicativi (almeno parzialmente) diversi: il bis in idem sostanziale, infatti, concerne le ipotesi di qualificazione normativa multipla di un medesimo fatto, e, mediante il criterio regolativo della specialità (artt. 15 e 84 c.p.), fonda la disciplina del concorso apparente di norme, vietando che uno stesso fatto sia accollato giuridicamente due volte alla stessa persona; il bis in idem processuale, invece, concerne non già il rapporto astratto tra norme penali, bensì il rapporto tra il fatto ed il giudizio, vietando l'esercizio di una nuova azione penale dopo la formazione del giudicato.

4.1. Al riguardo, con la sentenza n. 200 del 21/07/2016, la Corte costituzionale - che ha dichiarato illegittimo l'art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale - ha ridefinito il principio del ne bis in idem processuale, recependo, sul piano ermeneutico, l'opzione della Corte EDU, in ciò affermando il criterio dell'idem factum, e non dell'idem legale, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio. L'affrancamento dall'inquadramento giuridico (non, però, dai criteri normativi di individuazione) del fatto (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4), cioè dall'idem legale, ha comportato la riaffermazione della "dimensione esclusivamente processuale" del divieto di bis in idem, che "preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 10). La conseguenza della svolta interpretativa si è, dunque, registrata proprio nel punto di convergenza tra il bis in idem sostanziale e processuale (impropriamente) enucleato dal diritto vivente, che riteneva non applicabile l'art. 649 c.p.p., nonostante la medesimezza del fatto, ove il reato già giudicato fosse stato commesso in concorso formale con il reato oggetto della nuova iniziativa penale; secondo la Corte costituzionale, infatti, il diritto vivente, pur in presenza di un identico fatto storico oggetto di precedente giudizio, aveva "saldato il profilo sostanziale implicato dal concorso formale dei reati con quello processuale recato dal divieto di bis in idem" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 10), sterilizzando la garanzia processuale in ragione della qualificazione normativa multipla consentita dal(l'inoperatività del) principio del bis in idem sostanziale. Al contrario, proprio l'adesione ad una concezione storico-naturalistica del fatto (l'idem factum), ai fini della perimetrazione del divieto di bis in idem di cui all'art. 649 c.p.p., implica l'ininfluenza del concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 12).

Tanto premesso, ne consegue che l'estensione del bis in idem processuale è diversa, e di regola più ampia, rispetto al bis in idem sostanziale, e, soprattutto, come pure affermato dalla più consapevole dottrina (secondo cui, efficacemente, il divieto di un secondo giudizio "è puro fenomeno giudiziario"), concerne rapporti diversi: l'art. 649 c.p.p., infatti, riguarda il rapporto tra il fatto storico oggetto di giudicato ed il nuovo giudizio, e, nella sua dimensione storico-naturalistica, prescinde dalle eventualmente diverse qualificazioni giuridiche; il bis in idem sostanziale, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte, e prescinde dal raffronto con il fatto storico. In tal senso, questa Corte ha di recente chiarito che, "in tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico (Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774, che" in applicazione del principio, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 c.p. e quello di cui all'art. 497-bis c.p. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 c.p.).

5. Un decisivo contributo alla rimodulazione del principio del divieto del bis in idem proviene, come è noto, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che pure, nel corso degli ultimi anni, ha fornito diverse precisazioni di principio. Con riferimento alla nozione rilevante di idem factum, va evidenziato che la Corte EDU ha adottato nel tempo diverse Interpretazioni, riconducibili, prima del 2009, a tre filoni essenziali.

5.1. Secondo un primo orientamento, occorre valorizzare la nozione di "identico comportamento" del ricorrente inteso in senso storico-naturalistico, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che ne viene data (idem factum). Nel caso Gradinger contro Austria a Corte EDU, Grande Camera, 23/10/1995, ha posto l'accento sulla identità della condotta (idem factum), a prescindere dalla sua qualificazione giuridica: nella fattispecie, un cittadino austriaco era stato accusato di omicidio colposo per aver travolto un ciclista mentre era alla guida della propria autovettura, ed era stato dapprima dichiarato colpevole e condannato alla pena prevista in caso di omicidio colposo aggravato dall'aver commesso il fatto mentre era alla guida in stato di ebbrezza alcolica, e successivamente era stato condannato per l'illecito amministrativo di guida in stato di ebbrezza alcolica. Nel ritenere la violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, la Corte EDU ha affermato che non rileva il diverso scopo assolto dalle diverse fattispecie di reato che sanzionano la medesima condotta, ma rileva soltanto l'identità della condotta.

5.2. Il secondo orientamento, pur partendo dall'identità della condotta materiale da cui scaturiscono le varie sanzioni, legittima il fatto che l'identico comportamento possa fondare plurime ‘infrazioni' (concours idea) d'infractions), con l'apertura di procedimenti distinti, nonché l'applicazione di più sanzioni. Nel caso Oliveira contro Svizzera la Corte EDU, Grande Camera, 30/07/1998, ha infatti ritenuto che il concorso formale di reati non violasse di per sé il divieto di bis in idem: una donna" che aveva perso il controllo della propria autovettura a causa del ghiaccio, aveva invaso la corsia opposta cagionando lesioni gravi al conducente dell'autovettura che sopraggiungeva; condannata al pagamento di una multa per aver violato il codice stradale svizzero, non avendo tenuto conto, nella condotta di guida, delle condizioni della strada, veniva successivamente condannata per aver cagionato lesioni gravi al conducente dell'autovettura. Nel determinare l'entità della multa, però, la seconda sentenza aveva tenuto conto di quella inflitta con la prima. Nel rigettare il ricorso della donna, la Corte EDU ha osservato che "questo è un tipico esempio di un singolo atto che integra diversi reati (concorso formale di reati). La caratteristica di questo istituto sta nel fatto che un singolo atto genera reati distinti, in questo caso il mancato controllo del veicolo e le lesioni colpose.

In questi casi, la penalità maggiore assorbe solitamente quella minore.

Non vi è nulla in tale situazione che violi l'art. 4 del Protocollo n. 7 poiché tale disposizione vieta che le persone siano processate due volte per lo stesso reato mentre in caso di concorso formale di reati un singolo atto integra reati diversi. Certo, sarebbe stato più coerente con i principi che regolano la corretta amministrazione della giustizia che la pena per entrambi i reati, che derivano dalla stessa condotta, fosse stata applicata dallo stesso tribunale nel medesimo procedimento, come in effetti pare che dovesse accadere in quanto il magistrato di competenza "inferiore" avrebbe dovuto trasmettere gli atti al procuratore distrettuale per procedere in relazione a entrambi i reati (...). Il fatto che nel caso di specie tale procedura non sia stata seguita è, tuttavia, irrilevante ai fini dell'art. 4 del Protocollo n. 7 poiché tale disposizione non si applica a reati separati, anche se integrati da una medesima condotta, giudicati da tribunali diversi, specialmente se, come nel caso di specie, le pene minori sono assorbite da quelle maggiori" (p.p. 25-26). 5.3. Un terzo orientamento, infine, pone l'accento sui c.d. "elementi essenziali" delle due fattispecie: l'art. 4 Prot. 7 può tollerare una pluralità di procedimenti in caso di concorso formale di reati, ma è necessario valutare se le due fattispecie abbiano o meno gli stessi "elementi essenziali", per escludere che si tratti di una semplice differenza di nomen iuris o di un concorso apparente di norme.

Nel caso Franz Fischer contro Austria la Corte EDU, Sez. 3, 29/05/2001, ha precisato che il concorso formale non viola il divieto di bis in idem solo se gli elementi costitutivi essenziali dei reati sono diversi: un automobilista, mentre era alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, aveva investito un ciclista, cagionandone la morte, e si era dato alla fuga senza prestare soccorso; condannato dall'autorità amministrativa a pagare una multa per la violazione delle norme del codice della strada, era stato successivamente condannato a sei mesi di reclusione per il reato di omicidio colposo provocato dalla guida in stato di ebbrezza. La Corte EDU ha ritenuto la violazione dell'art. 4, Protocollo n. 7, sulla base dei seguenti argomenti: a) la norma non usa il sintagma -stesso reato/illecito", ma fa riferimento piuttosto al (nuovo) processo e/o alla (nuova) condanna per un reato per il quale una persona è già stata definitivamente assolta o condannata; b) è vero che il concorso formale di reati non viola il divieto di bis in idem, ma non ci si può limitare alla constatazione che da una medesima condotta possono gemmare più reati/illeciti; c) è necessario verificare se un reato/illecito contiene (ed esprime) il disvalore di tutti gli altri; ci sono casi in cui una medesima condotta integra due diversi reati/illeciti, uno dei quali contiene gli stessi elementi dell'altro, più un elemento specializzante, altri nei quali i due reati sono solo in parte sovrapponibili; d) è necessario pertanto stabilire se i reati/illeciti condividano o meno gli stessi elementi essenziali; nel caso Gradinger la guida in stato di ebbrezza costituiva elemento specializzante del reato di omicidio colposo, nel caso Oliveira mancava questa netta sovrapposizione; e) nel caso Gradinger la condanna penale aveva preceduto quella amministrativa, ma questa differenza (invocata dal governo austriaco a sostegno della inapplicabilità del principio allora affermato dalla Corte EDU) non è affatto decisiva: la questione della violazione o meno del divieto del bis in idem riguarda il rapporto tra i due illeciti in questione e non può dipendere dall'ordine di svolgimento dei rispettivi procedimenti; f) l'art. 4 del Protocollo n. 7 non stabilisce solo il diritto di non essere punito due volte, ma anche quello di non essere processato e giudicato due volte; g) la grazia concessa dal Presidente federale non cancella i due processi e le due condanne.

5.4. Nel sottolineare che il concetto di "elementi essenziali" è stato variamente e spesso utilizzato dalla Corte EDU come criterio di giudizio per stabilire l'identità del fatto, va rilevato che solo con la sentenza della Grande Camera, 10/2/2009, caso Sergey Zolotukhin contro Russia, la Corte EDU è giunta ad un approdo definitivo e organico.

Nell'esaminare i trattati e gli strumenti internazionali che sanciscono il divieto del bis in idem, la Corte ha constatato che non tutti usano gli stessi termini, ed ha affermato che la distinzione tra i termini "stessi atti" o "stessi fatti", da un lato, e "stesso reato", dall'altro, è stata ritenuta sia dalla CGUE che dalla Corte interamericana un elemento importante a favore dell'adozione di un approccio basato strettamente sull'identità degli atti materiali (idem factum) e sul rifiuto della mera qualificazione giuridica (idem legale) di tali atti come criterio di verifica della violazione, giudicata come irrilevante. Un tale approccio interpretativo è più favorevole perché l'autore del reato saprebbe che, una volta condannato o assolto, non deve temere ulteriori procedimenti penali per la medesima condotta o il medesimo fatto. La Corte EDU prende spunto da questa constatazione e, ribadendo che la Convenzione EDU deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere pratici ed effettivi, e non teorici o illusori, i diritti in essa riconosciuti, afferma che l'uso del termine "offence/infraction" nell'art. 4 del Protocollo n. 7 non giustifica un approccio interpretativo di tipo restrittivo; il ricorso alla mera qualificazione giuridica del medesimo fatto rischia di indebolire il divieto di bis in idem, piuttosto che renderlo pratico ed effettivo, perché non impedisce che per la medesima condotta una persona possa essere processata e/o condannata due volte. Di conseguenza, chiosa sul punto la Corte EDU, l'art. 4 del Protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che il reato è il medesimo se i fatti che lo integrano sono identici oppure sono sostanzialmente gli stessi (p. 82), dovendosi intendere per fatto "l'insieme di circostanze di fatto concrete che coinvolgono lo stesso imputato e che sono inestricabilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata al fine di ottenere una condanna o avviare un procedimento penale" (p. 84). 5.5. Consolidatasi l'interpretazione sulla necessità di verificare la violazione dell'art. 4 Prot. 7 sull'idem factum, nonostante la formulazione linguistica della norma convenzionale sembrasse attribuire rilevanza alla sola qualificazione giuridica, la giurisprudenza successiva della Corte di Strasburgo si è articolata in una serie di pronunce che, partendo dalla nozione di idem factum, ha verificato volta per volta, sulla base di un approccio casistico (connaturato alla stessa struttura della giurisdizione Europea convenzionale), l'identità formale o sostanziale dei fatti posti alla base degli addebiti mossi, assumendo quali parametri l'insieme delle circostanze fattuali concrete relative allo stesso autore e indissolubilmente legate tra loro nel tempo e nello spazio.

Nel caso Maresti contro Croazia (Corte EDU, Sez. I, 25/6/2009), pure richiamata nel ricorso in esame, il ricorrente era stato definitivamente condannato perché due settimane prima, in un terminal bus, mentre era sotto l'effetto dell'alcol, aveva insultato una persona, l'aveva presa a pugni colpendola più volte in testa e poi, ancora, a calci e pugni su tutto il corpo; era stato giudicato colpevole di aver tenuto una condotta particolarmente offensiva in un luogo pubblico in quanto aveva insultato e percosso una persona infrangendo la quiete pubblica, condotta che integrava l'art. 6 della legge sui reati minori contro la quiete e l'ordine pubblico, e condannato a quaranta giorni di carcere; successivamente era stato processato per aver provocato gravi lesioni personali alla persona offesa e condannato alla pena di un anno di reclusione, pena dalla quale doveva essere detratta quella inflitta dal Tribunale per i reati minori.

Nell'accogliere il ricorso del Maresti, la Corte EDU ha espressamente rigettato la tesi del governo secondo cui non poteva essere invocata l'identità dei fatti perché diversi erano i beni giuridici lesi dalla condotta del ricorrente (la pubblica quiete e l'ordine pubblico, nel caso della prima condanna; l'incolumità personale nella seconda), diversa la loro gravità, diversa la finalità della pena.

Acclarata la natura penale della sanzione inflitta e, dunque, la qualificazione come "reato" della condotta definita dall'ordinamento interno come "reato minore", la Corte EDU ha osservato che: a) la fattispecie prevista dall'art. 6 della legge a tutela della pubblica quiete e dell'ordine pubblico non prevede, come elemento costitutivo del reato, la lesione dell'incolumità personale che, invece, integra la fattispecie prevista dall'art. 99 del codice penale croato; b) tuttavia, le lesioni della vittima sono state prese in considerazione tanto ai fini della condanna per il reato minore, quanto della condanna per il reato "maggiore"; c) i fatti descritti nelle due sentenze sono gli stessi, stessa condotta, stesso evento, stessa frazione di tempo; d) il fatto che con la sentenza di condanna successiva siano stati detratti i quaranta giorni di reclusione irrogati con quella precedente, è irrilevante perché il ricorrente è stato processato due volte per lo stesso fatto. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, dunque, nel caso Maresti non veniva in rilievo esclusivamente l'identità della condotta, bensì l'identità del fatto, comprensivo anche delle lesioni, e dunque dell'evento.

5.6. L'approccio casistico che, pur partendo dalla nozione di idem factum, non ha fondato un orientamento della Corte di Strasburgo che restringesse l'identità alla sola condotta, è stato ribadito anche recentemente. Nel recente caso Galovic c. Croazia (Corte EDU, Sezione 1, 31 agosto 2021), concernente una pluralità di procedimenti e di condanne per una serie di reati gravi e di reati di minore entità connessi a violenze domestiche, è stato ribadito che il divieto di bis in idem, previsto dall'art. 7 Prot. addiz. n. 7, CEDU non è violato nel caso in cui, in ordine ad un idem factum, sia instaurata una pluralità di procedimenti penali e/o amministrativi, anche nel caso in cui alcuni di essi siano complementari (avendo ad oggetto reati di minore gravità) rispetto al procedimento penale avente ad oggetto il reato più grave, purché tra essi sussista un nesso di connessione temporale o materiale, e le sanzioni irrogate risultino, nel loro complesso, proporzionate ai fatti accertati. In particolare, con riferimento al requisito dell'"idem factum", premesso che il divieto di cui all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU riguarda il perseguimento di un secondo "reato" nella misura in cui quest'ultimo sia integrato da fatti identici o sostanzialmente uguali a quelli che integrano un diverso reato già giudicato, la Corte di Strasburgo ha ammesso che i fatti per i quali il ricorrente era già stato condannato nei precedenti procedimenti penali (riguardanti i reati minori) costituivano parte integrante delle contestazioni elevate nei successivi procedimenti penali, e quindi che i fatti oggetto dei successivi procedimenti penali erano in parte identici ai fatti oggetto dei precedenti procedimenti per reati minori.

La Corte è quindi passata a valutare se vi fosse stata una indebita duplicazione ("bis") di procedimenti, ribadendo preliminarmente il proprio orientamento per il quale le predette duplicazioni non sono sempre e comunque in contrasto con la garanzia convenzionale in oggetto: peraltro, affinché non vi sia una duplicazione, del processo o della pena, vietata dall'art. 4 del Protocollo n. 7, lo Stato convenuto deve dimostrare in modo convincente che i due (o più) procedimenti in questione fossero "strettamente connessi da un punto di vista sostanziale e temporale", risultando combinati in modo integrato, tanto da lasciar ritenere che costituissero parte di un unico insieme, perseguendo finalità complementari (per l'enucleazione di tali criteri, sia sufficiente richiamare, nella giurisprudenza convenzionale, Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia; Corte EDU, 18/05/2017, caso Johannesson ed altri c. Islanda; con riferimento all'analoga garanzia di cui all'art. 50 CDFUE, Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenze Menci (C524/15), Garlsson Real Estate SA ed altri contro Consob (C-537/16) e Di Puma contro Consob e Consob contra Zecca (C-596/16 e C-597/16).

La duplicazione può risultare consentita solo se costituisce una conseguenza prevedibile per le persone imputate; onde evitare all'interessato svantaggi derivanti dalla duplicazione della raccolta e della valutazione delle prove, è necessaria un'adeguata interazione tra le varie autorità competenti al fine di garantire che l'accertamento dei fatti in un procedimento sia replicato nell'altro, e che all'atto dell'irrogazione della sanzione ulteriore si tenga conto di quella/e irrogata/e in precedenza: le sanzioni irrogate, considerate nel loro complesso, devono risultare proporzionate ai fatti accertati. Secondo la Corte EDU, quindi, un medesimo fatto illecito può legittimare l'instaurazione di una pluralità di procedimenti, sia penali che amministrativi, o comunque complementari rispetto ad essi (ovvero aventi ad oggetto imputazioni/incolpazioni di minore gravità rispetto a quelle costituenti oggetto del procedimento principale avente ad oggetto l'imputazione/incolpazione di gravità maggiore): nel caso di specie, peraltro, si trattava di una evenienza nota, o che comunque l'interessato poteva agevolmente rappresentarsi, e non risultava, pertanto, compromessa la certezza del diritto, perché il ricorrente, avendo agito con violenza nei confronti di familiari stretti in diverse occasioni, avrebbe dovuto essere consapevole che la sua condotta avrebbe potuto comportare conseguenze quali l'instaurazione di procedimenti per reati minori ai sensi della legge sulla protezione contro le violenze domestiche e procedimenti penali per comportamenti abituali e reiterati di violenza domestica incriminati ai sensi del codice penale. Il Tribunale penale aveva, inoltre, preso atto di tutte le precedenti sentenze per i reati minori contro il ricorrente, ed aveva utilizzato alcune prove documentali acquisite in tali procedimenti; la decisione di riascoltare alcuni testimoni si era risolta a tutela dei diritti dell'imputato ai sensi dell'art. 6 CEDU: se ne è desunto che l'interazione ed il coordinamento tra i due Tribunali che avevano proceduto erano adeguati e che i due procedimenti formavano un insieme coerente, e quindi che il ricorrente non aveva subito alcuno svantaggio connesso alla duplicazione dei procedimenl:i, al di là di quanto strettamente necessario. Ciascuna delle condanne per reati minori aveva tenuto conto della sanzione inflitta al ricorrente nel precedente procedimento per altro reato minore; in seguito, nel giudicare il reato previsto dal codice penale, il giudice penale aveva espressamente riconosciuto che il ricorrente era già stato punito in cinque gradi di giudizio per reati minori, ed aveva detratto dalla sua condanna il periodo che il ricorrente aveva trascorso in detenzione sulla base di due delle condanne per reati minori denunciate: di conseguenza, i tribunali nazionali avevano rispettato il principio di detrazione ed avevano assicurato che l'importo complessivo delle sanzioni irrogate al ricorrente fosse proporzionato alla gravità del reato in questione.

6. Ciò posto quanto agli approdi della giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla nozione rilevante di idem factum, va evidenziato che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 200 del 2016, nell'affermare il criterio dell'idem factum, ai fini della valutazione della medesimezza del fatto storico oggetto di nuovo giudizio, ha chiarito che l'affrancamento dall'inquadramento giuridico del fatto non implica l'affrancamento dai criteri normativi di individuazione del fatto. Il criterio dell'idem factum, afferma la Consulta, non può essere inteso nell'accezione ristretta alla sola condotta (azione od omissione), in quanto la stessa giurisprudenza della Corte EDU non è consolidata in tal senso, anche per l'approccio casistico che la connota, e in quanto la scelta sul perimetro dell'idem factum "è di carattere normativo", perché "ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4). In particolare, sul rilievo, identico a quello proposto dall'odierno ricorrente, secondo cui l'idem factum dovrebbe essere individuato in ragione soltanto dell'azione o dell'omissione, trascurando evento e nesso di causalità, la Corte Costituzionale ha affermato che la tesi è errata: "Il fatto storico-naturalistico rileva, ai fini del divieto di bis in idem, secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento, perché l'approccio epistemologico fallisce nel descriverne un contorno identitario dal contenuto necessario. Fatto, in questa prospettiva, è l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi. Non vi e', in altri termini, alcuna ragione logica per concludere che il fatto, pur assunto nella sola dimensione empirica, si restringa all'azione o all'omissione, e non comprenda, invece, anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto, se non anche, al limite estremo della nozione, l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente. E' chiaro che la scelta tra le possibili soluzioni qui riassunte è di carattere normativo, perché ognuna di esse è compatibile con la concezione dell'idem factum. Questo non significa che le implicazioni giuridiche delle fattispecie poste a raffronto comportino il riemergere dell'idem legale. Esse, infatti, non possono avere alcun rilievo ai fini della decisione sulla medesimezza del fatto storico.

Ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto.

Nell'ambito della CEDU, una volta chiarita la rilevanza denidem factum, è perciò essenziale rivolgersi alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU, per comprendere se esso si restringa alla condotta dell'agente, ovvero abbracci l'oggetto fisico, o anche l'evento naturalistico" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 4). Proprio confrontandosi con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte Costituzionale ha escluso che (idem factum venisse delimitato con riferimento esclusivo alla condotta: "Ne' la sentenza della Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine contro Russia, né le successive pronunce della Corte EDU recano l'affermazione che il fatto va assunto, ai fini del divieto di bis in idem, con esclusivo riferimento all'azione o all'omissione dell'imputato.

A tal fine, infatti, non possono venire in conto le decisioni vertenti sulla comparazione di reati di sola condotta, ove è ovvio che l'indagine giudiziale ha avuto per oggetto quest'ultima soltanto (ad esempio,, sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia)"; conclude, sul punto, la Consulta, evidenziando che: "Certo è che, perlomeno allo stato, la giurisprudenza Europea, che "resta pur sempre legata alla concretezza della situazione che l'ha originata" (sentenza n. 236 del 2011), non permette di isolare con sufficiente certezza alcun principio (sentenza n. 49 del 2015), alla luce del quale valutare la legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ove si escluda l'opzione compiuta con nettezza a favore del dem factum (questa sì, davvero espressiva di un orientamento sistematico e definitivo). In particolare, non solo non vi è modo di ritenere che il fatto, quanto all'art. 4 del Protocollo n. 7, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente, ma vi sono indizi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima, mentre non si può escludere che vi rientri anche l'evento, purché recepito con rigore nella sola dimensione materiale" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 5). Nel sottolineare che l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall'ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza passata in giudicato, la Corte Costituzionale ribadisce che "allo stato la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto, ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente" (Corte Cost., n. 200 del 2016, p. 6).

7. Tanto premesso, correttamente la Corte territoriale ha escluso la violazione del divieto del bis in idem processuale.

Dovendo concentrarsi la verifica sul fatto storico concretamente oggetto della res iudicata e quello oggetto della res iudicanda (in tal senso, anche Sez. 5, n. 47683 del 04/10/2016, Robusti, Rv. 268502: "Ai fini della preclusione del "ne bis in idem", l'identità del fatto deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi delle fattispecie astratte di reato (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio, per divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p., la sentenza di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevata la sostanziale identità della condotta contestata rispetto a quella già giudicata per il reato di truffa aggravata)"), non ricorre il requisito dell'idem factum. Il fatto storico oggetto del presente processo concerne, infatti, l'omicidio preterintenzionale di una persona; nel giudizio definito con sentenza irrevocabile, invece, il fatto storico riguardava le lesioni personali cagionate alla medesima persona con l'aggressione posta in essere dall'odierno ricorrente.

7.1. Sulla nozione di idem factum, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, e dunque la preclusione connessa al principio del "ne bis in idem" opera ove il reato già giudicato si ponga in concorso formale con quello oggetto del secondo giudizio nel solo caso in cui sussista l'identità del fatto storico, inteso sulla base della triade condotta-nesso causale-evento (Sez. 2, n. 52606 del 31/10/2018, Biancucci, Rv. 275518, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso la ricorrenza dell'idem factum" tra la contestazione di cui all'art. 632 c.p. e il giudicato per illeciti di natura urbanistica ed ambientale, sul presupposto della diversità degli eventi conseguiti alla medesima condotta; in senso analogo, Sez. 5, n. 50496 del 19/06/2018, Bosica, Rv. 274448; Sez. 3, n. 30034 del 16/03/2021, Callegher: "Ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, considerati sia nella loro dimensione storico - naturalistica, sia in quella giuridica, non essendo sufficiente la sola identità della condotta o di parte di essa, laddove la medesima condotta violi contemporaneamente più disposizioni incriminatrici (Fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la preclusione stabilita dall'art. 649 c.p.p. in riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro a carico di imputato già giudicato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 589 c.p., comma 2)"; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220, con riferimento ad una fattispecie in cui, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016 in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, ha escluso la sussistenza di un rapporto di identità del fatto tra condotte di bancarotta fraudolenta e di omesso versamento di IVA di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter; Sez. 4, n. 54986 del 24/10/2017, Montagna, Rv. 271717, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte, richiamando i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso la preclusione stabilita dall'art. 649 c.p.p. in riferimento al reato di incendio colposo, cagionato mediante la realizzazione di un abusivo allacciamento alla rete elettrica, a carico di imputata già giudicata per il delitto di furto aggravato, contestato come commesso mediante il medesimo allacciamento abusivo; Sez. 4, n. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna, Rv. 270387, che ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la violazione del divieto di bis in idem in relazione ad un processo per omicidio colposo di lavoratori morti per mesotelioma pleurico celebrato nei confronti di imputati precedentemente assolti per identica imputazione, avente ad oggetto il decesso di altri lavoratori per la stessa malattia, sul presupposto che il successivo giudizio attiene ad eventi naturalistici diversi, in quanto perpetrati in danno di differenti persone offese; Sez. 4, n. 3315 del 06/12/2016, dep. 2017, Shabani, Rv. 269223)

7.2. Al riguardo, va osservato che la fattispecie in esame presenta profili inediti: nel caso in esame, infatti, non viene in rilievo un doppio binario sanzionatorio, oggetto di vaglio nella giurisprudenza, richiamata infra p. 5.6., della Corte di Strasburgo (e anche della Corte di Giustizia UE), in quanto i due procedimenti sono stati avviati e definiti nell'ambito di un unico sistema sanzionatorio, quello penale, in ragione della verificazione dell'evento-morte conseguito all'aggressione, e successivo rispetto alla prima condanna per il reato di lesioni personali; va altresì evidenziato che non viene in rilievo neppure un concorso formale di reati - ipotesi oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. pronunciata dalla citata Corte Cost. n. 200/2016 -, in quanto tra il reato di lesioni personali e il reato di omicidio preterintenzionale non potrebbe ipotizzarsi un concorso formale, ricorrendo, sotto il profilo sostanziale della qualificazione giuridica, una relazione di incompatibilità tra le fattispecie: se interviene l'evento-morte, infatti, non è configurabile il reato di lesioni personali, bensì soltanto il reato di omicidio preterintenzionale; ne consegue che non sarebbe possibile un simultaneus processus. Si coglie, dunque, un profilo di criticità nel rapporto tra bis in idem sostanziale e bis in idem processuale: invero, se da un punto di vista sostanziale, di qualificazione giuridica del fatto, la relazione di incompatibilità tra le due fattispecie impedirebbe la astratta configurabilità del reato di lesioni personali (e, dunque, la astratta possibilità di un simultaneus processus), da un punto di vista processuale, di rapporto tra fatto storico e giudizio, gli approdi interpretativi richiamati consentono di escludere una violazione del ne bis in idem, sia pur con le precisazioni che seguono.

7.3. Invero, nel solco della giurisprudenza ‘convenzionale' e costituzionale richiamata, va innanzitutto premesso che non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p.; la tipicità di tale ultimo delitto e', infatti, integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali. Le considerazioni che precedono assorbono, dunque, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, in quanto l'omicidio preterintenzionale non può essere considerato, sotto il profilo normativo, un grado ulteriore delle lesioni personali, trattandosi, a tacer d'altro, di delitti posti a tutela l'uno della vita, e l'altro dell'incolumità personale; né, del resto, la scelta normativa di prevedere due distinti reati, e non un'aggravante del delitto base, è predicabile, anche alla stregua della giurisprudenza costituzionale e convenzionale richiamata, di illegittimità costituzionale, rientrando pacificamente nell'ambito insindacabile della discrezionalità legislativa. Dunque, non potendo restringere la nozione di idem factum alla sola condotta, e dovendo considerare il fatto concreto nella sua integrità, comprensivo anche dell'evento e del nesso causale, è evidente che tra il fatto-lesioni personali ed il fatto-omicidio preterintenzionale non sussiste una identità, per la evidente differenza dell'evento.

7.4. Va aggiunto che l'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, secondo paragrafo, permette la riapertura del processo penale, quando è prevista dall'ordinamento nazionale, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni sono in grado di inficiare la sentenza passata in giudicato: nel caso in esame, sembra venire in rilievo proprio il p. 2 dell'art. 4 cit., in quanto il secondo procedimento, con la conseguente condanna, per il reato di omicidio preterintenzionale è stato avviato in considerazione del fatto sopravvenuto della morte della persona offesa, successiva alla definizione (inedita, sotto il profilo temporale, tenuto conto dei normali tempi processuali) del primo processo per lesioni personali.

7.5. L'impossibilità di ipotizzare un simultaneus processus, e dunque un concorso formale di reati, per la relazione di incompatibilità strutturale tra le due fattispecie, induce tuttavia a porsi il problema della duplicazione di procedimenti sotto il profilo della proporzione sanzionatoria.

Al riguardo, va rammentato che la stessa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dopo aver affermato la dimensione esclusivamente processuale del principio del ne bis in idem (Corte EDU, 04/03/2014, Grande Stevens c. Italia), sia pur con riferimento a casi di c.d. doppio binario sanzionatorio, ha operato un processo di sostanzializzazione del principio processuale, a partire da Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, caso A. e B. c. Norvegia (in tal senso, altresì, Corte EDU, 18/05/2017, caso Johannesson ed altri c. Islanda), attribuendo rilevanza, nella verifica della sussistenza di una violazione, ad una serie di criteri indicativi di una stretta connessione materiale e temporale tra i procedimenti, tra i quali ha assunto una rilevanza eminente quello, appunto, della proporzione sanzionatoria; rileva, dunque, che la sanzione imposta all'esito del procedimento conclusosi per primo sia stata tenuta presente nell'ambito del procedimento conclusosi per ultimo, anche sulla base di un meccanismo compensatorio che assicuri la proporzione dell'"importo globale di tutte le pene".

Analogo processo di sostanzializzazione, con la valorizzazione del criterio della proporzione sanzionatoria, è stato ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, con riferimento all'analoga garanzia di cui all'art. 50 CDFUE (Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sentenze Menci (C-524/15), Garlsson Real Estate SA ed altri contro Consob (C-537/16) e Di Puma contro Consob e Consob contra Zecca (C-596/16 e C-597/16)), e dalla stessa giurisprudenza di legittimità (per tutte, Sez. 5, n. 45829 del 16/07/2018, Franconi; Sez. 5, n. 49869 del 21/09/2018, Chiarion Casoni, Rv. 274604; Sez. 5, n. 39999 del 15/04/2019, Respigo, Rv. 276963).

In tal senso, anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43 del 2018, ha osservato che "neppure si può continuare a sostenere che il divieto di bis in idem convenzionale ha carattere esclusivamente processuale, giacché criterio eminente per affermare o negare il legame materiale è proprio quello relativo all'entità della sanzione complessivamente irrogata". Ciò posto, come sottolineato anche dalla recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo in precedenza richiamata (Corte EDU, Sezione 1, 31 agosto 2021, caso Galovic c. Croazia), deve essere considerato, altresì, il principio di detrazione, nel senso che il giudice del secondo procedimento deve assicurare che "l'importo complessivo delle sanzioni" irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati. Ebbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha dichiarato "assorbita la pena irrogata all'imputato con sentenza della Corte d'appello di Venezia del 27.10.2015, irrevocabile il 30 maggio 2017".

Al riguardo, va rilevato che la statuizione di assorbimento è contenuta nel solo dispositivo, e che lo strumento processuale impiegato - per incidere, peraltro, su una pena inflitta da diverso giudice - risulta incerto e di dubbia praticabilità, atteso che l'art. 657 c.p.p., richiamato dalla Corte territoriale in un passaggio motivazionale privo di adeguato sviluppo argomentativo, non appare idoneo a fondare un meccanismo di compensazione della pena, riferendosi a casi di revoca della condanna, apparendo maggiormente duttile, in assenza di una disposizione ad hoc, la norma sulla commisurazione della pena di cui all'art. 133 c.p., sia pur nel rispetto dei limiti edittali. Tuttavia, risulta applicato, sia pur impropriamente sotto il profilo processuale (ma il profilo non è oggetto di devoluzione), il c.d. principio di detrazione, che assicura una proporzione sanzionatoria complessiva tale da escludere una violazione del divieto di bis in idem anche sotto il profilo del complessivo trattamento sanzionatorio; in altri termini, il giudice del secondo procedimento ha tenuto conto della pena già inflitta all'esito del primo procedimento, e, ritenendola assorbita nella pena inflitta con la sentenza impugnata, e dunque nella gravità del reato di omicidio preterintenzionale, ha assicurato che "l'importo complessivo delle sanzioni" irrogate fosse proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati.

8. Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "premesso che, ai fini della preclusione connessa al principio del "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento, non essendo sufficiente la generica identità della sola condotta, non ricorre l'idem factum tra le lesioni personali e l'omicidio preterintenzionale, in quanto il fatto concreto di cui all'art. 584 c.p. è caratterizzato dall'evento-morte, che è, invece, assente nel delitto di cui all'art. 582 c.p., la cui tipicità è integrata da un diverso, e meno grave, evento, le lesioni personali; trattandosi di fattispecie in relazione di incompatibilità, il giudice del secondo procedimento è tenuto a considerare, altresì, il principio di detrazione, nel senso che deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che "l'importo complessivo delle sanzioni" irrogate sia proporzionato alla gravità dei reati complessivamente considerati".

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.