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Spazza escrementi verso la vicina: reato (Cass.7397/21)

24 febbraio 2021, Cassazione penale

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E' reato il lancio degli escrementi davanti alla porta di ingresso di un'abitazione quando deve ritenersi volto a recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi davanti a quell'abitazione debba transitare stante la sensazione di repulsione che la loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue.

  

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

(ud. 11/01/2021) 25-02-2021, n. 7397

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. GAI Emanuela - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N.F., nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 11.11.2019 del Tribunale di Trapani;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo


1. Con sentenza in data 11.11.2019 il Tribunale di Trapani ha condannato N.F. alla pena di Euro 100,00 di ammenda ritenendola responsabile della contravvenzione di cui all'art. 674 c.p. per avere gettando acqua fuori dall'uscio della propria abitazione, trascinato degli escrementi di piccione ivi presenti fino alla porta di casa della vicina B.F..

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha articolato quattro motivi con i quali lamenta:

2.1) l'errata valutazione delle risultanze processuali ed il conseguente vizio motivazionale per avere il giudice affermato che l'imputata aveva gettato lungo la strada davanti all'abitazione della propria madre dell'acqua che aveva trascinato con sè gli escrementi dei piccioni fino alla porta di casa della vicina, fatto questo smentito dal rapporto di servizio nel quale i Carabinieri che avevano notato solo una chiazza d'acqua davanti l'uscio della prevenuta e non della vicina il che consentiva soltanto di ritenere soltanto che la prevenuta avesse gettato dell'acqua e che gli escrementi presenti sulla strada fossero stati trascinati davanti l'immobile della querelante sia per effetto della naturale pendenza del manto stradale, sia della forza di trascinamento dell'acqua;

2.2) il vizio di violazione di legge riferito all'art. 674 c.p. non rientrando il getto dell'acqua tra le ipotesi criminose descritte dalla norma ed avendo comunque il getto d'acqua interessato la pubblica via e, dunque, una res, e non già la persona della querelante e non potendo pertanto ritenersi che la suddetta condotta costituisse reato posto che era diretta verso cose e non verso persone;, senza che fosse emerso che la stessa avesse portato alcun nocumento alla vicina di casa;

2.3) la contraddittorietà della motivazione posto che pur essendo il gettito d'acqua potenzialmente idoneo ad imbrattare o a molestare le persone, nella fattispecie concreta era stato rivolto verso la pubblica via e non alla querelante;

2.4) il vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis c.p. non sussistendo alcun motivo che impedisse l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo è inammissibile in ragione della coerente logicità che contraddistingue il ragionamento del giudice di merito, del tutto conforme all'esauriente disamina dei dati probatori raccolti. Il vizio motivazionale che la ricorrente invoca è smentito, invero, dalla sua stessa prospettazione: non negando costei di aver gettato l'acqua davanti al proprio uscio di casa nè che vi fosse una naturale pendenza del manto stradale degradante verso l'abitazione della vicina, discende dalla sua stessa condotta, ovverosia dal volontario gettito dell'acqua, lo spostamento degli escrementi dei piccioni, che la difesa non nega fossero inizialmente davanti la casa della N., fin davanti la porta di ingresso della querelante, i quali, altrimenti, sarebbero rimasti posizionati dove originariamente si trovavano.

2. Il secondo motivo non può ritenersi fondato.

Ove si consideri che il bene giuridico tutelato dalla contravvenzione di cui all'all'art. 674 c.p. è costituito dalla polizia di sicurezza a presidio dell'incolumità pubblica, relativamente all'interesse di prevenire i nocumenti più o meno gravi alle persone derivanti dal getto o versamento di cose atte ad offendere, imbrattare o molestare o turbare la tranquillità, deve ritenersi, come del resto già affermato da questa Corte, che si verta in tema di reato di pericolo onde sufficiente alla sua integrazione è l'espletamento di una condotta concretamente idonea al nocumento dell'interesse salvaguardato, senza che ne occorra l'offesa effettiva (Sez. 3, n. 25175 del 11/05/2007 - dep. 03/07/2007, Gagliardi, Rv. 237137; Sez. 3, Sentenza n. 46846 del 10/11/2005 - dep. 22/12/2005, Toscano, Rv. 232652, nonchè Sez. 3, n. 35885 del 27/09/2006 - dep. 26/10/2006, Cestarelli ed altri, Rv. 235534 che ravvisa la fattispecie criminosa in contestazione ove l'oggetto diretto della condotta siano le cose e solo in via indiretta la persona).

Ciò premesso, quello che va chiarito è che il gettito pericoloso non è costituito nel caso di specie dall'acqua, così come sostiene la difesa, bensì dagli escrementi dei volatili trascinati dalla forza motrice dell'acqua e dalla scopa - che i testi avevano visto essere stata utilizzata dall'imputata per pulire lo spiazzo antistante la propria dimora - davanti al portone dell'abitazione della querelante. Dal momento che ciò che la norma indefettibilmente richiede è che la condotta sia idonea a offendere, imbrattare o molestare la persona stessa, non può non rilevarsi che la condotta in esame, sebbene abbia interessato la pubblica via, e segnatamente la parte antistante la porta di ingresso della vicina, era destinata recare nocumento sotto forma quanto meno di molestia per chi in quella abitazione risiede stabilmente.

Non è perciò manifestamente illogico, nè configurante una violazione di legge trarre dall'ampiezza degli effetti della condotta e dallo specifico contesto in cui si è svolta la conclusione che essa fosse concretamente idonea a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano dei soggetti residenti in quell'abitazione (Sez. 3, n. 49983 del 09/04/2015, Sicali, Rv. 265399; Sez. 3, n. 12261 del 04/07/1986, Di Leo), integrando perciò il fatto materiale previsto dalla contravvenzione in contestazione.

Diversamente dalla fattispecie apparentemente analoga in cui è stato escluso che il lancio di escrementi contro un'autovettura configurasse il reato ex art. 674 c.p. in quanto volto ad imbrattare esclusivamente il mezzo di locomozione, senza che la condotta abbia interessato alcuna persona (Sez. 2, n. 1142 del 09/11/2018 - dep. 11/01/2019, Oliveri, Rv. 274462), nel caso di specie il lancio degli escrementi davanti alla porta di ingresso di un'abitazione deve ritenersi volto a recare molestia o comunque a turbare le modalità del vivere quotidiano di chi davanti a quell'abitazione debba transitare stante la sensazione di repulsione che la loro vista genera e comunque il fastidio che inequivocabilmente ad esso consegue. Non incombeva d'altra parte sul giudice di merito l'esplicitazione delle specifiche conseguenze derivanti dalla condotta materiale accertata, gravando al contrario sulla difesa l'indicazione delle ragioni atte ad escluderle, senza che a tale onere sia stato in alcun modo assolto.

3. Discende, perciò, a cascata da tali rilievi la manifesta infondatezza del terzo motivo che riproduce in relazione al vizio di illogicità e carenza motivazionale le stesse doglianze articolate nel secondo motivo.

4. Il quarto motivo deve ritenersi inammissibile alla luce delle censure del tutto indeterminate in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità. La ricorrente nulla deduce, invero, nè in ordine alla particolare tenuità del fatto nè alla non abitualità della condotta che costituiscono i due indici-requisiti che devono sussistere congiuntamente per poter fruire del beneficio invocato. Conseguentemente nessuna omissione motivazionale o violazione di legge può essere ravvisata nella decisione impugnata ancorchè silente sul punto, non potendosi ritenere che il giudice, che, avendo comunque quantificato il trattamento sanzionatorio in misura superiore al minimo edittale, ha già implicitamente escluso la configurabilità della particolare tenuità del fatto, abbia disatteso le ragioni fatte valere dalla difesa o emergenti dagli atti che non risultano neppure indicate nell'impugnativa in esame.

5. Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p. e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021