Non è confiscabile il denaro in possesso dello spacciatore se non costituisce il profitto del reato in contestazione.
Cassazione penale
sez. VI, ud. 13 dicembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), n. 8890
Ritenuto in fatto
1. C.O.W. ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Genova gli applicava, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la pena concordata e disponeva la confisca del denaro in sequestro.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro di quattrocento Euro, in eccesso rispetto ai venti Euro pagati per l'acquisto della singola dose oggetto della cessione ai fini di spaccio.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
2. In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240 c.p., art. 240-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis).
Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85-bis che richiama l'art. 240-bis c.p..
Poiché, infatti, l'art. 73, comma 7-bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez. Un. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede.
3. Nel caso in esame, pertanto, è stata correttamente confiscata la somma di venti Euro, e cioè del corrispettivo della cessione di 0,47 di cocaina/crack contestata all'imputato; non è, invece, dato comprendere su cosa il giudice abbia basato la sua determinazione di confiscare la restante somma di denaro della quale C. è stato trovato in possesso (400,00 Euro).
Anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma, eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo.
4. Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro, eccedente i venti Euro provento della cessione, rinvenuta nella sua disponibilità, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di 400,00 Euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 400 Euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c.p.p..