I provvedimenti normativi emanati dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento a causa dell' emergenza sanitaria da Covid-19 hanno stabilito sanzioni amministrative ed anche penali in caso di violazione delle misure di contenimento sociale e di comportamento individuale dettate per limitare la diffusione del contagio (art. 650 c.p. espressamente richiamato dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4 conv. in L. 5 marzo 2020, n. 13; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 260 T.U. leggi sanitarie, richiamato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4 conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35) e deve ritenersi che tali previsioni esauriscano il quadro della risposta sanzionatoria dell'ordinamento in sinergia con le previsioni generali codicistiche in tema di epidemia dolosa (art. 438 c.p.) e colposa (art. 452 c.p.).
Quei provvedimenti non hanno, invece, previsto alcuna forma di aggravamento in caso di commissione di altri reati al tempo del confinamento e/o delle restrizioni comportamentali e di conseguenza non è possibile attribuire a tale specifica evenienza rilevanza penale diversa da quella ivi stabilita.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
(ud. 21/07/2020) 02-09-2020, n. 25012
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI R. G. - Presidente -
Dott. COSTANZO Angelo - Consigliere -
Dott. VILLONI O. - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
J.M., n. in (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 302/20 Tribunale del Riesame di Torino del 09/04/2020;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato; udita la relazione del consigliere, Dott. Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Torino ha confermato quella del 23/03/2020 con cui il GIP dello stesso Tribunale ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di J.M. con l'imputazione provvisoria di detenzione, a fini di cessione, di sostanze stupefacenti e in particolare di cocaina ed eroina suddivise in numerosi (118) involucri termosaldati per un peso complessivo pari a gr. 27,731, previa qualificazione della condotta ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 ed esclusa la ricorrenza della meno grave ipotesi di reato di cui al comma 5 dello art. 73 stesso decreto.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato - nelle more rimesso in libertà con imposizione di obblighi ex art. 282 c.p.p. - il quale con un unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e vizi di motivazione sul punto, sostenendo che il dato ponderale esaminato non è di per sè incompatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio e citando a sostegno le pronunce che hanno affermato la compatibilità anche in caso di 'dosi conteggiate a decinè; del pari non incompatibile con l'ipotesi del piccolo spaccio è la circostanza della eterogeneità delle sostanze psicotrope detenute; irrilevante, infine, è da ritenere l'attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Reputa il Collegio che la decisione del Tribunale sia insuscettibile di fondata critica per avere negato nella fattispecie la sussistenza dell'ipotesi del fatto di lieve entità.
Tra gli elementi ostativi alla configurabilità dell'autonomo titolo di reato di cuì al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (da ultimo sul punto v. Sez. 6, sent. n. 20326 del 10/06/2020, Ben Nayser, Rv. 279267) v'è, infatti, anche quello della quantità delle sostanze stupefacenti che vengono in rilievo e nel caso di specie non risulta per nulla illogico che il Tribunale abbia valorizzato, oltre ad altri indici parimenti preclusivi, il dato ponderale che, anche stando alla giurisprudenza addotta dal ricorrente a sostegno della sua tesi, eccede largamente il limite "delle dosi conteggiate a decine", dovendosene nella specie conteggiare, infatti, almeno undici.
3. Giuridicamente infondata ma non decisiva e in concreto ininfluente sulla legittimità del provvedimento è, invece, la statuizione del Tribunale secondo cui la configurabilità del meno grave reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sarebbe preclusa dall'attuazione della condotta in pieno periodo di restrizione della circolazione dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19.
Ferme, infatti, le ragioni già esposte dell'insussistenza nel concreto di un ipotesi di piccolo spaccio, questo si manifesta per una "complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonchè di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore, tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente, a dosi conteggiate a decine" (Sez. 6, sent. n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068; Sez. 6, sent. n. 41090 del 18/07/2013, Airano, Rv. 256609) Trattasi di indici che si palesano in maniera oggettiva e che vanno valutati esclusivamente alla luce dei parametri stabiliti dall'art. 73 comma 5 D.P.R. cit. e non sono, pertanto, suscettibili di diversa valutazione solo perchè l'attività illecita si svolga in periodo di emergenza sanitaria.
I provvedimenti normativi emanati dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento a causa dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19 hanno, infatti, stabilito sanzioni amministrative ed anche penali in caso di violazione delle misure di contenimento sociale e di comportamento individuale dettate per limitare la diffusione del contagio (art. 650 c.p. espressamente richiamato dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, art. 3, comma 4 conv. in L. 5 marzo 2020, n. 13; R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 260 T.U. leggi sanitarie, richiamato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, art. 4 conv. in L. 22 maggio 2020, n. 35) e deve ritenersi che tali previsioni esauriscano il quadro della risposta sanzionatoria dell'ordinamento in sinergia con le previsioni generali codicistiche in tema di epidemia dolosa (art. 438 c.p.) e colposa (art. 452 c.p.).
Quei provvedimenti non hanno, invece, previsto alcuna forma di aggravamento in caso di commissione di altri reati al tempo del confinamento e/o delle restrizioni comportamentali e di conseguenza non è possibile attribuire a tale specifica evenienza rilevanza penale diversa da quella ivi stabilita.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2020