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Smartphone puntato, è molestia (Cass. 6245/22)

22 febbraio 2022, Cassazione penale

Puntare lo smartphone verso una persona per registrarla integra gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone perché suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell'insistita proiezione dell'apparecchio, senz'altro idonea ad ingenerare il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d'animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (anche senza che vi sia la prova della registrazione / fotografia).

 

Corte di Cassazione

sez. I penale, ud. 14 ottobre 2022 (dep. 22 febbraio 2022), n. 6245
 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 31 ottobre 2019 il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, ha dichiarato ND colpevole del reato di molestia o disturbo alle persone e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 350 Euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Il Tribunale ha, altresì, condannato N al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ZL , liquidati in complessivi Euro 1.500, nonché al rimborso delle spese di lite relative all'azione civile.

Il procedimento penale nell'ambito del quale è stata emessa la sentenza impugnata attiene alla condotta illecita asseritamente posta in essere da ND , al tempo presidente della Proloco di (omissis) , nei confronti di ZL , che rivestiva la carica di tesoriera della medesima associazione.

Il deterioramento delle relazioni tra i due, legato a ragioni interne alla Proloco, fece da sfondo, secondo l'impostazione accusatoria, all'iniziativa di N , concretatasi nel rivolgere il proprio cellulare - in una pluralità di occasioni pubbliche, concentrate, stando all'imputazione, nell'ultima decade del mese di (omissis) - all'indirizzo della persona offesa, in modo da lasciare intendere che egli la stava riprendendo con l'apparecchio telefonico.

Il fastidio patito dalla Z in conseguenza di tali iniziative la indusse a rivolgersi alle forze dell'ordine e, quindi, a sporgere, rivelatasi inutile una prima diffida, formale denuncia-querela.

Il Tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, che ha ritenuto pienamente attendibili, e di quelle dei testimoni G.G. , B.M. , M.A. (marito della parte civile), A.D. , F.A. , che non ha ritenuto smentite da quelle di altri testimoni, quali O.T. , A.B. (moglie dell'imputato), N.I. , M.P. .

Ha, sotto altro aspetto, ritenuto l'esistenza, nel comportamento dell'imputato, di tutti gli elementi costitutivi della contravvenzione ascrittagli, restando irrilevante l'effettivo utilizzo del device a scopo di registrazione e non potendo dubitarsi della petulanza del comportamento.

N.D. propone, con l'assistenza dell'avv. S. L., ricorso per cassazione articolato su cinque motivi.

Con il primo motivo, lamenta violazione della legge processuale per essere stato il decreto di citazione a giudizio immediato, seguito alla proposizione di opposizione al decreto penale di condanna, notificato, in duplice copia, al difensore di fiducia senza specifica indicazione che una delle copie era destinata all'imputato, in forza del disposto dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis.

Stante, quindi, la sua assenza a tutte le udienze - erronea palesandosi, in proposito, l'indicazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata - si sarebbe prodotta una nullità riverberatasi sugli atti successivi e, dunque, sul provvedimento che ha definito il grado di giudizio.

Con il secondo motivo, deduce violazione di legge per avere il Tribunale affermato la sua penale responsabilità in assenza della prova che egli abbia mai utilizzato il proprio telefono per effettuare riprese della persona offesa, tantomeno quando ella si trovava insieme ai figli minori, e, quindi, per un fatto diverso da quello contestato.

Con il terzo motivo, eccepisce violazione di legge per avere il Tribunale affermato la sua penale responsabilità pur in assenza della prova che destinataria della sua attenzione fosse la persona offesa e non già le persone che, nelle occasioni considerate, si trovavano in sua compagnia e, tra le altre, M.A. , con il quale pure erano intercorsi dissapori.

Con il quarto motivo, deduce, ancora, violazione di legge per avere il Tribunale affermato la sua penale responsabilità in ordine a reato continuato laddove, invece, nella fattispecie criminosa in contestazione la reiterazione delle condotte integra specifico elemento costitutivo del reato, sì da precludere l'applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 81 c.p., comma 2.

Rimarca, ulteriormente, che il Tribunale non ha indicato le modalità attraverso cui è giunto alla fissazione della pena in 350 Euro di ammenda.

Con il quinto ed ultimo motivo, lamenta violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto la sua penale responsabilità in ordine al reato ascrittogli pur in assenza della prova che disturbi ed interferenze siano avvenuti per biasimevoli motivi, profilo in ordine al quale la motivazione del provvedimento impugnato è del tutto silente.

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

In ordine al primo motivo, occorre rilevare, in fatto, come il decreto di citazione a giudizio sia stato notificato al difensore pro tempore dell'imputato in due copie, una delle quali consegnata (cfr. ricorso, pagg. 3-4) ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, ovvero quale soggetto abilitato a ricevere le comunicazioni dirette all'assistito.

Ciò posto, l'omessa specificazione, nella copia destinata all'imputato, che l'atto era indirizzato a N e non al suo legale non ha in alcun modo menomato le prerogative difensive, nè generato vizio processuale di sorta.

La consegna di due distinte copie dell'atto e l'indicazione, in una di esse, della disposizione di riferimento, ha, infatti, messo il legale - il quale, peraltro, non risulta avere sollevato, lungo tutto l'arco del dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato, specifica obiezione in proposito - in condizione di comprendere, senza difficoltà alcuna, che l'atto gli è stato notificato in duplice copia in applicazione della norma che gli attribuisce, in forza del rapporto fiduciario e della precedente notificazione direttamente effettuata a N. , la veste di domiciliatario ex lege, in quanto tale tenuto a ricevere ogni informazione sul processo nell'interesse dell'assistito ed a trasmettergliela.

D'altro canto, va opportunamente aggiunto, già il fatto che, in relazione al medesimo decreto di citazione a giudizio, si sia provveduto alla consegna di due copie dell'atto costituisce, di per sé ed a prescindere da ogni ulteriore indicazione, circostanza idonea a dimostrare che una delle due era destinata, per il tramite del difensore, a N. .

Su un piano più generale, è utile ricordare, sulla scia di quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (n. 58120 del 22 giugno 2017, Tuppi, in motivazione) che la previsione di cui all'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, è stata introdotta nel 2005 in un'ottica di snellimento delle procedure di notificazione, all'interno di un contesto teso peraltro a potenziare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, ed ha anche superato il vaglio del Giudice delle leggi.

La Corte costituzionale, invero, con la sentenza n. 136 del 2008, dopo avere ribadito l'assenza di una assoluta incompatibilità delle presunzioni legali di conoscenza con le garanzie di difesa, ha rilevato che non può negarsi al legislatore di presupporre un onere di diligenza a carico del destinatario delle notificazioni ed affermato, quindi, che a maggior ragione può essere richiesto "un minimo di cooperazione al difensore di fiducia, nel caso in cui, pur avendo la possibilità di rifiutare le notificazioni ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8-bis, accetti di riceverle e si accolli pertanto l'onere di mantenere costantemente e compiutamente informato il proprio cliente".

Tale disciplina, hanno ulteriormente notato le Sezioni Unite, non è peraltro vincolante in modo incondizionato, poiché resta pur sempre aperta la possibilità di avvalersi delle forme ordinarie di notifica sia per iniziativa del difensore, il quale può dichiarare all'autorità procedente di non accettare la notificazione, sia per iniziativa dell'imputato, che può dichiarare domicilio nella sua dimora abituale, determinando in tal modo l'inapplicabilità della norma.

La norma assicura poi le condizioni minime sufficienti a garantire una corretta e tempestiva informazione dell'imputato su tutti gli atti processuali che lo riguardano, e, ha avuto modo di chiarire la Corte costituzionale, "l'adempimento di tale dovere professionale costituisce garanzia del buon funzionamento del rapporto fiduciario a fini specifici di efficacia delle future notifiche".

Con il secondo motivo, il ricorrente ascrive al giudice di merito di avere illegittimamente ritenuto la sua responsabilità in ordine ad un reato che non si è consumato, mancando la prova che egli, nel dirigere il cellulare nei confronti della sua persona, abbia effettuato, per di più alla presenza dei figli minori della persona offesa, video-riprese.

A tal fine, oltre a dedurre la carenza di riscontri documentali (filmati che riprendano la Z. , ovvero fotografie che lo sorprendano nell'atto di riprenderla), riporta stralci delle deposizioni di numerosi testimoni, dai quali emerge, nella sua prospettiva, l'incertezza in ordine alle operazioni da lui compiute nelle reiterate occasioni in cui egli, pacificamente, puntava il cellulare, dotato di videocamera, nella direzione della donna, articolando il braccio in modo tale da dare, all'esterno, l'impressione di essere impegnato in una videoregistrazione, nonché alla presenza, in tali circostanze, dei figli della Z. .

Il ricorrente sostiene, al riguardo, che la radicale diversità del fatto emerso in dibattimento rispetto a quello oggetto di addebito avrebbe imposto l'adozione di sentenza assolutoria.

L'obiezione non coglie nel segno.

Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto, sulla scorta di quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, che il contegno di N.D. ha integrato gli elementi costitutivi della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone perché suscettibile di arrecare fastidio e disagio alla vittima per il solo fatto dell'insistita proiezione dell'apparecchio, senz'altro idonea ad ingenerare nella Z. il timore di patire una fastidiosa invasione della propria sfera privata e, quindi, a minare la sua serenità d'animo e ad arrecarle un turbamento effettivo e significativo (in ordine ai requisiti minimi per la lesione del bene oggetto di tutela, cfr., tra le altre, Sez. F, n. 45315 del 27/08/2019, Manassero, Rv. 277291).

Tanto basta a configurare, come correttamente spiegato dal Tribunale alle pagg. 15-16 del provvedimento impugnato, il reato in contestazione a prescindere dall'effettuazione di videoriprese, non potendosi, sotto altro, connesso, aspetto, discorrersi di difetto di correlazione tra accusa e sentenza.

A quest'ultimo proposito, va ricordato, con la giurisprudenza di legittimità, che "In tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive" (così Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365).

Ma vi è di più, atteso che la motivazione della sentenza impugnata contiene precisi riferimenti sia all'effettiva esecuzione, da parte dell'imputato, di operazioni di videoregistrazione (cfr., a pag. 4, le dichiarazioni della Z. , laddove riferisce che gli amici A.D. ed F.A. la avvertirono, in una specifica occasione, del fatto che N. stava dirigendo lo zoom su di lei, nonché quelle, pienamente confermative, degli stessi A. e F. ) sia alla presenza, in concomitanza alle condotte moleste, dei figli della vittima (nitide, sul punto, le dichiarazioni rese al riguardo dalla parte civile, trascritte a pag. 2), ciò che concorre ad attestare la complessiva corrispondenza tra la condotta contestata e quella accertata.

La censura sottesa al terzo motivo di ricorso è intesa alla non consentita, in sede di legittimità, rivisitazione del merito.

Il ricorrente, infatti, eccepisce che le emergenze istruttorie non consentono di identificare, con il prescritto margine di certezza, il soggetto da lui preso di mira nella Z. anziché in altre persone che, nelle date da lei indicate, si trovavano in sua compagnia e, in primis, nel marito M.A. , con il quale erano, pure, intercorsi pregressi dissapori.

Così facendo, trascura che il Tribunale ha ricostruito i fatti - in termini fedeli alle evidenze disponibili e riconoscendo, innanzitutto, l'assoluta attendibilità della persona offesa - esponendo che i fastidiosi comportamenti posti in essere da N. sono intervenuti in un frangente in cui i rapporti tra i due si erano deteriorati per ragioni connesse alla gestione della Proloco nella quale entrambi erano attivamente impegnati e che tutti i soggetti che sono stati protagonisti della vicenda o hanno avuto modo di assistervi hanno unanimemente esposto che la condotta dell'imputato era costantemente rivolta nei confronti della donna (con la quale non sono mancati momenti di pubblica ed aperta contrapposizione) anziché del marito o di coloro che, di volta in volta, si trovavano in loro compagnia.

La motivazione della sentenza impugnata appare, anche sotto questo profilo, scevra da qualsivoglia deficit razionale, oltre che lineare e coerente con le fonti di prova, onde palesemente inammissibile è la censura del ricorrente, incentrata sulla teorica, e non suffragata, in concreto, dal benché minimo riscontro, possibilità che N. intendesse infastidire qualcun altro.

Manifestamente infondato è, del pari, il quarto motivo di ricorso.

Quantunque, infatti, il Tribunale non abbia formalmente escluso la continuazione, l'omessa applicazione, a tale titolo, di aumento, dimostra che si è tenuto conto, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, dell'unicità del reato, che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, postula, in sé, la necessaria reiterazione di azioni petulanti.

Ineccepibile si rivela dunque, sotto questo aspetto, la fissazione della pena pecuniaria - applicata in luogo di quella detentiva, alternativamente prevista dall'art. 660 c.p., in ragione della contenuta gravità del fatto e della ridotta capacità a delinquere del suo autore, che hanno, altresì, orientato il giudice di merito nella concessione delle circostanze attenuanti generiche - nella misura di Euro 350,00, che, implicitamente esclusa la continuazione, non risulta essere stata incrementata ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2 e che, può ragionevolmente presumersi, costituisce il risultato della fissazione della pena base nel massimo edittale di 516 Euro di ammenda e della sua successiva riduzione, ai sensi dell'art. 62-bis c.p., in misura leggermente inferiore al terzo.

Di tangibile inconsistenza è, infine, il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ai "biasimevoli motivi" che avrebbero spinto N. a molestare Z.L. e che, invece, il Tribunale ha avuto cura di indicare, anche attraverso il contributo della persona offesa, collegando l'azione illecita ai contrasti insorti in relazione alla conduzione, anche dal punto di vista finanziario, dell'associazione volta alla promozione di (omissis) e che, è agevole notare, non legittimavano l'odierno imputato a disturbare la parte civile nei modi e nei termini descritti, vale a dire serbando un atteggiamento "petulante" in quanto "di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà" (Sez. 1, n. 6064 del 06/12/2017, dep. 2018, Girone, Rv. 272397; Sez. 1, n. 6908 del 24/11/2011, dep. 2012, Zigrino, Rv. 252063; Sez. 1, n. 17308 del 13/03/2008, Gerli, Rv. 239615) e tale da soddisfare senz'altro il requisito indicato dalla fattispecie incriminatrice.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione, nella misura indicata in dispositivo, delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Z.L. , che liquida in complessivi Euro 3.600,00, oltre accessori di legge