Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, principio generale dell'attività amministrativa, spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso: va garantito il diritto di accesso ai fati fiscali e finanziari della moglie al marito in corso di separazione.
Tar Sicilia
sez. III - Catania
sentenza 16 dicembre 2015 – 13 gennaio 2016, n. 29
Presidente Guzzardi – Estensore Brugaletta
Fatto
Il ricorrente è stato convenuto in giudizio dalla moglie, dinanzi al Tribunale Civile di Catania (r.g. n. 13621/2014), con ricorso per separazione giudiziale, con il quale veniva chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e di porre a carico del sig. -OMISSIS- un assegno di mantenimento per la moglie e per la figlia.
Il ricorrente, al fine di tutelare i propri interessi nel giudizio di separazione, con istanza del 17/10/2014, inoltrata via pec e ricevuta dall’Amministrazione in pari data, chiedeva all’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania di esercitare il diritto di accesso con riferimento ai documenti fiscali della moglie e, in particolare, alle “dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013, nonché alle comunicazioni inviate, dall’1/1/2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili, anche in qualità di delegante o di delegata, alla moglie", motivando il proprio interesse all’esame e all’estrazione di copia dei relativi documenti al fine di dimostrare, nel giudizio di separazione giudiziale in corso con la moglie, le concrete disponibilità reddituali e le risorse economiche di quest’ultima e di contrastare il diritto del coniuge all’assegno di mantenimento, nonché di stabilire l’esatto ammontare dell’assegno per la figlia.
A tale istanza non ha fatto seguito, nei termini di legge, alcuna determinazione da parte dell’Amministrazione intimata.
Da cio’ il ricorso in esame con il quale vengono proposte le seguenti censure:
-) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. legge n. 241/1990 e succ. mod. ed integr., nonché legge Regione Sicilia n. 10 del 1994. Eccesso di potere per manifesta illogicità.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Nella C.C. del 16.12.15 la causa è stata tratta in decisione.
Diritto
Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
<<- accogliere il ricorso, dichiarare l’illegittimità del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza del ricorrente presentata in data 17/10/2014 e, previa declaratoria del diritto del ricorrente all’accesso agli atti, ordinare all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania l’esibizione ed il rilascio al sig. -omissis- delle dichiarazioni dei redditi della sig.ra -omissis- nonché la sola esibizione delle comunicazioni inviate all’Archivio dei Rapporti Finanziari, nei limiti già indicati nella detta istanza (ossia, fatto salvo l’oscuramento di altri dati ivi eventualmente rinvenibili che dovessero risultare irrilevanti in ordine all’interesse esposto nell’istanza di accesso).>>
L’agenzia delle entrate con la memoria del 31-10.15 ha sostenuto che l’istanza di parte ricorrente era stata esitata in data 19-12-14 con l’inoltro della chiesta documentazione e ha concluso chiedendo la CMC.
Ma a ben vedere risulta <> che l’Amministrazione ha inoltrato all’indirizzo p.e.c. del difensore del ricorrente i “soli quadri RN dei Modelli Unico 2012, 2013 e 2014 presenti nella Banca SER.PI.CO., attestanti i redditi complessivi dichiarati dalla moglie”.
In definitiva è stato assentito un accesso solo parziale alle dichiarazioni dei redditi limitato al solo quadro RN, riepilogativo dell’ammontare complessivo dei redditi.
Orbene, in generale va rammentato che secondo quanto stabilito dall’art. 22 della L. n. 241/1990, come novellato dall’art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
Attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, l'accesso costituisce principio generale dell'attività amministrativa, e tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 ( comma 3 ).
Ritiene in conclusione il Collegio che tutti i documenti richiesti da parte ricorrente possono essere considerati accessibili.
Dall’accessibilità degli atti richiesti, che il ricorrente ha interesse a conoscere per tutelare propri interessi giuridici, deriva l'accoglimento del ricorso proposto con condanna dell’Agenzia delle Entrate intimata, a consentire l'accesso documentale cosi’ come richiesto e per la parte ancora non assentita (in pratica in riferimento agli altri quadri delle dichiarazioni dei redditi e , in sola visione, alle comunicazioni inviate, dall’1/1/2011 alla data di risposta, da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe tributaria).
Per tale adempimento assegna all’Amministrazione il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza o dalla sua comunicazione in via amministrativa.
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese del giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’Agenzia delle Entrate intimata – di esibire e rilasciare alla parte ricorrente copia della documentazione richiesta, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate complessivamente in euro 1.000 oltre accessori e rimborso contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private della presente controversia.