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Se c'è custode il furto è .. semplice (Cass. 5032/19)

1 febbraio 2019, Cassazione penale

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L’aggravante  dell'esposizione a pubblica fede, cioè al senso di affidamento verso la collettività di chi lascia una cosa incustodita, non è correlata tanto alla natura pubblica o privata del luogo in cui si trova la cosa ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione sotto il profilo del rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato.

E' configurabile l'aggravante anche se la cosa si trovi in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o di continua e diretta sorveglianza, si possa liberamente accedere senza che rilevi l’adozione o meno da parte del proprietario di cautele, quali, nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle porte e dei vetri, il blocco delle serrature o dello sterzo et similia facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento e dovere dei cittadini di astenersi dall’approfittarne: né può valere ad escluderla la mera presenza di un sistema di videoregistrazione il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrata dalla telecamera, non costituisce, di per sé, una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, non garantendo l’interruzione immediata dell’azione criminosa.

 

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 15 gennaio – 1 febbraio 2019, n. 5032
Presidente Fumu – Relatore Tornesi

Ritenuto in fatto

1.Con sentenza del 30 maggio 2014, resa all’esito del rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Foggia dichiarava C.G. e S.M. responsabili del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p. e art. 625 c.p., nn. 2 e 7.
1.1.Ai predetti imputati era contestato, in concorso tra loro e con ignoti, al fine di trarne profitto, di essersi impossessati della autovettura Renault Modus targata (…) di proprietà di F.N. . Con l’aggravante della violenza sulla cosa e della esposizione a pubblica fede.
In (omissis) .
2. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 14 novembre 2017, in parziale riforma della predetta pronuncia, escludeva la contestata aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 2), e rideterminava la pena inflitta a C.G. e a S.M. in mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa, con la concessione del beneficio della concessione della sospensione condizionale della pena, subordinata, per il solo C. , al pagamento di Euro 500, a titolo di acconto sul risarcimento del danno in favore di F.N. entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
3.C.G. e S.M. , a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata.
3.1.Entrambi i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7), rappresentando che l’autovettura si trovava nel parcheggio annesso al Tribunale di (omissis) il quale era recintato ed affidato da sempre ad un guardiano che aveva il compito di provvedere alla custodia ed all’ispezione dell’intero parcheggio, esercitando, pertanto, una sorveglianza diretta e continua sulle automobili. Era, inoltre, attivo un sistema di videosorveglianza funzionante ininterrottamente, giorno e notte.
3.2. In secondo luogo lamentano il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione al calcolo della pena.
3.3. Inoltre il C. deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla previsione della subordinazione della sospensione condizionale della pena al ristoro, a titolo di acconto, del danno di natura civilistica cagionato a F.N. evidenziando che quest’ultimo non si è costituito parte civile e che ha rifiutato la somma di Euro 500 che gli era stata offerta.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo, comune per entrambi i ricorrenti, coglie nel segno e risulta assorbente rispetto alle altre doglianze.

2. Si premette che per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale ripone colui che deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 17/11/2007, Rv. 238742).

L’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7 non è correlata tanto alla natura pubblica o privata del luogo in cui si trova la cosa ma alla condizione di esposizione di essa alla pubblica fede, trovando così protezione sotto il profilo del rispetto per l’altrui bene da parte di ciascun consociato.

Ne consegue che tale circostanza può sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato al quale, per mancanza di recinzioni o di continua e diretta sorveglianza, si possa liberamente accedere senza che rilevi l’adozione o meno da parte del proprietario di cautele, quali, nell’ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle porte e dei vetri, il blocco delle serrature o dello sterzo et similia facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento e dovere dei cittadini di astenersi dall’approfittarne (Sez. 5, n. 15009 del 22/02/2012, Rv. 252486; Sez. 5, 08/02/2006, n. 9022, Rv. 233978).

Né può valere ad escluderla la mera presenza di un sistema di videoregistrazione il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrata dalla telecamera, non costituisce, di per sé, una difesa idonea a impedire la consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo, non garantendo l’interruzione immediata dell’azione criminosa (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, Rv. 265808; Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, Rv. 239095).

3. Tanto premesso, la Corte territoriale non risulta avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra enunciati.

Dalle sentenze di merito si evince che l’autovettura oggetto di furto, nel momento in cui ebbe ad essere sottratta al legittimo proprietario, si trovava presso il parcheggio privato annesso al Tribunale di Cerignola accessibile solo ai magistrati, agli avvocati e agli operatori giudiziari.

Tale luogo era delimitato da una recinzione e cancello di accesso ed affidato al costante controllo di un custode. Inoltre, a tutela di detto luogo, era in funzione un sistema di telecamere destinato a vigilare sull’intero edificio continuativamente, giorno e notte. Del resto proprio tale sistema di controllo aveva consentito agli agenti di pubblica sicurezza di identificare gli autori del furto.

In ragione di quanto sin qui esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, l’azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela.