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Sdraiarsi davanti all'autobus per protesta è reato (Cass. 1334/19)

11 gennaio 2019, Cassazione penale

E' reato l’interruzione del servizio pubblico, ma anche ogni comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico, a patto che abbia influito in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio.

 

CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. VI PENALE - SENTENZA 11 gennaio 2019, n.1334

Pres. Petruzzellis – est. Tronci


Ritenuto in fatto

1. Il P.G. presso la Corte d’appello di Trieste impugna la sentenza indicata in epigrafe, con cui l’anzidetta Corte territoriale, in riforma della pronuncia del Tribunale giuliano, ha mandato assolto C.M. dal reato ascrittogli ai sensi dell’art. 340 c.p. con ampia formula, per insussistenza del fatto.

2. Assume la ricorrente parte pubblica che la giustificazione della statuizione assolutoria offerta dal giudice d’appello - in ragione della ravvisata impossibilità, alla stregua degli atti, di fornire risposta al quesito ritenuto decisivo ai fini della sussistenza o meno della contestata fattispecie delittuosa, se cioè la condotta dell’imputato avesse avuto incidenza sulla complessiva funzionalità del servizio pubblico, qui relativo al trasporto lungo la linea '(omissis) ' sarebbe inficiata da inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Ciò sotto un duplice profilo: 

perché la Corte d’appello avrebbe in tal modo 'travisato' l’elemento oggettivo proprio del reato di cui all’art. 340 c.p., in contrasto con l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la fattispecie deve ritenersi consumata in presenza di un’alterazione anche temporanea, purché oggettivamente apprezzabile, del servizio pubblico, senza necessità - come invece opinato dalla sentenza impugnata - che il turbamento debba concernere 'il servizio nella sua interezza e globalità';

perché la Corte medesima avrebbe omesso di considerare, malgrado le emergenze in tal senso dell’istruttoria dibattimentale, 'che la condotta dell’imputato si è riversata, vista l’ora tarda, sull’ultimo mezzo di trasporto disponibile', con conseguente turbamento non della 'singola prestazione', bensì dello 'intero servizio di trasporto notturno extraurbano', oltre ad aver 'impedito che i passeggeri potessero raggiungere prontamente l’aeroporto (peraltro distante decine di chilometri...) e le zone limitrofe, con un evidente rischio per gli altri servizi collegati (nella specie, il trasporto aereo)'.

 

Considerato in diritto

 1. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento, la Corte distrettuale non avendo fatto buon governo del consolidato orientamento in materia della giurisprudenza di legittimità.

2. Il punto di partenza non può che essere costituito dal dato testuale della norma incriminatrice, che, in linea con l’interesse tutelato, sanziona non solo la condotta che abbia comportato l’interruzione del servizio pubblico di cui si tratti, bensì anche il comportamento che abbia inciso semplicemente sul regolare svolgimento dell’ufficio o servizio pubblico (cfr., in particolare, Sez. 6, sent. n. 46461 del 30.10.2013, Rv. 257452).

Proprio la rilevata ampiezza dell’ambito di applicazione della norma ha indotto la giurisprudenza medesima a puntualizzare che, ferma la rilevanza di un’alterazione anche temporanea del servizio, essa deve tuttavia rivestire un’oggettiva significatività, risultando così esclusi dalla sfera di operatività della fattispecie incriminatrice in questione i casi in cui la condotta contestata - giusta la terminologia usualmente adottata - si sia risolta nell’interruzione o nell’alterazione della regolarità di 'un singolo atto..., senza che tale comportamento abbia inciso in modo apprezzabile sulla funzionalità complessiva dell’ufficio' (così Sez. 6, sent. n. 36404 del 28.05.2014, Rv. 259901).

A significare, cioè, che il giudice, nella doverosa valutazione dell’effettiva offensività del facere del soggetto agente, deve considerare la sua ricaduta sullo specifico servizio colpito dalla condotta contestata in esame, ma non anche sulla totalità in assoluto del servizio: ciò che, ove si tratti di servizi di ampio respiro - come nel caso del trasporto pubblico qui in esame - ben difficilmente potrebbe altrimenti condurre all’affermazione della rilevanza penale della condotta medesima.

La disamina della casistica giurisprudenziale conforta l’enunciazione di cui sopra: così, nell’ipotesi di cui alla pronuncia del 2014 precedentemente indicata (la cui massima è oggetto di espresso richiamo da parte della sentenza impugnata) il comportamento di quell’imputato, risoltosi unicamente in pur inurbane contestazioni verbali, aveva semplicemente consigliato il pubblico ufficiale a rinviare, per mere ragioni di opportunità, l’attività d’ufficio in cui era impegnato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza portata all’attenzione della Suprema Corte; mentre, nel caso affrontato da Sez. 6, sent. n. 35399 dell’08.06.2006, Rv. 235196 - pur nella sua diversità, più vicino al fatto per cui è processo - l’interruzione della linea di trasporto pubblico era stata determinata da una lite sul traffico, originata da un preteso danneggiamento di cui si sarebbe reso responsabile il conducente di linea, onde la condotta del privato guidatore, che aveva costretto il mezzo pubblico ad arrestare la propria corsa, è stata riguardata come espressione delle non infrequenti vicende che sono proprie del traffico urbano, perciò senza alcuna reale compromissione della regolarità del servizio, al di là della pur accennata problematica inerente alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato previsto e punito dall’art. 340 c.p.

3. Venendo, quindi, al caso di specie, non è in contestazione la ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda, contrassegnata dalla condotta impeditiva dell’odierno imputato, che, per protestare contro l’organizzazione del servizio - stante l’impossibilità del mezzo di caricare tutti gli utenti in attesa al capolinea, onde il conducente, una volta esauriti i posti a sedere ed occupati tutti gli spazi in piedi, aveva chiuso le porte, accingendosi a dar inizio alla corsa - ebbe a sdraiarsi per terra, impedendone quindi volontariamente la partenza, che potè avvenire solo dopo circa mezz’ora, previo intervento dei Carabinieri.

Ciò posto, l’alterazione della regolarità del servizio non può in effetti essere esclusa sulla scorta di 'un lieve ritardo nella partenza del mezzo', atteso che siffatta affermazione finisce con lo 'sterilizzare' gratuitamente la causale alla base dell’accaduto, omettendo altresì di soffermarsi sulla sua ricaduta oggettiva, da apprezzarsi altresì - in linea con l’osservazione formulata dal ricorrente P.G., ma in effetti risultante dal tenore della sentenza di primo grado, che si ripete non essere in discussione dal punto di vista della ricostruzione dell’accaduto - alla luce della incontestabile circostanza, per cui quella 'bloccata' era l’ultima corsa della linea diretta dal centro città all’aeroporto di (omissis) .

Mentre, di converso, non appare pertinente l’assunto della Corte giuliana, che ha attribuito portata dirimente alla mancata prova, in quanto ritenuta non desumibile dagli atti processuali, di un effettivo danno cagionato ad 'altri servizi funzionalmente collegati con quello svolto dal citato mezzo', trattandosi di profilo non determinante, perché ulteriore rispetto alla condotta incriminata e perciò ad essa estraneo e quindi non in grado di influire sulla sua consumazione.

4. S’impone quindi, conclusivamente, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste, che farà luogo a nuova disamina del gravame proposto dalla difesa, nel rispetto dei principi di diritto in precedenza enunciati.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.