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Scuote la scala e fa cadere qualcuno: non è reato (Cass. 48322/18)

23 ottobre 2018, Cassazione penale

Il reato di percosse presuppone la necessità di un contatto fisico diretto fra il soggetto agente e la vittima: se manca il contatto non c'è reato. 

 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

(ud. 28/06/2018) 23-10-2018, n. 48322

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente -

Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere -

Dott. ZAZA Carlo - rel. Consigliere -

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B.M., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/01/2017 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Salzano Francesco, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. B.M. ricorre avverso la sentenza del 26 gennaio 2017 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, in riforma della sentenza assolutoria del Giudice di pace di Reggio Calabria dell'8 ottobre 2012 e in accoglimento dell'appello proposto dalla parte civile, dichiarava la B. civilmente responsabile del reato di percosse commesso il (OMISSIS) in danno di M.V., condannandola al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L'imputata era in particolare ritenuta responsabile di aver scosso la scala sulla quale il M. era salito per controllare una cassetta di derivazione dei contatti elettrici sita nel vano del pianerottolo ove si affacciava l'abitazione della B., al fine di impedire tale intervento, così cagionando la caduta della persona offesa.

2. La ricorrente propone tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta ammissibilità dell'appello della parte civile, osservando che ai sensi dell'art. 576 c.p.p. tale appello può investire le sole disposizioni della sentenza di proscioglimento che, avendo autorità di giudicato nel giudizio sulla pretesa risarcitoria, investano gli interessi civili della parte, e che tanto non ricorreva nel caso di specie, in cui con la sentenza di primo grado l'imputata era assolta per non costituire il fatto reato.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla configurabilità del reato, ritenendola esclusa dalla mancanza di alcun contatto fisico fra la persona offesa e l'imputata, che nella ricostruzione del fatto accolta nella sentenza impugnata si limitava a toccare la scala su cui si trovava il M.; non vi sarebbe peraltro prova che la caduta di quest'ultimo sia stata determinata dalla condotta dell'imputata e non da altre circostanze.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla quantificazione del danno, liquidato nell'importo di Euro 3.000 in mancanza di prova del patimento fisico subito dalla persona offesa, difettando alcuna certificazione medica, e del pregiudizio morale, la cui sussistenza non sarebbe motivata.

Motivi della decisione

1. Il motivo dedotto sulla ritenuta ammissibilità dell'appello della parte civile è infondato.

La tesi del ricorrente, per la quale l'art. 576 c.p.p. limiterebbe l'appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento alle disposizioni della stessa che costituiscano giudicato sulla pretesa risarcitoria, non trova in realtà alcun riscontro nel contenuto della norma. La stessa, nella prima parte del primo periodo del comma 1, restringe la facoltà di impugnazione della parte civile per la sentenza di condanna, riconoscendola peri soli capi della sentenza che riguardino l'azione civile; ma nella seconda parte, quanto alla sentenza di proscioglimento, non pone invece alcuna limitazione nell'oggetto della predetta facoltà, precisando unicamente che la stessa può essere esercitata ai soli effetti della responsabilità civile. Nessuna distinzione è in particolare ravvisabile, nella previsione normativa dell'appellabilità della sentenza, fra le formule con le quali il proscioglimento sia stato pronunciato; e non è pertanto escluso, per quanto qui interessa, l'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato, come del resto implicitamente ritenuto in una pronuncia di legittimità (Sez. 5, n. 31904 del 2/07/2009, Rubertà, Rv. 244499).

2. E' invece fondato il motivo dedotto sulla configurabilità del reato.

Nella stessa ricostruzione dei fatti accolta nella sentenza impugnata, la condotta contestata è descritta nell'aver l'imputato scosso la scala sulla quale al persona offesa si trovava. Non è pertanto in discussione che non vi sia stato alcun contatto fisico diretto fra la B. e il M.; la cui caduta si verificava, secondo quanto ritenuto dai giudici di merito in base alle dichiarazioni dei testi Ma. e D., solo a seguito del movimento in tal modo impresso alla scala.

Il termine "percosse", che denota il reato previsto dall'art. 581 c.p., pur non dovendosi intendere nel suo stretto significato lessicale, riferito alle azioni del "colpire", del "picchiare" o simili, è comunque associato, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, al diretto esercizio di energia fisica su altra persona (Sez. 3, n. 43316 del 30/09/2014, R., Rv. 260988), ovvero, nelle definizioni più ampie, ad una violenta manomissione dell'altrui persona (Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122; Sez. 5, n. 4272 del 14/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Battistessa, Rv. 261451). Tanto presupponendo la necessità di un contatto fisico diretto fra il soggetto agente e la vittima.

Nel caso di specie, la condotta accertata non presentava all'evidenza tali caratteristiche, avendo l'azione dell'imputata attinto non la persona del M., ma solo la scala utilizzata dallo stesso.

Nel fatto non si rinvengono pertanto gli estremi del reato contestato.

3. La sentenza impugnata deve di conseguenza essere annullata senza rinvio agli effetti civili, revocandosi le relative statuizioni e rimanendo assorbito l'ulteriore motivo di ricorso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti civili con revoca delle relative statuizioni.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2018