Rubare la frutta dagli alberi a raccolto ancora da iniziare è furto aggravato; la fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta.
Quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato, non può rientrare nella ipotesi speciale dello pigolamento abusivo.
Lo spigolamento abusivo tra la sua ration nei segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto: quando l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali, da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti al suolo e per richiedere, a causa della loro specifica natura, la lavorazione a brevissimo termine, ricorre l'ipotesi speciale attenuata.
Corte di Cassazione
sez. Feriale Penale
sentenza 2 settembre – 5 ottobre 2020, n. 27537
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 20 maggio 2016, nei confronti di Cl. Ma. e Fe. Ca. per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen., alla pena di mesi 4 di reclusione ed Euro 100 di multa ciascuno, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art 62, comma 1, n. 4 cod. pen. prevalente rispetto alla contestata aggravante, per essersi impossessati di 2 quintali di olive sottratti da piante presenti sul fondo della persona offesa, agendo su cose esposte per necessità alla pubblica fede.
2. Avverso la descritta sentenza hanno proposto ricorso per il tramite del difensore, Cl. Ma. e Fe. Ca. deducendo, nei motivi di seguito riassunti, sei vizi.
2.1. Con il primo e secondo motivo si denuncia inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 626, comma 1, n. 3 cod. pen., con conseguente estinzione del reato per intervenuta remissione di querela, nonché violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla carente ed apparente motivazione della sentenza.
La Corte di Appello ha motivato il rigetto dei motivi di gravame assumendo che gli imputati sono stati sorpresi a raccogliere le olive, non soltanto a rastrellare quelle cadute; sicché si è ritenuto che gli stessi hanno appreso direttamente dalla pianta le olive medesime, così anticipandone la raccolta da parte del proprietario. Va escluso, dunque, per i giudici di secondo grado, che l'appropriazione delle olive sia avvenuta quando le operazioni di raccolta del proprietario erano concluse.
La sentenza si fonderebbe, per i ricorrenti, sulla medesima motivazione della sentenza di primo grado senza rispondere alle argomentazioni del gravame. Emergerebbe, infatti, che la Corte territoriale si limita a ripercorrere il ragionamento del giudice di primo grado, senza considerare le dichiarazioni della persona offesa rese all'udienza del 20 maggio 2016.
Si tratta, invece, per i ricorrenti, sulla base di queste dichiarazioni di giungere alla diversa qualificazione del reato come spigolamento abusivo, non punibile per la remissione di querela, che consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto. Entrambi gli imputati, secondo la difesa, sono stati colti nell'intento di raccogliere olive ormai giacenti sul terreno condotto in affitto, in un periodo in cui raccolto delle stesse era in fine.
2.2. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla carenza o apparenza di motivazione riferita alla dichiarazione del teste Sp., resa all'udienza del 20 maggio 2016.
Con specifico riferimento all'ultimazione del periodo di raccolta dei frutti ed in ordine alla richiesta di non punibilità in quanto la raccolta avrebbe ad oggetto res derelictae, la Corte territoriale avrebbe errato perché ha ritenuto che il fatto non si è verificato alla fine del raccolto delle olive e nel periodo invernale già inoltrato. Sennonché si osserva che la sentenza è fondata su motivazione meramente apparente.
2.3. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di non doversi procedere per intervenuta remissione di querela e per insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
2.4. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'articolo 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.
Gli imputati andavano assolti ai sensi dell'articolo citato per la particolare tenuità del fatto alla stregua, peraltro, del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. Per effetto del riconoscimento della indicata attenuante e le conseguenti riduzioni la pena edittale per il furto contestato non eccederebbe i limiti di cui all'art. 131-bis citato.
2.5. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e vizio di motivazione.
Per i giudici di secondo grado i precedenti penali degli imputati e l'assenza di elementi favorevoli hanno condotto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tali conclusioni sono illogiche e contraddittorie e fondate su motivazione apparente posto che la valutazione avrebbe dovuto considerare la condotta processuale degli imputati collaborativa e la tenuità dell'episodio.
Circa la mancata concessione della sospensione condizionale della pena si rileva che la motivazione della Corte territoriale è carente poiché si limita ad operare rinvio ai precedenti penali degli imputati senza effettuare una valutazione prognostica ai sensi dell'art. 164 cod. pen. e, dunque, senza considerare tutti gli elementi necessari a fondare il giudizio.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il primo e secondo motivo sono manifestamente infondati e, comunque, devolvono censure non consentite in sede di legittimità.
2.1. In primo luogo, si osserva che si tratta di critiche reiterative di analoga censura, devoluta con il gravame, cui la Corte di Appello ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica. Se il motivo di ricorso si limita - come nel caso in esame - a riprodurre il motivo d'appello, viene meno in radice la funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, invece di essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (tra le tante, Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012, Pierantoni; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, Candita, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, Giagnorio, rv. 231708).
In secondo luogo, si osserva che proprio in base alla lettura non manifestamente illogica operata dal primo giudice, che la Corte territoriale correttamente ed articolatamente ribadisce, relativa alle risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni della persona offesa dal reato, risulta che il raccolto non era ancora ultimato e che i due ricorrenti erano stati sorpresi a raccogliere olive sul fondo di Sp., presso il quale, anzi, era in atto la coltivazione. Tanto che si era accertato, secondo la Corte territoriale, che gli operai addetti, il giorno del fatto, erano occasionalmente assenti solo per le avverse condizioni metereologiche.
2.1.1. Corretta appare, dunque, la qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato. La diversa fattispecie speciale di furto, punibile a querela dell'offeso, individuata dalla difesa, può, invero, riconoscersi solo nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare nel fondo altrui, dopo che sono state effettuate le operazioni di raccolta e da queste sono sfuggiti residui di raccolto, suscettibili di apprensione mediante ulteriore raccolta.
L'ipotesi non ricorre, invece, quando le operazioni di raccolta non siano state ancora compiute, neppure parzialmente e, a maggior ragione, quando il ciclo di raccolta dei frutti non sia stato neppure iniziato (Sez. 5, n. 36373 del 13/06/2013, De Luca, Rv. 256954; Sez. 2, n. 1845 del 19/11/1974, dep. 1975, Capoccia, Rv. 129283). Rientra nella fattispecie di cui all'art. 626, comma 1, n. 3, cod. pen. anche l'ipotesi in cui, sussistendo segnali concreti della non volontà dell'avente diritto di procedere al raccolto, l'apprensione abusiva cada esclusivamente su prodotti vegetali, da ritenere, comunque, destinati a sfuggire ad una eventuale iniziativa in tal senso, per essere caduti al suolo e per richiedere, a causa della loro specifica natura, la lavorazione a brevissimo termine (Sez. 5, n. 39965 del 25/09/2007, Guglielmo, Rv. 238214). Nella specie, invece, non risulta se non attraverso la rilettura dei medesimi elementi istruttori, proposta dalla difesa e non consentita in sede di legittimità, la volontà di dismettere ogni iniziativa di raccolta da parte del legittimo proprietario. Né, rispetto alle dichiarazioni che si assumono trascurate, viene specificamente e nel dettaglio precisata quale parte di dette dichiarazioni contrasterebbe la ricostruzione convergente delle sentenze di merito le cui motivazioni, anzi, si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722).
2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato e, comunque, reiterativo di identico motivo di appello cui la Corte ha esaurientemente risposto. Peraltro, la critica non è specifica posto che denuncia il carattere apparente della motivazione senza indicare in quale parte essa sarebbe carente, tenuto conto che non solo la Corte espone che gli imputati erano stati colti nell'atto di raccogliere le olive oltre che rastrellare quelle cadute, ma che viene anche ribadito, in modo ampio ed esauriente e con ragionamento affatto apparente, che le attività di raccolta erano risultate solo momentaneamente sospese.
2.3. Il quarto motivo è inammissibile in quanto meramente enunciato e non assistito dalla necessaria indicazione, specifica, delle dettagliate ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali fonda la critica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Gattelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
2.4. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Il limite edittale di pena del furto monoaggravato impedisce l'operatività della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur alla stregua del riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62, comma 1, n. 4 cod. pen. tenuto conto che non può considerarsi l'operato bilanciamento, ex art. 131-bis, comma 4, cod. pen.
2.5. Il sesto motivo è inammissibile.
Al riguardo è sufficiente notare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato. E', invece, necessario che questi spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
In ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena si rileva che la motivazione della Corte territoriale è esauriente posto che, secondo il principio di diritto affermato in proposito da questa Suprema Corte, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, Rv. 246184). In ogni caso risulta, dalla lettura del provvedimento censurato, l'operato giudizio prognostico negativo, implicitamente contenuto nell'indicazione della presenza di precedenti specifici reiterati a carico di entrambi gli odierni ricorrenti, reputati tali da rivelarsi ostativi alla concessione di qualsiasi beneficio.
3. Segue alla pronuncia, la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.