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Rogatoria con ordine di esecuzione e termine per condanna contumaciale (Tr Trieste, 382/22)

24 gennaio 2023, Tribunale di Trieste

La notifica ad un legale di un ordine di esecuzione incaricato di "ritirare degli atti", neppure accompagnata da alcun elemento dimostrativo se e quando in seguito il legale avesse effettivamente consegnato all'interessato gli atti in oggetto (il che, in ogni modo, quand'anche avvenuto avrebbe riguardato i rapporti tra un avvocato rumeno ed il cliente, che è tutt'altro da una notifica formale) non può fondare un accertamento della decadenza dal presentare l'istanza entro 30 giorni da quella notifica.

Non essendovi cioè motivo per poter si sostenere che quell'atto fosse stato notificato, seppure a mezzo rogatoria, nel rispetto di formalità qualificabili equipollenti ad un notifica a mano propria, ovvero tali da fornire comunque prova certa e verificata dell'avvenuta conoscenza, da parte di B, del titolo esecutivo e quindi della sentenza in esso menzionata, nonché della data in cui ciò sia avvenuto e da cui si assuma decorrere il termine stabilito a pena di decadenza.

TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE PENALE

N. SIGE 2022/382

ordinanza dd. 23/01/2023

Il Giudice dott. Giorgio Nicoli

nel procedimento di esecuzione promosso da BIA, nato **/1991 a ** (Romania ) in ordine al titolo esecutivo Sentenza Tribunale di Trieste 05/10/2015 irrevocabile 4/10/2016 attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Roma - Regina Coeli, con istanza dep. 30/11/2022 in Cancelleria di Questo Ufficio il 06.09.2021 con cui viene allegata la mancata conoscenza del processo concluso con la sentenza citata

essendo riuniti i proc, indicati in epigrafe con oggetto, la medesima istanza ovvero diversa istanza rispetto alla quale è pregiudiziale l'oggetto della presente decisone

sentiti all'odierna udienza il PM e il difensore

OSSERVA

Il ricorrente BIB, trovasi attualmente detenuto per questa causa in esecuzione del titolo esecutivo Sentenza Tribunale di Trieste 05/10/2015 irrevocabile 4/10/2016 con la quale è stato condannato in contumacia alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati di cui all'art. 55 co. 9 d. lgs. 231/2007 (ad oggi art. 493-ter c.p.) commessi tra il 4/12 ed il 7/12/2009 a Trieste.

Condanna in origine condizionalmente sospesa, con successiva revoca del benefico con ordinanza dd. 19/03/2018 del Tribunale di Trieste, emessa su richiesta del PM ex art. 168 comma 1 n. 2 cp.

Ciò, sul presupposto dell'essere iscritta nel casellario, a carico del predetto, una sentenza di applicazione pena ex artt. 444 e ss. cpp del Tribunale di Torino 23/10/2010 irr. 10/12/2010 per il reato di cui artt. 624-625 cp commesso in Torino il 22/10/2010 (mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena sospesa.

Con provv. dd 5/02/2021 il PM ha disposto l'esecuzione della Sentenza oggetto del presente incidente di esecuzione.

B è stato arrestato in data 4.11.2022 in Romania, in esecuzione di Mandato di Arresto Europeo fondato su detto titolo esecutivo, ed estradato in Italia 01.12.2022.

Il ricorrente insta per essere dichiarata la non esecutività del titolo e di essere restituito nei termini per proporre appello avverso tale sentenza, ai sensi dell'art. 175 cpp nel testo ante L. 67/2014, applicabile ratione temporis, allegando di non aver mai avuto conoscenza del procedimento fino al momento dell'arresto in Romania (4/11/2022) ed alla notifica del titolo esecutivo di cui si verte.

La difesa ha ripercorso in dettaglio gli elementi (tutti documentati nel fascicolo processuale) ritenuti fondanti l'istanza, come di seguito si sintetizza.

Viene rilevato in primis che l'imputato non aveva mai eletto né dichiarato domicilio nel procedimento.

L'avviso ex art. 415 bis cpp gli venne cionondimeno notificato all'indirizzo di residenza del tempo, e però a non a mani proprie bensì a mani del fratello BF che infatti ha sottoscritto la cartolina.

Tale criticità della fase ex art. 415 bis cpp si sarebbe peraltro perpetuata in tutti gli atti successivi, in specie determinando la non effettiva conoscenza da parte dell'imputato della vocatio in judicium, posto che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stato notificato a quel medesimo indirizzo, venendo restituito dopo 6 mesi per compiuta giacenza.

- analogamente il decreto che disponeva il giudizio venne notificato al B mediante deposito alla Casa comunale di Torino dopo che l'interessato non era stato trovato dall'addetto postale presso l'indirizzo di residenza.

Nel dibattimento si era quindi proceduto nella contumacia del B ed all'esito, l'imputato era stato quindi dichiarato irreperibile ai fini della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna, la quale, peraltro venne irrogata con il beneficio della sospensione condizionale e pertanto non si erano avverati i presupposti per la relativa esecuzione.

Come già accennato, il beneficio de quo venne revocato il 19/03/2018, ed anche in detto procedimento incidentale risulta essersi proceduto nell'irreperibilità del B (come da verbale di vane ricerche dd. 15/03/2018).

Riguardo la revoca della sospensione condizionale, la difesa rileva altresì (sottoponendo il profilo ad un ulteriore petitum peraltro ontologicamente subordinato all'esito sull'istanza principale e che stante la decisione assorbente, non sarà trattato) che essa venne disposta sul solo presupposto che le due condanne riportate comportavano, cumulate, una pena superiore a due anni di reclusione.

Del che viene rimarcata l'illegittimità, visto che al tempo di entrambi i fatti oggetto delle due condanne B aveva meno di 21 anni, dunque il relativo limite per fruire della sospensione condizionale della pena (art. 163 comma 3 cp) era di due anni e 6 mesi, perciò superiore alla misura della pena complessivamente irrogata all'imputato, con le due pronunce.

Dunque, tale sequenza ha comportato in tesi difensiva, che il B sarebbe venuto a conoscenza del procedimento, e quindi della sentenza di condanna fondante il titolo esecutivo soltanto allorché venne arrestato in Romania in esecuzione del MAE.

Tali essendo gli elementi segnalati a supporto dell'istanza (di un ulteriore profilo discusso, peraltro riguardante la verifica sulla tempestività del presente ricorso, si tratterà infra), come già detto essi sono tutti materialmente corrispondenti alle risultanze degli atti.

L'istanza risulta senz'altro fondata.

Non è controverso che alla vicenda processuale vada applicato l'art. 175 cpp nella relativa formulazione anteriore alla L. 67 del 2014, essendosi proceduto nel caso secondo la disciplina della contumacia.

In tal senso le Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014 Rv. 259992 hanno stabilito che, mentre l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625-ter cpp, si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cpp., come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma 2, cpp nel testo previgente.

Si riportano pertanto i commi 1 e 2 dell'art. 175 cpp in quella stesura:

175. Restituzione nel termine. - 1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

Su tale previsione sono intervenute le Sez. U, con la Sentenza n. 28912 del 28/02/2019 Rv. 275716, stabilendo il seguente principio di diritto:

Ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Di detto principio, nel caso qui in esame, non rileva la seconda parte, essendo dimostrato per tabulas - si è visto - che a B non era stato notificato validamente neppure l'avviso ex art. 415 bis cpp, consegnato a mani del fratello, senza che l'imputato avesse mai eletto/dichiarato domicilio né ne fosse mai stato richiesto, il che rendeva necessaria la notifica a mani proprie dell'atto.

E dunque i passaggi processuali passati in rassegna implicano

o             per un verso una situazione qualificabile per quanto da ultimo rilevato, al di sotto della soglia di conoscenza del procedimento discussa in quel conflitto ermeneutico risolto dalle SS.UU.

o             per l'altro la convergenza nell'attestare che il B non ebbe mai effettiva  conoscenza della vocatio in judicium

ciò rispetto ad un presupposto allegato dalla parte, su cui la prova contraria della mancata effettiva conoscenza incombe sulll'AG che procede (v. i principi recepiti dalla pronuncia Corte EDU, 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, e così articolati nella sentenza S.U. 36848/2014 i.e che la disciplina della restituzione in termini applicabile al caso ha introdotto

•             il diritto incondizionato alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza resa in contumacia;

•             la possibilità di negarlo solo in caso di prova positiva della conoscenza "effettiva" del procedimento o del provvedimento).

Nella memoria difensiva è pure discusso e va perciò esaminato in questa sede, un ulteriore profilo, menzionato nell'ordinanza della Corte d'Appello dd. 21/12/2022 con cui era stata ritenuta inammissibile l'istanza proposta dal B, volta ad ottenere la rescissione del giudicato in relazione al medesimo titolo oggetto del presente incidente di esecuzione.

Nel vero quella decisione venne fondata sul principio di cui poc'anzi, stabilito dalle Sez. U, Sentenza n. 36848 del 17/07/2014 Rv. 259992, in ordine alla non applicabilità della rescissione del giudicato prevista dagli artt. 625 ter e 629 bis cpp ai fatti, come quello di cui si verte, in cui si applica l'art. 175 cp nel testo ante L. 67/2014.

Ad abundantiam la CdA aveva peraltro rimarcato la ritenuta tardività dell'istanza (da presentarsi a pena di decadenza entro 30 giorni), a tal fine valorizzando l'avvenuta notifica, il 16/12/2020 dell'ordine di esecuzione a mezzo rogatoria all'avv. TMA di ** , indicata negli atti di quel Tribunale Romeno come "autorizzata al ritiro atti da parte di B lonut Alin, in base ad una procura allegata.

La difesa, in proposito

o             sottolinea che (come in effetti è riscontrabile dagli atti v. doc. 13 doc. dif) detta procura al legale romeno indica espressamente che essa non contiene nessuna firma del cliente, inoltre allegando la ricevuta dell'onorario corrisposto all'avv. T dal fratello dell'imputato BO

o             deduce da ciò che, al più sarebbe stato quest'ultimo a investire il legale romeno, non essendovi per contro prova che l'imputato avrebbe rilasciato una procura, né tantomeno che egli sarebbe stato poi informato degli atti in oggetto

o             documenta, producendo copia delle relative buste paga che in quel periodo (2/12/2020- 19/01/2021) l'imputato, come già in periodi precedenti negli anni passati, si trovava in Australia ove prestava attività lavorativa

o             produce altresì dichiarazione resa ad un notaio e con traduzione asseverata, da BM, nonna dell'imputato nella quale costei dichiara:

"Nel contesto in cui mio nipote è stato perquisito dagli organi di polizia a fine 2020, al fine di consegnarlo alcuni documenti, non essendo stato trovato, ho ricevuto il suggerimento di rivolgermi ad un avvocato per ricevere tali documenti. Dico che non sapevo in quale zona dell'Australia si trova il suddetto BIA, né il contenuto della corrispondenza che doveva essere ritirata presso la sede del Tribunale di RV, contea di V. Così, ho provveduto a contattare l'avvocato TA per chiederle di ritirare la corrispondenza. Conoscevo la signora avvocato perché rappresentava gli interessi di un altro familiare, motivo per cui mi sono rivolta a lei, senza darle alcuna procura in merito alla raccolta della corrispondenza indirizzata al destinatario BIA, Mio nipote, BIA, non è mai entrato in possesso della corrispondenza, per essere andato in Australia e non poteva rientrare a causa del lockdown dovuto al Covid 19 e non avevo il suo contatto telefonico."

Si ritiene che - anche al di là delle circostanze di fatto ritenute dalla difesa ostative a ravvisare in quella notifica dell'ordine di esecuzione la prova che l'imputato ne fosse stato mai reso effettivamente edotto - difettino i presupposti in fatto ed in diritto per ritenere accertato che da quella notifica (né in seguito, fino all'avvenuta estradizione del B in Italia) fosse validamente iniziato a decorrere il termine di trenta giorni per presentare istanza di restituzione in termini.

A prescindere dalle procedure vigenti in Romania, è ineludibile che quella notifica ad un legale semplicemente incaricato di "ritirare degli atti", giusta una procura di cui addirittura difetta per tabulas la prova che B la avesse personalmente rilasciata (visto che manca della sottoscrizione), neppure accompagnata da alcun elemento dimostrativo se e quando in seguito l'avv. T in oggetto avesse effettivamente consegnato all'interessato gli atti in oggetto (il che, in ogni modo, quand'anche avvenuto avrebbe riguardato i rapporti tra un avvocato rumeno ed il cliente, che è tutt'altro da una notifica formale) non può fondare un accertamento della decadenza dal presentare l'istanza entro 30 giorni da quella notifica.

Decadenza che - vale la pena di rammentarlo - presuppone la prova che la parte che ne venga sanzionata abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto e siano decorsi 30 giorni da quella data.

Dunque, a prescindere della dichiarazione della nonna del B e della documentazione indicante che durante tutto quel periodo l'imputato lavorava in Australia, ciò che rileva è il difetto di prova positiva dell'assunto fondante una tale decadenza, dicesi la mancanza di elementi certi e verificabili di qualsiasi tipo che lo supportino.

Non essendovi cioè motivo per poter si sostenere che quell'atto fosse stato notificato, seppure a mezzo rogatoria, nel rispetto di formalità qualificabili equipollenti ad un notifica a mano propria, ovvero tali da fornire comunque prova certa e verificata dell'avvenuta conoscenza, da parte di B, del titolo esecutivo e quindi della sentenza in esso menzionata, nonché della data in cui ciò sia avvenuto e da cui si assuma decorrere il termine stabilito a pena di decadenza.

D'altra parte milita nello stesso senso l'espressa previsione contenuta nell'art. 175 comma 2 bis cpp (tuttora in vigore per la restituzione in termini legata all'assenza) giusta cui "in caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato".

Tale previsione, di evidente diretta attinenza al caso in esame, sembra chiudere il cerchio nel senso che l'imputato ha tempestivamente presentato l'istanza di cui si verte, non solo in carenza di prova certa di una di lui precedente effettiva conoscenza del provvedimento ma, in aggiunta, essendo previsto che se - come avvenuto con B - la persona è estradata dall'Estero, la data di consegna rappresenta il momento, per così dire tipizzato, per far decorrere il termine di cui si verte.

Va pertanto dichiarata la non esecutività della Sentenza Tribunale di Trieste 05/10/2015 irrevocabile 4/10/2016, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, compresa la restituzione in termini del ricorrente per proporre appello avverso la predetta sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 670 c.p.p. in rel all'art. 175 cpp nel testo vigente ante L. 67/2014 in accoglimento dell'incidente di esecuzione

·                    DICHIARA la non esecutività della Sentenza Tribunale di Trieste 05/10/2015 irrevocabile 4/10/2016, pronunciata in contumacia nei confronti di BIA, nato  **/1991 a  ** (Romania ) attualmente detenuto c/o Casa Circondariale di Roma - Regina Coeli

·                    SOSPENDE l'esecuzione del titolo esecutivo dato dalla predetta sentenza;

·                    ORDINA l'immediata rimessione in libertà di BIA, nato **/1991 se non detenuto per altra causa

·                    DISPONE la rinnovazione della notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza Tribunale di Trieste 05/10/2015, irrevocabile 4/10/2016 c/o il domicilio eletto c/o studio avv. Vittorio Pesavento del Foro di Torino

·                    RESTITUISCE BIA ** nel termine per proporre appello nei confronti della predetta sentenza

·                    MANDA alla Cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al ricorrente, al PM, ai difensori avv. Pesavento del foro di Torino e Canestrini del foro di Rovereto (TN), nonché alla Direzione della Casa Circondariale di Roma - Regina Coli e le altre comunicazioni di rito.

Trieste, 23 gennaio 2023

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

dott. Giorgio Nicoli