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Ritardo tra guida e alcoltest (Cass., 24206/15)

5 giugno 2015, Cassazione penale

Il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico (etilometro) rende necessario verificare la presenza di altri elementi indiziari.

Corte di Cassazione

sez. IV Penale, sentenza 4 marzo ? 5 giugno 2015, n. 24206

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha riformato la condanna pronunciata nei confronti di M.M. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. b), 2bis e 2 sexies C.d.S., unicamente nella parte in cui aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, che revocava.
Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, il M. era stato sottoposto a test etilometrico dopo che intorno alle ore 3,00 era stato coinvolto in un sinistro stradale mentre si trovava alla guida di un'autovettura. Era stato accertato un tasso alcolico pari, nelle due prove, rispettivamente a 1,08 g/I e a 1,05 g/I. La Corte di Appello rigettava in particolare la doglianza difensiva che faceva perno sul lasso temporale intercorso tra il momento dell'incidente e le rilevazioni dei tasso alcolemico, circa un'ora e mezzo, ritenendo che esso fosse irrilevante stante la sua inevitabilità.
2. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. G.D.P..
2.1. Con un primo motivo deduce vizio motivazionale e violazione di legge. La Corte di Appello esibisce una motivazione manifestamente illogica laddove afferma l'irrilevanza dei lasso di tempo intercorrente tra l'azione di guida e l'esecuzione dei test alcolimetrici; assume che sarebbe in contrasto con l'art. 25 Cost., per violazione del principio di tassatività, una interpretazione della norma incriminatrice che non ne permetta la definizione in termini tali da non lasciare dubbi in merito alla configurabilità del reato.
Ad avviso dell'esponente, l'esigenza di tassatività impone che lo stato di ebbrezza debba esistere al momento della guida del veicolo e che non possa ritenersi quando l'accertamento non sia contestuale alla commissione dei reato.
Inoltre, poiché la legge non prescrive i termini temporali entro i quali effettuare il test, ove si ritenesse diversamente da quanto sostenuto dall'esponente, si attribuirebbe una discrezionalità assoluta all'operante; discrezionalità che, anche in ragione dei diversi fattori individuali incidenti sull'assorbimento dell'alcool, condurrebbe a esiti diversi pur in presenza dell'assunzione della medesima quantità di alcol.
Se ne deduce che "una lettura costituzionalmente orientata non può prescindere dal fissare un limite temporale entro il quale l'accertamento deve essere effettuato".
Si censura poi la sentenza impugnata perché avrebbe disatteso l'ipotesi difensiva, per la quale il M. al momento dei sinistro non aveva un tasso superiore a 0,8 g/I, senza tener conto della cd. 'curva alcolemica' e non spiegherebbe i motivi per i quali ha ritenuto di disattendere le conclusioni dei dr. Lodi, consulente tecnico dell'imputato.
2.2. Con un secondo motivo lamenta che la Corte di Appello non abbia disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 175 cod. pen.

Considerato in diritto

3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, esso appare sovrapporre due piani ben distinti, quello dei lineamenti della fattispecie tipica e quello dell'accertamento del reato.

Riguardo al primo, non vi è alcun dubbio che il reato che qui occupa risulti integrato solo quando il soggetto sia stato alla guida in stato di ebbrezza, con varianti sanzionatorie corrispondenti alla differente entità di tale stato.

Sul piano probatorio, in ipotesi l'accertamento della sussistenza dei reato può essere realizzato mediante i più diversi elementi di prova, se ritualmente acquisiti, non vigendo nell'attuale sistema processuaIpenai istico un regime di prova legale ed essendo riconosciuto il principio dei libero convincimento dei giudice.

Pertanto, il periodo di tempo che può intercorrere tra l'ultimo momento in cui la persona è stata alla guida e quello dell'accertamento del tasso alcolemico non rifluisce sulla fisionomia dei reato bensì su quello della dimostrazione processuale della sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica da sostanze alcoliche in concomitanza dell'azione di guida. Per tale motivo non è neppure da ipotizzare una violazione dei principio di tassatività, giacché la fattispecie tipica è del tutto determinata; né si rinvengono spazi di discrezionalità degli organi accertatori che incidano sulla sussistenza del reato, essendo chiamata in causa sempre e solo l'attitudine probatoria di quanto dagli stessi operato.


3.2. Fatta tale puntualizzazione, vale rammentare che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione dei test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità dei rilevamento alcolemico (Sez. 4, n. 13999 dei 11/03/2014 - dep. 25/03/2014, Pittiani, Rv. 259694); e tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione del test alcolemico rende necessario, verificare, ai fini della sussunzione dei fatto in una delle due ipotesi di cui all'art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari (Sez. 4, n. 47298 del 11/11/2014 - dep. 17/11/2014, Ciminari, Rv. 261573).

Quest'ultima affermazione è senz'altro condivisibile in linea di massima ma non se la si intenda come indicatrice di una sorta di aritmetica delle prove: come se, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall'atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), fosse necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di 'prova sufficiente' dell'accusa.

Va infatti tenuto conto anche della distribuzione degli oneri probatori. Non v'è alcun dubbio che l'accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avvenuta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell'illecito (fermo restando che nella realtà della dialettica processuale, oggetto di prova è solo ciò che risulta controverso).

Ma tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall'esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento. La presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell'accertamento non può che concretizzarsi ad opera dell'imputato, al quale compete di dare dimostrazione, ad esempio, di aver assunto bevande alcoliche successivamente alla cessazione della guida; di essere portatore di patologie che alterano il metabolismo dell'alcol; di un difetto degli strumenti di misurazione utilizzati dagli accertatori e così seguitando.

Anche l'incidenza della cd. curva alcolimetrica - prescindendo dalla valutazione dei suoi fondamenti scientifici - non può essere predicata in astratto, perché va concretamente dimostrato che, per aver assunto la sostanza alcolica in assoluta prossimità al momento dell'accertamento o per altra ragione, il tasso esibito dalla misurazione strumentale eseguita a distanza di tempo non rappresenta la condizione organica del momento in cui si era ancora alla guida

.Ne risulta il seguente principio di diritto: "in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato; a tale riguardo non è sufficiente il solo lasso temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e il momento dell'accertamento".

3.3. Ne consegue da un verso l'infondatezza delle prospettazioni teoriche provenienti dal ricorrente; e per altro la genericità delle sue doglianze, non rappresentative di concrete evenienze in grado di privare di valenza dimostrativa l'accertamento strumentale. Resta solo da aggiungere che non vi è alcuna lacuna motivazionale riguardo al contributo offerto dal Lodi, considerate le fondamenta sulle quali la Corte distrettuale ha eretto il proprio giudizio. Mentre la decisività di quello non è stata dimostrata in questa sede, essendosi limitato il ricorrente ad allegare che per l'esperto il tasso alcolemico era inferiore a 0,8 g/I, senza esplicitare le ragioni poste a sostegno di una simile conclusione.

3.4. La concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale non è obbligo che gravi sul giudice e deve quindi formare oggetto di esplicita domanda, con indicazione delle circostanze che vale a giustificarla. In mancanza di tale esplicita richiesta in appello, come nella specie, non può essere dedotta in Cassazione la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.