I richiedenti asilo in Italia rischiano di subire trattamenti inumani e degradanti, con la privazione dei loro bisogni primari più importanti, come un riparo, cibo e acqua corrente.
L'Italia soffre di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza tali da ammontare a trattamenti inumani e degradanti e da giustificare, in deroga al principio di reciproca fiducia tra gli Stati Membri, il divieto di trasferimento in Italia di un richiedente asilo ai sensi dell'articolo 3.2 del Regolamento Dublino.
Un cittadino straniero corre un rischio reale di finire in una situazione contraria all'articolo 3 della CEDU e all'articolo 4 della Carta dell'UE quando viene trasferito in Italia, paese di ingresso nell'UE: i cittadini stranieri, se consegnati all'Italia, possono finire in una situazione di privazione materiale di vasta portata al momento del trasferimento in Italia, che impedisce loro di soddisfare i più importanti bisogni primari, come riparo, cibo e acqua corrente.
(traduzione automatica non ufficiale, originale qui)
Consiglio di Stato
SEZIONE
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sentenza 202207368/1/V1
ECLI:NL:RVS:2023:1654
Data della decisione: 26 aprile 2023
Sentenza sul ricorso di:
[il cittadino straniero],
ricorrente,
avverso la sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aia, sede di Utrecht, del 21 dicembre 2022, nella causa n. NL22.24285, nel procedimento tra:
il cittadino straniero **
e
il Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza.
Procedimento
Con decisione del 28 novembre 2022, il Segretario di Stato non ha preso in considerazione la richiesta del cittadino straniero di concedergli un permesso di soggiorno temporaneo per asilo.
Con sentenza del 21 dicembre 2022, il tribunale ha respinto il ricorso dello straniero contro tale decisione in quanto infondato.
Il cittadino straniero ha presentato appello contro questa sentenza.
Il Segretario di Stato ha presentato un ulteriore documento su sua richiesta.
La Divisione ha ascoltato il caso, contemporaneamente al caso n. 202300521/1/V1, in un'udienza del 30 marzo 2023, in cui sono comparsi lo straniero, rappresentato dall'avvocato J.W.F. Menick di Amsterdam, e il Segretario di Stato, rappresentato dall'avvocato D.P.A. van Laarhoven.
Considerazioni
Introduzione
1. Il cittadino straniero dichiara di avere la cittadinanza eritrea e di essere nato il [data di nascita] 2006. È entrato nell'Unione europea attraverso l'Italia il 28 gennaio 2022 e ha presentato una domanda di asilo nei Paesi Bassi il 1° marzo 2022. Il Segretario di Stato non ha preso in considerazione la domanda con decisione del 28 novembre 2022 (di seguito: la decisione di trasferimento) perché l'Italia è responsabile del trattamento della domanda ai sensi del regolamento di Dublino.
1.1. La presente sentenza verte sulla questione se il Sottosegretario di Stato abbia correttamente valutato la domanda sulla base della data di nascita registrata in Italia, ossia [data di nascita] 2004, come maggiore età dello straniero (punto 3-3.2).
Questa sentenza riguarda anche la questione se il Segretario di Stato abbia correttamente ritenuto che lo straniero non corresse un rischio reale di finire in una situazione contraria all'articolo 3 della CEDU e all'articolo 4 della Carta dell'UE se fosse stato trasferito in Italia (punto 4-4.4). Nel rispondere a questa domanda, la Divisione prenderà in considerazione la "circolare" delle autorità italiane del 5 dicembre 2022 e la successiva comunicazione, anche se lo straniero l'ha invocata solo dopo la sentenza del tribunale. La Divisione lo fa per ragioni di unità giuridica, di sviluppo giuridico, di tutela giuridica in senso generale e per il valore di attualità della sentenza per la gestione dei casi Dublino di stranieri che invocano la suddetta comunicazione delle autorità italiane. Il presente esame è limitato, in considerazione degli articoli 8:65(1) e 8:69(1) della legge generale sul diritto amministrativo, al momento della chiusura dell'udienza dinanzi alla Divisione il 30 marzo 2023 (cfr. la sentenza della Divisione del 19 giugno 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2017, al punto 2.3). La Divisione non prenderà quindi in considerazione lo stato di emergenza dichiarato dalle autorità italiane l'11 aprile 2023.
Sentenza della Corte
2. Facendo riferimento al principio di fiducia interstatale, la Corte ha ritenuto che il segretario di Stato avesse ragione a presumere la maggiore età del cittadino straniero. A tal fine, la Corte ha ritenuto che lo straniero non avesse reso plausibile, con il certificato di battesimo che aveva presentato, l'unico documento che aveva presentato, che la data di nascita registrata in Italia fosse errata. Il tribunale ha ritenuto significativo, a questo proposito, che il certificato di battesimo non fosse un documento di identificazione ai sensi dell'articolo C1/4.3 del Vc 2000, e che lo straniero non potesse utilizzarlo per comprovare la sua presunta minorità.
2.1. La Corte distrettuale ha inoltre ritenuto che il Segretario di Stato fosse generalmente legittimato a invocare il principio di fiducia interstatale nei confronti dell'Italia e che il cittadino straniero non avesse reso plausibile, con le sue affermazioni sulla scarsa accoglienza in Italia e il suo riferimento al rapporto AIDA del 20 maggio 2022, che tale premessa non si applicasse a lui. Il tribunale ha sottolineato che se il cittadino straniero avesse avuto problemi con la procedura di asilo o con le condizioni di accoglienza in Italia, avrebbe potuto presentare un reclamo alle autorità competenti.
Registrazione della data di nascita in Italia
3. Il cittadino straniero lamenta, nella prima doglianza, che il tribunale ha errato nel ritenere che il Segretario di Stato avesse ragione a basarsi sulla data di nascita registrata in Italia. Secondo il cittadino straniero, il tribunale non ha riconosciuto che un conoscente aveva fornito alle autorità italiane una data di nascita errata per lui e che aveva fornito un inizio di prova con il certificato di battesimo originale che [data di nascita] 2006 era la sua data di nascita.
3.1. Il tribunale ha correttamente ritenuto che, alla luce del principio della fiducia interstatale, il Segretario di Stato era in linea di principio autorizzato a presumere che la registrazione della data di nascita in Italia fosse stata accuratamente effettuata, e che spettava al cittadino straniero rendere plausibile che tale registrazione fosse errata. All'udienza dinanzi alla Divisione, lo straniero ha fatto riferimento alla decisione della Divisione del 26 novembre 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2659, punto 4, da cui si evince che uno straniero può anche rendere plausibile con documenti indicativi che una data di nascita registrata in un altro Stato membro sia errata. La Corte distrettuale non ha riconosciuto che il ragionamento del Segretario di Stato, riportato al punto 2 della presente sentenza, non giustificava adeguatamente il fatto che il cittadino straniero non fosse riuscito a farlo con il certificato di battesimo che aveva presentato. Nella sua valutazione, il Segretario di Stato non ha preso in considerazione il contenuto del certificato di battesimo presentato, limitandosi ad affermare che il certificato di battesimo non poteva valere come documento autentico e identificativo, in quanto non era stato rilasciato dalle autorità eritree e non era corredato di fotografia del passaporto. La Divisione ritiene inoltre significativo che il Segretario di Stato abbia dichiarato all'udienza davanti alla Divisione di aver fatto esaminare l'autenticità del certificato di battesimo originale dal Bureau Documents, ma di aver preso la decisione del 28 novembre 2022 senza attendere il risultato di tale esame. La dichiarazione del Segretario di Stato all'udienza, secondo cui il Bureau Documents ha concluso nella dichiarazione di indagine del 30 novembre 2022 che il certificato di battesimo era con ogni probabilità falso, non elimina la mancanza di cura e di motivazione della decisione del 28 novembre 2022, se non altro perché questo risultato dell'indagine non è presente nel fascicolo a disposizione della Divisione.
3.2. La doglianza è accolta.
Violazione dell'articolo 3 della CEDU e dell'articolo 4 della Carta UE
4. Con la seconda e la quarta doglianza, integrate in sede di udienza presso la Divisione, il cittadino straniero lamenta che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che il Segretario di Stato fosse ancora giustificato a fare affidamento sul principio di fiducia interstatale nei confronti dell'Italia. Il cittadino straniero ha sostenuto di aver reso plausibile il rischio concreto di essere trattato in modo contrario all'articolo 3 della CEDU e all'articolo 4 della Carta dell'UE se fosse stato trasferito in Italia, e in questo contesto ha fatto riferimento alla circolare del 5 dicembre 2022 e alla successiva segnalazione delle autorità italiane, da cui si evinceva, a suo dire, che l'Italia non poteva offrire accoglienza al momento. Il cittadino straniero ha sostenuto che il Segretario di Stato era quindi obbligato a includerlo nella procedura nazionale di asilo.
Il principio di fiducia interstatale
4.1. Nel valutare quale sia lo Stato membro competente, in base ai criteri applicabili, per l'esame di una domanda di asilo presentata da un cittadino straniero a uno degli Stati membri, il Segretario di Stato parte dalla presunzione che il trattamento di un cittadino straniero nello Stato membro richiesto sia conforme alle disposizioni della Carta dell'UE, della Convenzione sui rifugiati e della CEDU (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2019, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218, punti 80 e 81). Tale presunzione è confutabile (cfr. la stessa sentenza, punti 83-85) e spetta allo straniero farlo. A tal fine, può presentare informazioni oggettive sul funzionamento del sistema di asilo dello Stato membro richiesto e può esporre fatti o fare dichiarazioni sulle sue esperienze nello Stato membro richiesto che forniscano indizi sul fatto che la procedura di asilo e/o le condizioni di accoglienza in tale Stato membro contengano errori sistemici. In effetti, questa norma di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di Dublino costituisce un'eccezione al principio di fiducia interstatale, che consente allo Stato membro richiedente di presumere che il trattamento dello straniero nello Stato membro richiesto sia conforme alle disposizioni della Carta dell'UE, della Convenzione sui rifugiati e della CEDU.
4.1.1. Se lo straniero sostiene, con riferimento a informazioni oggettive, che il Sottosegretario di Stato non può più fare affidamento sulla presunzione che lo Stato membro richiesto rispetterà i suoi obblighi internazionali, spetta al Sottosegretario di Stato giustificare che può ancora fare affidamento su tale presunzione (cfr. sentenza della Corte del 16 febbraio 2017, C.K., ECLI:EU:C:2017:127, punti 75-77).
4.1.2. Il Segretario di Stato può farlo contestando, con motivazioni, i fatti desunti dal cittadino straniero dalle informazioni oggettive o spiegando, con motivazioni, perché giunge a una diversa valutazione dei fatti addotti dal cittadino straniero sulla base delle informazioni oggettive presentate. Nella misura in cui non vi siano differenze tra il cittadino straniero e il Segretario di Stato nella valutazione delle informazioni oggettive, il Segretario di Stato può inoltre motivare perché le carenze sistemiche nella procedura di asilo e/o nelle condizioni di accoglienza nello Stato membro richiesto non sono fondamentali o, se lo sono, tali carenze non raggiungono la soglia di gravità particolarmente elevata ai sensi della sentenza Jawo, punti 91-93.
4.1.3. Se, per il momento, il Sottosegretario di Stato non fornisce valide ragioni per giustificare il fatto che è ancora autorizzato a fare affidamento sulla presunzione e non vuole attirare su di sé la domanda di asilo, è obbligato a svolgere ulteriori indagini nello Stato membro richiesto (cfr. sentenza CEDU del 21 gennaio 2011, M.S.S. contro Belgio e Grecia, ECLI:CE:ECHR:2011:0121JUD003069609, paragrafo 359).
La situazione dell'accoglienza in Italia
4.2. Con una "circolare" del 5 dicembre 2022, le autorità italiane hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l'Italia per improvvisi motivi tecnici legati alla mancanza di strutture di accoglienza. La circolare fa eccezione per i minori non accompagnati che possono essere ricongiunti alla famiglia. Nella circolare del 7 dicembre 2022, le autorità italiane hanno spiegato che la necessità di sospendere i trasferimenti deriva dall'elevato afflusso di richiedenti asilo. Il Segretario di Stato ha fornito una panoramica delle comunicazioni tra Paesi Bassi e Italia avvenute dopo le "lettere circolari". Ne consegue che le stesse autorità italiane hanno successivamente sospeso o annullato i trasferimenti Dublino per il dicembre 2022, informando che il 9 gennaio 2023 sarebbe stata presa una decisione sulla ripresa dei trasferimenti nel gennaio 2023. Il 4 gennaio 2023, le autorità italiane hanno annunciato che la carenza di strutture di accoglienza persisteva e hanno chiesto agli Stati membri dell'UE di annullare tutti i trasferimenti previsti per gennaio 2023 e di programmarli per febbraio 2023, sperando che la situazione sarebbe migliorata per allora. Il 27 gennaio 2023, le autorità italiane hanno ancora chiesto agli Stati membri dell'UE di annullare i trasferimenti verso l'Italia nella prima settimana di febbraio 2023 e il 7 febbraio 2023 hanno nuovamente richiesto una sospensione di una settimana. All'udienza, il Segretario di Stato, interpellato, ha dichiarato di non aver ricevuto ulteriori informazioni dall'Italia dopo il 7 febbraio 2023.
Giudizio della Divisione
4.3. Dalle relazioni delle autorità italiane presentate dal cittadino straniero è emerso che, a causa dell'elevato afflusso di richiedenti asilo, vi era una carenza di strutture di accoglienza disponibili in Italia, che aveva indotto le autorità italiane a chiedere agli Stati membri dell'UE di sospendere temporaneamente i trasferimenti verso l'Italia. In questo modo, il cittadino straniero ha presentato informazioni oggettive che forniscono prove a sostegno della tesi che le strutture di accoglienza in Italia contengono errori sistemici e che il Segretario di Stato non dovrebbe più fare affidamento sulla presunzione che l'Italia rispetti i suoi obblighi internazionali.
4.3.1. Il Sottosegretario di Stato ha poi sostenuto che può ancora basarsi sulla presunzione che l'Italia si conformerà ai suoi obblighi internazionali, perché dalla "circolare" del 5 dicembre 2022 e dalla successiva relazione delle autorità italiane non si evince che non ci sia accoglienza disponibile in Italia, ma solo che le strutture di accoglienza sono sotto pressione. Il Sottosegretario di Stato ha inoltre ritenuto che la circostanza che le autorità italiane avessero richiesto la sospensione temporanea dei trasferimenti verso l'Italia costituisse un ostacolo temporaneo e di fatto al trasferimento che non rendeva illegittima la determinazione di uno Stato membro come responsabile.
4.3.2. La Divisione non segue il Segretario di Stato in questa argomentazione. Sebbene da tali relazioni risulti che le autorità italiane intendono riprendere i trasferimenti in un determinato momento, non è possibile, data anche la mancanza di informazioni dal 7 febbraio 2023, determinare quando la mancanza di strutture di accoglienza sarà risolta e i trasferimenti verso l'Italia potranno essere ripresi. La Divisione deduce dalle relazioni delle autorità italiane che non ci sono strutture di accoglienza disponibili per i richiedenti Dublino in Italia. Sebbene da quanto sopra non derivi automaticamente, secondo la Divisione, che le autorità italiane siano indifferenti alla situazione dei cittadini stranieri, vi è quindi il rischio concreto che, al di là della loro volontà e delle loro scelte, i cittadini stranieri finiscano, al momento del trasferimento in Italia, in una situazione di privazione materiale di vasta portata, come indicato nel paragrafo 92 della sentenza Jawo, che impedisce loro di soddisfare i più importanti bisogni primari, come un alloggio, cibo e acqua corrente.
4.3.3. Poiché il Sottosegretario di Stato non è ancora riuscito a fornire valide ragioni per giustificare la possibilità di ritenere che l'Italia rispetterà i suoi obblighi internazionali, è obbligato, alla luce del quadro di valutazione esposto nei paragrafi da 4.1 a 4.1.3, a condurre ulteriori indagini in Italia. Poiché le stesse autorità italiane hanno indicato, con le relazioni sopra citate, che i trasferimenti in Italia non sono possibili a causa della mancanza di strutture di accoglienza, con questo stato di cose un'ulteriore indagine sulla situazione dell'accoglienza in Italia da parte del Segretario di Stato non ha senso. La Divisione conclude pertanto che, in queste circostanze, il principio della fiducia interstatale non può essere applicato all'Italia e che la decisione di trasferimento presa dal Segretario di Stato nei confronti del cittadino straniero è illegittima.
4.4. Le doglianze sono accolte.
Conclusione
5. L'appello è fondato. La sentenza della corte distrettuale è annullata. Non è necessario discutere quanto ulteriormente presentato dallo straniero. Il ricorso è fondato e la decisione del 28 novembre 2022 è annullata. Il Segretario di Stato deve pagare le spese del procedimento.
Decisione
La Divisione di diritto amministrativo del Consiglio di Stato:
I. dichiara il ricorso fondato;
II. annulla la sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aia, sede di Utrecht, del 21 dicembre 2022 nella causa n. NL22.24285;
III. dichiara il ricorso fondato.
IV. annulla la decisione del 28 novembre 2022, [numero V];
V. condanna il Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza a rimborsare al cittadino straniero le spese sostenute in relazione al ricorso e all'appello, per un importo di 3.348,00 euro, da attribuire interamente all'assistenza legale fornita da un terzo a titolo professionale.
Così stabilito da H.G. Sevenster, presidente, E. Steendijk e M. Soffers, membri, alla presenza di M.M. Mercelina, cancelliere.
w.g. Sevenster
presidente
M.M. Mercelina
Cancelliere
Consegnato in seduta pubblica il 26 aprile 2023
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