Nel caso di ritardato adempimento d?una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all?epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all?importo del credito rivalutato anno per anno.
l credito scaturente da un fatto illecito ed avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Tale obbligazione, pur essendo il suo debitore in mora dal giorno dell?illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.), sfugge alle previsioni codicistiche in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1194, 1224, 1282 c.c.).Ciò non vuol dire che la mora nell?adempimento d?una obbligazione di valore sia senza conseguenze. Per effetto della mora debendi, infatti, il creditore di una obbligazione di valore perde la possibilità di investire proficuamente, e ricavarne così un lucro finanziario, la somma dovutagli a titolo di risarcimento.Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare una obbligazione di valore quale è quella di risarcire il danno aquiliano, se procede alla aestimatio in moneta relativa all?epoca del sinistro, deve poi compiere due ulteriori operazioni:
(a) rivalutare il credito risarcitorio al momento della liquidazione (ovvero liquidarlo direttamente in moneta attuale); tale operazione serve a ricostituire il patrimonio della vittima nella consistenza che aveva prima del fatto illecito;
(b) tenere conto dell?ulteriore danno da ritardato adempimento, o mora debendi: ed a tal riguardo, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712, il giudice di merito può liquidare il relativo pregiudizio applicando un saggio di interesse (non necessariamente quello legale, ma un saggio scelto in via equitativa caso per caso, per tenere conto delle specificità della fattispecie) sul credito devalutato all?epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, oppure rivalutato in base ad un indice medio tra quello dell?epoca del fatto e quello dell?epoca della liquidazione (ovviamente sempre pari ad "1", salvo che non si debba stimare il danno in moneta di un?epoca anteriore rispetto a quella in cui si compie l?operazione di liquidazione).
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 23 marzo ? 6 ottobre 2016, n. 19987
Ssvolgimento del processo
1. Nel 1994 la società Aren 87 s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Latina la Banca di Roma (che in seguito muterà ragione sociale in Unicredit, e come tale sarà d?ora innanzi indicata), esponendo che:
-) gestiva un negozio di abbigliamento a [?];
-) il (omissis) il negozio era stato allagato da acqua proveniente dai locali della banca;
-) l?allagamento aveva danneggiato la struttura e le merci, e provocato un danno da mancato guadagno;
-) l?allagamento era stato causato da un difetto di manutenzione dell?immobile di proprietà della banca.
Chiese perciò la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
2. La Unicredit si costituì eccependo che l?allagamento doveva ritenersi dovuto al caso il fortuito, costituito da una eccezionale pioggia abbattutasi sulla città di XXXXXX. Chiamò comunque in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Generali s.p.a., alla quale chiese di essere garantita in caso di accoglimento della domanda principale.
La Generali si costituì negando l?operatività del contratto.
3. Il Tribunale di Latina con sentenza 14.6.2002 n. 1461 accolse la domanda principale e rigettò quella di garanzia.
4. La Corte d?appello di Roma con sentenza 7.9.2004 riformò la decisione e rigettò la domanda attorea, ritenendo che l?allagamento fosse dovuto ad un evento meteorologico di inusitata intensità, che colpì tutta la città di [?].
5. Questa Corte, con sentenza 30.9.2008 n. 24326, cassò con rinvio la sentenza d?appello, ritenendo che la Corte d?appello non avesse adeguatamente motivato la propria decisione. Non, infatti, la sussistenza di un evento atmosferico eccezionale "sulla città di Latina" avrebbe potuto vincere la presunzione di cui all?art. 2051 c.c. a carico della Unicredit, ma solo la prova che proprio l?immobile di proprietà della banca ne era stato colpito.
6. Riassunto il giudizio dalla Aren 87, la Corte d?appello Roma con sentenza 28.2.2013 n. 1182 rigettò il gravame della Unicredit, ritenendo che questa non avesse fornito prove sufficienti a vincere la presunzione di cui all?art. 2051 c.c.: sia perché non aveva provato se anche nel luogo ove si trovava l?immobile le piogge furono eccezionali; sia perché non aveva provato che la rottura del muro e il conseguente allagamento non potesse essere né previsto, né evitato.
Ritenne, infine, non provato che l?evento verificatosi rientrasse tra quelli coperti dalla polizza.
7. La seconda sentenza d?appello è stata impugnata dalla Unicredit con ricorso fondato su sette motivi.
hanno resistito con controricorso la Aren 87 in liquidazione e la Generali.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d?un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell?art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall?art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134).
Si deduce, al riguardo, che la Corte d?appello avrebbe trascurato e/o omesso di valutare una serie di elementi di prova (le perizie di parte, il rapporto dei vigili del fuoco, la denuncia di sinistro) dalle quali risultava l?eccezionalità dell?evento atmosferico che colpì l?immobile di proprietà della Unicredit.
La ricorrente precisa (p. 29 del ricorso) che con tale censura non intende sollecitare una nuova e diversa ricostruzione del fatto, ma censurare "l?omissione nel percorso logico motivazione di elementi decisivi (e) trascurati".
1.2. Il motivo è inammissibile.
La sentenza d?appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l?11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell?art. 360, n. 5, c.p.c..
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma "è denunciabile in cassazione solo l?anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all?esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l?aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione" (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che "l?omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l?omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti".
Nel caso di specie, pertanto, sia che il ricorrente abbia inteso censurare l?omesso esame di elementi istruttori; sia che abbia inteso censurare l?incoerenza ed illogicità della motivazione (derivanti dall?omesso esame di quegli elementi), la doglianza sarebbe comunque inammissibile, in quanto applicando il criterio stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite appena ricordata - la sentenza impugnata non può dirsi priva di motivazione, né quest?ultima è ictu oculi "apparente", "incomprensibile" o "contraddittoria".
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell?art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1905 c.c.); sia dal un vizio di nullità processuale, ai sensi dell?art. 360, n. 4.
Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello ha ritenuto la Unicredit in colpa per aver lasciato aperte le finestre a livello stradale, dalle quali l?acqua sarebbe entrata e provocato l?allagamento.
In realtà, spiega la ricorrente, tutte le prove raccolte e la conformazione stessa dei luoghi dovevano far escludere che l?acqua fosse entrata dalle finestre, perché in realtà rigurgitò dalle fogne attraverso i servizi igienici.
Da ciò trae la conclusione che erronea fu l?affermazione della responsabilità della Unicredit, la quale in nessun modo avrebbe potuto impedire l?evento, nemmeno con la massima diligenza e sorveglianza dell?immobile.
2.2. Il motivo è inammissibile, per due indipendenti ragioni.
La prima ragione è che esso, pur formalmente prospettando la violazione di legge e la nullità del procedimento, di fatto censura la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Stabilire infatti quale sia stata la causa di un allagamento resterà sempre un accertamento in facto, non una valutazione in iure.
La seconda ragione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso è che esso fraintende la ratio decidendi.
La Corte d?appello, infatti, non ha mai affermato che la banca è in colpa perché "lasciò le finestre aperte", ma ha più semplicemente escluso che la banca avesse superato, per mezzo di prove idonee, la presunzione di cui all?art. 2051 c.c., sicché nell?economia delle motivazione il riferimento alle finestre aperte è un mero obiter dictum, non il fondamento della decisione.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Anche col terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell?art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1905 c.c.); sia da un vizio di nullità processuale, ai sensi dell?art. 360, n. 4, c.p.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello avrebbe violato l?art. 2727 c.c., perché dal fatto noto che l?acqua non poteva essere entrata dalle finestre, sarebbe dovuta risalire al fatto che essa provenne dalle fogne, e che dunque l?evento era per la Unicredit imprevedibile e inevitabile.
3.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni indicate al § 2.2.
La Unicredit, infatti, col motivo in esame non censura come erroneo un eventuale sillogismo articolato dalla Corte d?appello, ma si duole che questa non abbia tratto dagli indizi il significato che se ne sarebbe potuto trarre: e dunque formula una tipica censura di merito.
4. Il quarto motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell?art. 360, n. 3, c.p.c..
Si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1905 c.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello, dopo avere rivalutato il credito risarcitorio al momento del pagamento dell?acconto da parte della banca debitrice (2003), ha condannato altresì quest?ultima a pagare alla danneggiata:
(a) il capitale rivalutato, più;
(b) "gli interessi e la rivalutazione" dal giorno del fatto dannoso a quello di deposito della sentenza.
Così decidendo, conclude la ricorrente, la Corte d?appello ha calcolato due volte la rivalutazione.
4.2. Il motivo è fondato.
Il credito scaturente da un fatto illecito ed avente ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano costituisce una obbligazione di valore. Tale obbligazione, pur essendo il suo debitore in mora dal giorno dell?illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, c.c.), sfugge alle previsioni codicistiche in tema di mora nelle obbligazioni pecuniarie (artt. 1194, 1224, 1282 c.c.).
Ciò non vuol dire che la mora nell?adempimento d?una obbligazione di valore sia senza conseguenze. Per effetto della mora debendi, infatti, il creditore di una obbligazione di valore perde la possibilità di investire proficuamente, e ricavarne così un lucro finanziario, la somma dovutagli a titolo di risarcimento.
Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare una obbligazione di valore quale è quella di risarcire il danno aquiliano, se procede alla aestimatio in moneta relativa all?epoca del sinistro, deve poi compiere due ulteriori operazioni:
(a) rivalutare il credito risarcitorio al momento della liquidazione (ovvero liquidarlo direttamente in moneta attuale); tale operazione serve a ricostituire il patrimonio della vittima nella consistenza che aveva prima del fatto illecito;
(b) tenere conto dell?ulteriore danno da ritardato adempimento, o mora debendi: ed a tal riguardo, secondo i noti principi stabiliti da Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712, il giudice di merito può liquidare il relativo pregiudizio applicando un saggio di interesse (non necessariamente quello legale, ma un saggio scelto in via equitativa caso per caso, per tenere conto delle specificità della fattispecie) sul credito devalutato all?epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, oppure rivalutato in base ad un indice medio tra quello dell?epoca del fatto e quello dell?epoca della liquidazione (ovviamente sempre pari ad "1", salvo che non si debba stimare il danno in moneta di un?epoca anteriore rispetto a quella in cui si compie l?operazione di liquidazione).
4.3. In applicazione dei suddetti criteri, nel caso di specie la Corte d?appello avrebbe dunque dovuto:
-) rivalutare il credito risarcitorio all?epoca della liquidazione;
-) detrarre gli acconti pagati dal debitore coi criteri stabiliti da questa Corte (in particolare da Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, Rv. 629791, cui per brevità può in questa sede rinviarsi);
-) calcolare gli interessi compensativi sul credito residuo, via via rivalutato anno per anno;
La sentenza impugnata, per contro:
-) ha liquidato il danno in moneta del 2003;
-) ha condannato poi la debitrice a pagare alla creditrice non solo gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno (ovvero la mora debendi di cui s?è detto sopra) ma anche la "rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del fatto" (così la sentenza, pp. 6 e 7).
In questo modo, tuttavia, la Corte d?appello ha sovrastimato la liquidazione del danno, in quanto confondendo la rivalutazione (che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato) con gli "interessi" (recte, le conseguenze della mora debendi) ha condannato il debitore a pagare una somma rivalutata due volte.
Il credito risarcitorio infatti è stato rivalutato una prima volta dal 1993 (epoca del fatto) al 2003 (epoca di pagamento dell?acconto). Quindi, sulla questa somma già rivalutata, pari ad Euro 231.553,20, la debitrice Unicredit è stata condannata a pagare ancora "la rivalutazione dalla data del fatto".
4.4. La sentenza va dunque cassata, in applicazione del seguente principio di diritto:
Nel caso di ritardato adempimento d?una obbligazione di valore, quale è quella che ha ad oggetto il risarcimento del danno aquiliano, la liquidazione deve avvenire dapprima rivalutando il credito all?epoca della liquidazione (oppure liquidandolo direttamente in moneta attuale), operazione che serve a ricostituire il patrimonio del danneggiato; quindi stimando gli effetti della mora debendi, operazione che può essere compiuta calcolando il rendimento, per ogni anno di mora e ad un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, di un capitale pari all?importo del credito rivalutato anno per anno.
4.5. La ritenuta erroneità della sentenza impugnata non ne rende necessaria la cassazione con rinvio. Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito in base agli elementi di fatto già accertati dalla Corte d?appello, e non in contestazione tra le parti.
Tali elementi di fatto sono:
- la data dell?illecito (2.10.1993);
- l?importo del danno espresso in moneta del 1993 (Euro 231.964);
- l?importo dell?acconto pagato dalla debitrice (Euro 70.000);
- la data di pagamento dell?acconto (20.3.2003);
- il saggio di interessi ritenuto equo nel caso di specie (quello legale).
Sulla base di questi elementi, la aestimatio e la taxatio del credito risarcitorio devono avvenire in primo luogo sottraendo l?acconto (Euro 70.000) dal credito risarcitorio dopo avere reso omogenee l?una e l?altra somma, rivalutandole alla data della liquidazione.
4.6. Alla data odierna (23.3.2016) la somma di 231.964 Euro del 1993 equivale a Euro 367.430,98 (coefficiente FOI-Istat pari a 1,624).
Alla stessa data, la somma di Euro 70.000 del 2003 equivale a Euro 85.260,00 (coefficiente FOI-Istat pari a 1,218).
Il credito residuo della danneggiata, espresso in moneta attuale ed al netto dell?acconto rivalutato, è dunque pari ad Euro 282.170,98.
4.7. Determinato così il capitale, deve ora procedersi alla liquidazione del danno da mora.
Per quanto già detto, esso andrà calcolato applicando il saggio legale degli interessi sull?intero capitale, espresso in moneta del 1993 e rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell?illecito (2.10.1993) al pagamento dell?acconto (20.3.2003); e sulla somma che residua dopo la detrazione dell?acconto rivalutato, espressa in moneta del 2003 e rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal pagamento dell?acconto (20.10.2003) fino alla data odierna (23.3.2016).
Il danno da mora maturato nel primo periodo (nel quale il saggio medio degli interessi legali è stato del 5,61% e la base di calcolo è di Euro 231.964 da rivalutare anno per anno) è dunque pari ad Euro 145.506,17.
Il danno da mora maturato nel secondo periodo (nel quale il saggio medio degli interessi legali è stato del 2,16%, e la base di calcolo è pari ad Euro 231.667,47 da rivalutare anno per anno) è invece pari ad Euro 71.977,29.
L?intero credito della danneggiata (capitale rivalutato più mora maturata fino al pagamento dell?acconto, più mora maturata dopo il pagamento dell?acconto), sarà dunque pari a Euro 282.170,98, più 145.506,17, più 71.977,29, ovvero Euro 499.654,44.
Su tale importo nominale, che per effetto della liquidazione compiuta nella presente sede si trasforma in un obbligazione di valuta, saranno altresì dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente decisione.
5. Il quinto motivo di ricorso.
5.1. Col quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d?un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell?art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall?art. 54 di. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello, ha escluso l?operatività della polizza contro i danni stipulata dalla Unicredit (la quale non copriva i danni da allagamento, ma solo da rigurgito di fogne), sul presupposto che non vi fosse la prova che l?allagamento fosse stato causato da un rigurgito di fogne. In realtà - questo il senso della censura - tale prova esisteva (costituita da una perizia di parte e da dichiarazioni scritte di terzi), e non fu valutata dalla Corte d?appello.
5.2. Il motivo è inammissibile, per quanto già detto al § 1.2.
6. Il sesto motivo di ricorso.
6.1. Col sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell?art. 360, n. 3, c.p.c.. Si lamenta, in particolare, la violazione dell?art. 1905 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello avrebbe violato l?art. 1905 c.c., perché ha escluso l?obbligo dell?assicuratore di indennizzare un danno rientrante tra quelli contrattualmente previsti. Tale assunto in diritto viene tuttavia fondato dalla ricorrente sul rilievo in fatto che l?allagamento fu causato da un rigurgito di fogna.
6.2. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d?appello ha escluso in iure il diritto all?indennizzo, sul presupposto in facto che alcun rigurgito di fogna si fosse verificato. Stabilire, poi, se questo accertamento di fatto sia stato corretto o scorretto è questione che esula da quelle sindacabili in questa sede.
7. Il settimo motivo di ricorso.
7.1. Col settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell?art. 360, n. 4, c.p.c., derivante da una omessa pronuncia.
Deduce, al riguardo, che la Corte d?appello non si è pronunciata sulla domanda di restituzione dell?acconto pagato dalla Unicredit alla Aren 87 il 20.3.2003.
7.2. La censura è manifestamente inammissibile, in quanto essendo stata accolta la domanda attorea, la Aren 87 nulla aveva da restituire alla Unicredit.
8. Le spese.
8.1. Le spese dei gradi di merito restano regolate con i criteri già stabiliti dalla Corte d?appello nella sentenza impugnata, e nella medesima misura ivi prevista, avuto riguardo all?esito complessivo della lite.
8.2. L?evidente iato tra i motivi proposti dalla ricorrente e le ragioni dell?accoglimento di uno solo tra essi costituiscono un giusto motivo per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l?art. 384 c.p.c.:
(-) accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Unicredit s.p.a. al pagamento in favore della Aren 87 s.n.c. in liquidazione della somma di Euro 499.654,44, oltre interessi come in motivazione;
(-) rigetta i restanti motivi di ricorso;
(-) regola le spese dei precedenti gradi di giudizio conformemente a quanto statuito nella sentenza qui impugnata;
(-) compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.