Secondo i dati Inail, nel 2018 i morti sono stati 1.133, +10,1%, 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017.
Le denunce di infortunio tra gennaio e dicembre sono state 641 mila, +0,9% rispetto al 2017.
I decessi sono aumentati rispetto al 2017, in particolare quelli avvenuti raggiungendo i posti di lavoro (+22,6%) rispetto a quelli sul lavoro (+5,4%).
L'istituto del danno cd. differenziale permetteva alle vittime della "strage" di ottenere un pieno risarcimento dei Dani subiti; prima di analizzare le pesanti conseguente introdotte con la riforma del 28 dicembre 2018, va premesso che per danno differenziale si intende la differenza fra la somma corrisposta dall'INAIL a titolo di indennizzo e la somma che sarebbe spettata al lavoratore ove fossero state applicate le usuali tabelle di liquidazione del danno biologico secondo il sistema cd. r.c., o della responsabilità civile.
L'entità delle somme risulta infatti sostanzialmente diversa poiché i due modelli, quello indennitario INAIL e risarcitorio della responsabilità civile, si ispirano a principi differenti:
- il modello INAIL si ispira ad un principio indennitario e pertanto non mira ad un totale ristoro del danno quanto a garantire un sostegno sociale all'infortunato;
- il modello della responsabilità civile, per contro, mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto, perlomeno in astratto, a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo (1).
Spesso accadeva che le società assicurative negassero il ristoro totale del danno subito dall'infortunato in quanto sostenevano che l'esborso dell'INAIL copriva l'intero danno biologico (e l'INAIL tentava di sovente di esercitare la surroga in maniera errata, senza seguire i criteri ribaditi con sentenza 17407/16 della Cassazione civile sul calcolo del danno differenziale): oltre che essere errata, l'interpretazione della normativa da parte delle assicurazioni (e dell'INAIL) riduceva di molto le somme spettanti a lavoratore infortunato.
La riforma introdotta con l’art. 1, comma 1126 della legge n.145 del 2018, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021, altera i principi definiti dalle supreme Corti in tema di diritto al risarcimento del danno differenziale in caso di infortunio sul lavoro, limitando di fatto il risarcimento del danno medesimo sollevando concreti dubbi di costituzionalità (qui per approfondire).
1. la disciplina prima della riforma legge n.145 del 2018
Com'è noto, l'entrata in vigore del d.l.vo 38/00 ha integralmente modificato il quadro di riferimento giurisprudenziale in tema di liquidazione del danno biologico in caso di infortunio sul lavoro.
L'art. 13 d.l.vo 38/00 riconduce infatti il danno biologico alla copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo un'articolata serie di criteri di computo per la sua determinazione e liquidazione.
L?erogazione prevista a carico dell'Inail, quale indennizzo del danno biologico, non copre tuttavia ogni pregiudizio che il danneggiato può subire a tale titolo.
Varie pronunce hanno affrontato l'argomento propendendo nettamente per l'ammissibilità del risarcimento per il danno cd. differenziale (è chiamato differenziale perchè copre la differenza fra quanto liquidato dall'INAIL e la somma invece spettante secondo il modello della responsabilità civile), anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs n. 83 del 2000 (Trib. Pinerolo, 27 aprile 2004, Orient. Giur Lav. 2004, I, 462; Trib. Monza, sezione IV, 16 giugno 2005, n. 1828; Tar Lombardia, sezione II, 27 luglio 2005, n. 3438; Tribunale di Camerino, 19 luglio 2006, redazione Giuffrè 2006; Trib. Bassano del Grappa, 24 gennaio 2006, n. 59; Tribunale Treviso, 31 maggio 2006, Orient. giur. lav. 2006, 4 921; Trib. Vicenza, 4 gennaio 2007, n. 321).
Punto comune di tali sentenze consiste in una lettura costituzionalmente orientata del menzionato decreto il quale ha introdotto in materia di assicurazione sul lavoro la categoria di danno biologico.
I giudici hanno preso a riferimento il principio più volte sancito dalla Corte Costituzionale secondo cui la tutela del risarcimento alla salute deve essere integrale e non limitabile, per giungere appunto all'ammissibilità del risarcimento del danno differenziale.
Infatti, se si negasse tale ammissibilità, si giungerebbe ad un risultato assurdo e costituzionalmente illegittimo poiché si finirebbe per limitare in maniera ingiustificata il ristoro integrale del danno alla salute subita dal lavoratore.
In merito, si è osservato come il "nuovo" sistema indennitario Inail non può in alcun modo sacrificare o vanificare il diritto dell'assicurato ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito poiché in tal modo si violerebbe il precetto di cui all'art. 32 Costituzione che protegge il bene della salute umana (2).
Mentre il risarcimento del danno cd. biologico (danno alla salute) ha trovato ab origine il proprio riconoscimento nell?articolo 32 Cost., ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato, l'indennizzo Inail ha dato applicazione all?art 38 Cost., e risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato.
Inoltre, negare la possibilità di agire per il cd. danno biologico differenziale, comporterebbe una manifesta disparità di trattamento fra soggetti che abbiano subito un danno biologico in seguito ad infortunio sul lavoro - i quali non avrebbero diritto all'integrale risarcimento del danno - rispetto a tutti gli altri soggetti che abbiano subito un danneggiamento non riconducibile ad un'attività lavorativa (3).
Una volta accertata l'avvenuta corresponsione da parte dell'Inail di una rendita (a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno biologico), tanto è irrilevante il disposto dell'art. 13 d.l.vo 38/00 ai fini del calcolo del danno civilistico (essendo la norma scritta solo al fine specifico di determinare l'ammontare delle indennità di tipo previdenziale: v. supra), tanto deve essere irrilevante l'imputazione fatta dall'ente previdenziale delle somme erogate (purché all'interno delle voci di ristoro biologico e patrimoniale).
Occorre pertanto procedere alla determinazione del danno secondo i criteri ordinari, per poi effettuare un raffronto fra l'importo che ne risulta e l'ammontare delle prestazioni erogate dall'Inail, riconoscendo in favore del danneggiato l'eventuale differenza (così Cass. 25.05.04 n. 10035, ove è richiamato il disposto dell'art. 10 commi 6 e 7 d.P.R. 1124/65 ed è evidenziato che una diversa soluzione comporterebbe un ristoro al danneggiato superiore all'ammontare del danno effettivamente patito).
Per stabilire però come dovesse calcolarsi questo “danno differenziale” (e dunque come dovesse sottrarsi l’indennizzo pagato dall’assicuratore sociale dal risarcimento del danno) è questione che aveva fatto registrare nella giurisprudenza di merito ampia disparità di vedute: i vari orientamenti si dividevano in tre gruppi, che migliore dottrina ha chiamato dello “scorporo integrale”, dello “scorporo per poste”, e dello “scorporo per poste omogenee”.
La Corte di cassazione, negli ultimi cinque anni, aveva ripetutamente affrontato questo problema, e stabilito che l’unico criterio di calcolo del danno differenziale compatibile con il codice civile e la Costituzione era il criterio dello scomputo “per poste” ( più favorevole alla vittima).
Fu dapprima Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2015, n. 13222, in Foro it., 2015, I, 3169, ad affermare che al fine di calcolare il cd. danno biologico differenziale, spettante alla vittima nei confronti del terzo civilmente responsabile, dall'ammontare complessivo del danno biologico deve essere detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'Inail, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico, dal momento che la rendita pagata dall'Inail per invalidità superiori al 16% indennizza in parte il danno biologico, ed in parte il danno patrimoniale da incapacità di lavoro e di guadagno, che viene liquidato forfetariamente in base ai criteri di cui all’Allegato n. 5 al dm 12 luglio 2000.
Questo principio venne in seguito ribadito da numerose altre decisioni, e consacrato con ordinanza 17407/16 della Cassazione civile .
Si deve tenere conto che vi sono voci di danno (danno morale e altre voci di danno non patrimoniale diverso dal biologico) che sono rimaste estranee alla copertura assicurativa, tenuto conto che nessuna novità ha apportato in merito alla disciplina previgente il d.l.vo 38/00.
È invero pacifico che l'Inail non risarcisce il danno morale né voci di danno non patrimoniale diverse dal danno biologico e quindi tali danni devono senza dubbio essere sottratti al conteggio da effettuarsi per accertare il cd. danno differenziale.
Pertanto le voci relative al danno morale e ad ogni danno non patrimoniale diverso dal biologico devono essere integralmente risarcite al danneggiato senza limitazione alcuna.
Da ciò consegue che si dovrà accertare il danno dell'infortunato nel complesso risarcibile, da questo evidenziare le voci di danno biologico e patrimoniale e sottrarre, solo da queste voci, gli importi corrispondenti alla rendita capitalizzata nel complesso percepita dall'attore, così verificando la sussistenza o meno di un danno differenziale da liquidare (cfr. da ultimo Trib. Vicenza, sez. lav., 04.01.07 n. 321; Trib. Bassano del Grappa, sez. lav., 24.01.06 n. 59; Trib. Rovereto, sez. lav., 10.05.05 n. 18 del 10.05.05; Trib. Milano, sez. II, 10.05.05 n. 5298) (4); si veda peraltro anche la ordinanza 17407/16 della Cassazione civile sul calcolo del danno differenziale.
2. la disciplina dopo la riforma l. 145/2018
L’art. 1 della legge 145/18 consta di 1143 commi: i commi da 1121 a 1126 riguardano la nostra materia discipinano, limitandolo grandemente, il cd. danno differenziale (5).
Il nuovo testo dell’art. 10, commi 6 e 7, dPR 1124/65 stabilisce ora:
a) «non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo complessivamente calcolato per i pregiudizi oggetto di indennizzo, non ascende a somma maggiore dell'indennità che a qualsiasi titolo ed indistintamente, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto» (comma 6);
b) «quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38» (comma 7);
c) «agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita complessivamente liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo» (comma 8).
La normativa attuale quindi stabilisce che dal risarcimento dei danni oggetto di copertura assicurativa.vadano sottratti gli indennizzi pagati dall’Inail «a qualunque titolo» (anche per protesi, ad es.), arrivando fino a .
Se scopo dichiarato della riforma doveva essere quella di ridurre i premi assicurativi per favorire – si afferma – la competitività delle imprese, questo obiettivo viene scaricato, di fatto, sulle spalle della vittima dell’infortunio.
In attesa della paventata questione di legittimità costituzionale, una riforma desolante.
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Note:
(1) Tale differenza è evdidentemente motivata dalla diversità delle fattispecie che i due modelli sono chiamati a disciplinare: infatti le prestazioni erogate dall'Inail sono dovute in ragione del semplice verificarsi di un infortunio, mentre il risarcimento da responsabilità civile non solo presuppone il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito, in quanto avvenuto a seguito di comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
(2) Si veda a tal proposito la Corte Costituzionale, 18 luglio 1991, sentenza n. 356.
(3) Sul punto in particolare si consideri quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Camerino del 19 luglio 2006, redazione Giuffrè 2006;
(4) Trib. Biella, est. Eleonora Reggiani, n. 1473/03 R.G., 15.2.2008.
(5) La riforma di cui alla l. 145/2018 è ben spiegata in "La maledizione di Kirchmann, ovvero che ne sarà del danno differenziale", di Marco Rossetti, in QG 2019 , ampiamente saccheggiato per i brevi cenni di cui sopra.