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Rinvio dell'udienza notificato solo al difensore di ufficio, quale nullità? (Cass. 31956/21)

24 agosto 2021, Cassazoine penale

La notificazione all'imputato del decreto di rinvio d’ufficio dovuto alla pandemia da Covid-19, eseguito presso lo studio del difensore d’ufficio invece che presso il domicilio ritualmente eletto dall’imputato, integra una nullità assoluta e non già un’ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, potendosi qualificare come a regime intermedio solo ove la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato, perché tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, laddove, diversamente, ove l’imputato sia difeso d’ufficio, la detta nullità non può che essere assoluta.

 

 

Corte di Cassazione

sezione VI penale 

Sent., (data ud. 06/07/2021) 24/08/2021, n. 31956



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RICCIARELLI Massimo - Presidente -
Dott. GIORDANO Emilia - Consigliere -
Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedetto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.O.O., nato in (OMISSIS);
Avverso la Sentenza della Corte di appello di Bologna dell'8 ottobre 2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Dr. Troncone Fulvio che ha
concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il difensore di E.O.O. ha proposto ricorso avverso la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di
appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena di giustizia resa dal Giudice per le indagini
preliminari di Piacenza nei confronti del ricorrente, ritenuto responsabile di più reati sanzionati dall'art.
572 c.p. per aver maltrattato la convivente e il figlio minorenne, quest'ultimo anche spettatore delle
condotte maltrattanti poste in danno della madre.
2.Quattro i motivi di doglianza.
Con il primo si lamenta che la sentenza sarebbe viziata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), perchè sarebbe
stata data al difensore, all'epoca d'ufficio, del ricorrente una comunicazione errata della data di discussione
del giudizio di appello, originariamente fissata per l'8 aprile 2020 e poi rinviata d'ufficio per la nota
situazione emergenziale. Mentre al difensore dell'appellante era stata comunicata la data del 14 ottobre
2020, il processo veniva trattato e definito l'8 ottobre 2020, senza l'imputato e il difensore, sostituito da
altro difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4; e ciò, peraltro, nonostante fosse
stata comunicata alla cancelleria competente la nomina di un difensore di fiducia intervenuta nel
frattempo.


Con il secondo motivo la difesa lamenta che il decreto di citazione in appello è stato notificato al difensore
d'ufficio dell'appellante malgrado il ricorrente avesse eletto un diverso domicilio: da qui l'ulteriore vizio
prospettato sempre ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. C).

Con il terzo motivo si adduce vizio di motivazione, mancante o manifestamente illogica, per avere la Corte
territoriale confermato la condanna del ricorrente per più fatti in continuazione (le condotte maltrattanti
commesse nei confronti della convivente e del figlio), unite dal vincolo della continuazione, aggravate ai
sensi dell'art. 61 c.p., n. 11 quinquies. Sarebbe stata illogicamente considerata la figura del figlio, sia come
destinatario delle condotte maltrattanti, sia spettatore delle condotte realizzate in danno della madre. Il
tutto a fronte di una situazione in fatto che legittimava semmai solo l'aggravante contestata, non il fatto di
reato portato in continuazione, aspetto integralmente pretermesso dal motivare della Corte territoriale.

Con il quarto motivo si contesta la motivazione spesa per ritenere configurabile l'aggravante ex art. 94 c.p.,
ritenuta manifestamente illogica.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato per le ragioni precisate di seguito.

2.Giova prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, che, alla luce della disamina degli atti trasmessi, favorita dalla natura dei vizi prospettati con le prime due doglianze, si è rilevato infondato.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il decreto di citazione in appello, infatti, risulta notificato il 5
febbraio 2020 presso il domicilio eletto dall'imputato, nell'occasione non rinvenuto perchè assente: la
disamina della relativa attività di notifica dà atto dell'avvenuto rispetto delle forme di cui all'art. 157 c.p.p.,
comma 8, e della restituzione inevasa della raccomandata con la quale è stata data comunicazione
dell'avviso in tal senso depositato.
Tanto smentisce in radice il secondo motivo di ricorso.
Vero è che gli atti restituiscono anche un primo tentativo di notifica (accesso del 1 febbraio 2020) presso il
medesimo domicilio eletto, definitosi con esito negativo per la irreperibilità del relativo destinatario; e che
tale dato sembra stridere con la precedente emergenza processuale.
E a dirsi tuttavia che la validità della seconda notifica, nel caso, trova conferma proprio nelle medesime
considerazioni difensive sottese al ricorso, tutte dirette a rivendicare la piena operatività del citato
domicilio eletto, nel caso assertivamente non rispettato.
Da qui la mantenuta funzionalità della detta elezione atteso che il dato della irreperibilità riscontrato il 1
febbraio del 2020 finisce per venire smentito senza incertezze dalla seconda notifica avuto riguardo ad un
domicilio eletto che, malgrado le apparenze processuali, doveva ritenersi ancora in essere in ragione di
quanto ora rivendicato dalla stessa difesa con il ricorso che occupa.

3. Venendo al primo motivo di ricorso, va messo in evidenza che in origine la data fissata per la trattazione del giudizio di appello era quella del 9 aprile 2020; che la stessa venne rinviata d'ufficio per le note vicende emergenziali pandemiche; che al momento del rinvio in questione, il ricorrente era ancora assistito dal
difensore d'ufficio che ebbe a predisporre il gravame di merito, poi sostituito da quello di fiducia, autore dell'odierno ricorso di legittimità; che alla udienza di rinvio, trattata l'8 ottobre 2020, non erano presenti nè il difensore d'ufficio originario, nè quello di fiducia sopravvenuto, nè l'imputato.


Ciò malgrado la Corte territoriale ha ugualmente trattato e definito l'appello.

3.1. In atti non si rinviene, a dire il vero, il provvedimento di rinvio. A tanto supplisce, tuttavia, il decreto del 20 marzo 2020 allegato al ricorso, che permette di fare ulteriore chiarezza sullo sviluppo della odierna vicenda processuale.

Vero è che tale atto si riferisce, nella sua immediata destinazione, ad altro imputato e attiene a un processo diverso, così che in apparenza potrebbe risultare del tutto eccentrico rispetto alla odierna regiudicanda; ciò malgrado, contiene il riferimento a tutti i processi, rinviati in blocco, originariamente fissati dal Collegio decidente per il 9 aprile 2020, tra i quali risulta indicato anche il giudizio relativo all'odierno ricorrente.

Tale allegazione dunque consente di affermare, in linea con la difesa, che l'originaria udienza di trattazione venne differita d'ufficio prima ancora della data all'uopo fissata; in termini distonici rispetto all'impostazione difensiva permette tuttavia di rimarcare che la data di rinvio era quella dell'8 ottobre 2020
(al quale risultavano rinviati in blocco tutti i processi del 9 aprile 2020), in coincidenza dunque con quella di avvenuta trattazione e definizione del processo in disamina (alla successiva udienza del 14 ottobre 2020, segnalata nel ricorso erroneamente, risultavano invece differiti, sempre d'ufficio, i processi in precedenza fissati per l'8 aprile 2020, diversa da quella originariamente fissata, altrettanto erroneamente riportata
nell'impugnazione).

3.2. Tanto rassegnato, emerge con evidenza che del citato decreto contenente il rinvio (dal 9 aprile) all'8 ottobre del 2020 la Corte territoriale avrebbe dovuto dare notizia imprescindibile oltre che al difensore anche all'imputato, onde assicurarne l'intervento in giudizio, in termini effettuali non diversi dalla originaria
citazione a giudizio.

Di tanto non emerge prova dall'incartamento processuale trasmess9 avuto riguardo alla posizione dell'imputato.

3.3. In particolare, rileva il Collegio che gli avvisi allegati al fascicolo consentono di affermare che il detto decreto (materialmente non rinvenuto tra le relative allegazioni) venne notificato solo al difensore d'ufficio dell'odierno ricorrente, anche ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, (in atti vi è una notifica in tal senso riferibile alla data del 20 marzo 2020, coincidente con quella del citato decreto).

Non vi è traccia di una notifica, neppure tentata, presso il domicilio eletto, il quale, come già rimarcato scrutinando il primo motivo, manteneva perdurante efficacia in esito a quanto emerso in occasione del (la notifica del) decreto di citazione a giudizio.

Da qui la fondatezza del primo motivo di ricorso a fronte della nullità assoluta correlata alla omessa notifica, presso il domicilio eletto, del decreto di rinvio, disposto d'ufficio, della udienza di comparizione in origine fissata dal decreto di citazione.

3.4. Ne assumono rilievo l'avvenuta notifica del medesimo decreto resa ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, al difensore e la conseguente potenziale inerzia sanante correlata al contegno omissivo dello stesso, rimasto assente all'udienza di definizione del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità che sul tema, affine all'odierno, inerente la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto, giunge a ritenere che la relativa invalidità dia luogo a una ipotesi di nullità d'ordine generale a regime intermedio, in quanto tale soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2, (Sez. Un., sentenza n. 58120
del 22/06/2017, Rv. 271772; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 16/01/2014, Rv. 258131; Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Rv. 248401; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Rv. 264505; Sez. 2, Sentenza n. 50389 del 27/09/2019 Ud., Rv. 277808), muove dal presupposto che la detta notifica sia stata eseguita in favore del difensore di fiducia dell'imputato (perchè tanto consente di determinare una correlazione di fatto e una potenziale conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore); precondizione nel caso smentita dalle emergenze processuali (atteso che per quanto già rimarcato, la citata notifica venne
resa nei confronti dell'allora difensore d'ufficio, solo in un secondo momento sostituito da quello di nomina fiduciaria).


4.Da qui la decisione descritta nel dispositivo che segue, che, per la pregiudiziale ragione in rito che la
supporta, assorbimento lo scrutinio degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Bologna.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021