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Rifiuto di farsi identificare (Cass., 42808/17)

19 settembre 2017, Cassazione penale

Il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra il reato di cui agli artt. 4 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento, non già il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sanzionato invece dall'art. 651 c.p.: peraltro, la norma richiede che il pubblico ufficiale eserciti in concreto le pubbliche funzione al momento della richiesta. 

 

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 giugno – 19 settembre 2017, n. 42808
Presidente Toni – Relatore Assunta

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Giudice monocratico del Tribunale di Pavia, con sentenza del 6 giugno 2016, condannava l’imputato R.B. alla pena di 200 Euro di multa per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., per essersi rifiutato di esibire il proprio documento di identità personale ai pubblici ufficiali che, nel corso di un controllo, lo stavano identificando. Il provvedimento riconosceva la responsabilità penale del R. sulla base delle dichiarazioni rese dai carabinieri operanti, ribadendo, nella ricostruzione del fatto, quanto riportato nel capo di imputazione, ovvero che l’imputato si era rifiutato, a richiesta dei medesimi, di fornire il proprio documento d’identità, essendo irrilevante, ai fini dell’integrazione dell’illecito, che l’identità dello stesso era già nota agli operanti medesimi in ragione di un rapporto di conoscenza personale.
2.Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso la difesa dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell’art.651 cod. pen., non rientrando nella condotta prevista da tale norma la mancata consegna dei documenti d’identità. Sostiene il ricorrente che l’obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale, contemplato dalla suddetta norma, non si estende all’esibizione dei documenti d’identità, essendo previsto uno specifico obbligo di documentare la propria identità solo nelle ipotesi di persone pericolose o sospette, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, T.U.L.P.S. e del relativo regolamento, il cui rifiuto è sanzionato dall’art. 4 T.U.L.P.S. e art. 294 del Regolamento.
3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
3.1 Il provvedimento impugnato condanna, in relazione all’art. 651 cod. pen., l’imputato per la condotta della mancata esibizione dei documenti personali agli operanti che ne hanno fatto richiesta in occasione di un controllo, così come contestato nel capo di imputazione.
3.2 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l’elemento materiale del reato previsto dall’art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, condotta che costituisce, invece, violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta, in alcun modo emergenti né nella imputazione né nella sentenza di condanna (Sez. 6, n. 34 del 18/10/1995, dep. 4/1/1996, Cozzella, Rv. 203852; Sez. 6, n. 14211 del 12/3/2009 Trovato, Rv. 243317; Sez. 1, n. 10676 del 24/2/2005, Albanese, Rv. 231125).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.