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Revisione della patente dopo incidente (TAR 977/15)

9 novembre 2015, TAR

Il mero accadimento di un incidente, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità della patente di guida.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

Sezione Prima

Sentenza 5-9 novembre 2015, n. 977

ai sensi dell?art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso n. 842 del 2015 proposto da ..., rappresentato e difeso dall?avv. Mario Prestigiacomo, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall?Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege;

per l'annullamento

del provvedimento n. BO1D 14/15 in data 8 luglio 2015, con cui l?Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna ha disposto, ai sensi dell?art. 128 del Codice della Strada, la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica;

della nota del 12 maggio 2015, relativa alla comunicazione di avvio del procedimento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l?atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Vista l?istanza cautelare del ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi l?avv. Mario Prestigiacomo e l?avv. Uliana Casali, per le parti, alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2015;

Visto l?art. 60 cod.proc.amm., che consente l?immediata assunzione di una decisione di merito, con ?sentenza in forma semplificata?, ove nella Camera di Consiglio fissata per l?esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell?istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che con provvedimento n. BO1D 14/15 in data 8 luglio 2015, ai sensi dell?art. 128 del Codice della Strada, l?Ufficio della Motorizzazione civile di Bologna disponeva la revisione della patente di guida del ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica, in quanto autore di un?infrazione alle norme sulla circolazione stradale (omessa concessione della precedenza a motociclo proveniente dall?opposta corsia di marcia) e per questo da assoggettare alla verifica della permanenza dei requisiti di idoneità tecnica;

che l?interessato ha impugnato tale determinazione e il presupposto atto di comunicazione di avvio del procedimento, lamentando la mancata specificazione delle ragioni per le quali da quell?episodio si dovessero desumere dubbi circa la persistenza delle sue capacità di guida, nonché il mancato approfondimento della dinamica del sinistro e delle effettive cause dello stesso anche quanto al grado di responsabilità del ricorrente stesso;

che si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mezzo dell?Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 5 novembre 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, l?art. 128, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 non configura la revisione della patente come una sanzione amministrativa, bensì come provvedimento non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale e, dunque, come misura cautelare volta a sottoporre il titolare della patente di guida ad una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica e di quella tecnica alla guida, entrambe richieste non soltanto per l?acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2011 n. 1669);

che l?adozione di detta misura richiede in ogni caso una motivazione, ancorché stringata, sulle circostanze che inducano a revocare in dubbio l?idoneità psico-fisica o la capacità tecnica relativa alla guida dei veicoli (v. Cons. Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013 n. 4300), giacché il mero accadimento del sinistro, ancorché in presenza di feriti, non può essere considerato un presupposto di per sé sufficiente a giustificare un ragionevole dubbio circa la permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un?adeguata motivazione, fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano, distinguendola, la singola fattispecie (v., ex multis, TAR Piemonte, Sez. I, 5 maggio 2014 n. 759);

che nella circostanza, invece, l?Amministrazione si è limitata a far menzione dell?infrazione contestata al ricorrente (art. 41, comma 9, Codice della Strada), senza fornire elementi rivelatori delle ragioni per le quali quel fatto, oltre ad integrare una violazione delle norme del Codice della Strada, implicasse altresì una verifica circa la permanente idoneità tecnica dell?interessato;

che, in ragione di ciò, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati;

Considerato, in definitiva, che ? stante la sussistenza dei presupposti di legge ? la Sezione può decidere con ?sentenza in forma semplificata?, ai sensi dell?art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell?eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite seguono la soccombenza dell?Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l?Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l?effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna l?Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di ? 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2015, con l?intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente FF

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Cfr., in termini: T.A.R. Trento, sent. n. 10 del 14/01/2015, secondo cui ?dal provvedimento con il quale viene prescritta la revisione della patente di guida devono emergere le ragioni su cui poggiano gli asseriti ?dubbi?. Più precisamente, la giurisprudenza ritiene che non una qualsiasi violazione al codice della strada possa dar luogo a revisione della patente, ma occorre che vi siano o profili di obiettiva gravità della (anche singola) condotta, avendo riguardo ai contesti di tempo e di luogo, o reiterate violazioni. Si veda, in particolare, da ultimo, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16.10.2014, n. 2478, che ha affermato che ?un qualunque incidente avvenuto, pur in presenza di feriti o contusi, di per sé non integra il ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica, se tale deduzione non è sorretta da un'idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati?; ma anche T.A.R. Piemonte, 5.5.2014, n. 759; T.A.R. Marche, sez. I, 25.2.2014, n. 277; T.A.R. Sardegna, sez. I, 7.2.2013, n. 107; T.A.R. Toscana, sez. II, 2.3.2011, n. 392; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 28.3.2011, n. 284). Anche il Consiglio di Stato ha affermato che "una sola infrazione alle norme del codice della strada, in specie quando all'evidenza non di particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente; trattandosi, invero, di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, si impone una adeguata motivazione in particolare laddove la natura e le circostanze dell'infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128. Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione si limita a fare menzione dell'infrazione contestata, la cui natura, peraltro, in assenza di un supporto motivazionale minimo, non appare di per sé sola in grado di giustificare i dubbi circa la persistenza dell'idoneità tecnica" (cfr. sentenze della Sez. VI 1.9.2009, n. 5116, e 9.4.2009, n. 2189)? oppure la sentenza n. 208 depositata il 03/02/2015 dalla Seconda Sezione del T.A.R. Toscana, laddove si rimarca che ?La giurisprudenza del Giudice amministrativo (tra le più recenti, si vedano T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988; T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 9 settembre 2013 n. 1848; T.A.R. Marche 11 luglio 2013 n. 566) e della Sezione (T.A.R. Toscana sez. II, 2 marzo 2011 n. 392) ha rilevato più volte come il mero fatto inerente l'accadimento del sinistro non possa <<essere considerato un presupposto sufficiente ex se a giustificare un ragionevole dubbio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un'idonea motivazione, fondata su elementi soggettivi e definitivamente accertati che caratterizzino (distinguendola) la singola fattispecie>> (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II 29 ottobre 2013 n. 988). Nel caso di specie, la motivazione apposta all?atto si limita ad un sintetico richiamo dell?incidente stradale avvenuto in data 26 gennaio 2014 sull?autostrada A/12 (e che vedeva la perdita di controllo del veicolo a parte della ricorrente, con successiva <<doppia collisione contro il muto posto sul margine>> e successivo ribaltamento, con feriti) e non sono, neanche sinteticamente, indicate le ragioni che hanno portato l?Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto dalla ricorrente un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida?. (fonte: www.altalex.com)