La istanza per la rescissione del giudicato deve necessariamente essere presentata, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, alla Corte di Appello competente risultando pertanto, implicitamente ma inderogabilmente, escluso il ricorso alla alternativa previsione contenuta dall'art. 583 c.p.p..
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
(ud. 03/12/2019) 17-02-2020, n. 5983
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Patrizia - Presidente -
Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - rel. Consigliere -
Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICARDI Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E.A., nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 07/02/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELLINI UGO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto procurarsi l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Ricorre dinanzi al Supremo Collegio E.A. tramite il proprio difensore di fiducia avverso il provvedimento con cui la Corte di Appello di Venezia aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso avanzato dal procuratore speciale dell'imputato tramite lettera raccomandata per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis c.p.p. intervenuto a seguito di sentenza 25.10.2017 del Tribunale di Verona con la quale era stato giudicato in assenza e riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 7.
2. La Corte distrettuale ha riconosciuto l'inammissibilità della impugnazione sul presupposto che la domanda di rescissione del giudicato costituiva mezzo di impugnazione straordinario il quale soggiaceva a forme e termini peculiari di presentazione e in particolare, contrariamente a quanto previsto dall'art. 583 c.p.p., non era contemplato il ricorso al servizio postale, atteso che l'impugnazione andava presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale autenticata.
3. Assume il ricorrente violazione della legge penale in relazione alla disciplina di cui alle modalità di presentazione della impugnazione di cui agli artt. 582 e 583 c.p.p., evidenziando che la norma di cui all'art. 629 bis c.p.p., non presentava incompatibilità con la presentazione del ricorso per rescissione del giudicato mediante il servizio postale, come previsto dall'art. 583 c.p.p., comma 1, in quanto la suddetta missiva proveniva da difensore munito di procura speciale il quale ben avrebbe potuto avvalersi del mezzo postale, atteso che il termine "personalmente" indicato dalla norma speciale si riferiva alla persona dell'interessato e non già del suo procuratore speciale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso si presenta inammissibile. Il procedimento di cui all'art. 629 bis c.p.p., integra mezzo di impugnazione straordinario sottoposto a specifiche regole di presentazione in quanto sotto la vigenza dell'art. 625 ter c.p.p., la norma prevedeva che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, venisse depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione (sez. U, 17.7.2014, Burba Rv. 259990) con esclusione pertanto dell'applicabilità di cui all'art. 582 c.p.p., comma 2, e attualmente, con la introduzione dell'art. 629 bis c.p.p., la richiesta deve essere presentata alla Corte di Appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento.
2.La disposizione in parola (art. 629 bis c.p.p., comma 2) prevede che la richiesta possa essere presentata dall'imputato personalmente o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p., u.c.. Trattasi di modalità tassative ed inderogabili che non consentono equipollenti o deroghe alle prescritte formalità di presentazione (sez. 5, 27.5.2016, Mitkova, Rv. 268447; 28.6.2018 Cunsolo, Rv.274412, sez. 1, 20.67.2017 Sent. Rv. 271263, sebbene con possibilità di consegna da parte di incaricato; sez. 4, 27.10.2016 Gjokola non massimata Q,5 791).
3. Invero del tutto giustificato e non contrario ai principi che regolano l'esercizio della facoltà di impugnazione che uno strumento impugnatorio extra ordinem, quale la richiesta di rescissione del giudicato, possa richiedere modalità di presentazione del ricorso del tutto distinte da quelle ordinarie, tenuto conto che il ricorso va depositato presso la cancelleria della Corte di Appello, chiamata a giudicare, piuttosto che alla cancelleria del giudice a quo, sulla base di una scansione temporale che non consente di ipotizzare modalità di presentazione del ricorso diverse da quanto stabilito dall'art. 629 bis c.p.p., comma 2.
3.1 Invero la previsione di cui all'art. 583 c.p.p., comma 1, si presenta quale modalità di presentazione dell'impugnazione alternativa alla disciplina generale di cui all'art. 582 c.p.p., comma 1, e presuppone una relazione di immediata derivazione tra il provvedimento oggetto di impugnazione e lo strumento impugnatorio.
4. Nel caso in esame si è in presenza di un giudicato penale e l'istanza è diretta a rimuovere tale situazione di irrevocabilità e rivolta ad una autorità giudiziaria del tutto sganciata da quella che, di regola, ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile, e le modalità di presentazione divergono profondamente da quelle di cui all'art. 582 c.p.p., comma 1, così da escludersi qualsiasi possibile collegamento tra le suddette disposizioni (artt. 582 e 583 c.p.p.) e l'istituto della rescissione del giudicato in oggetto, se non ipotizzando una operazione di interpretazione integrativa della norma, così da pervenirsi ad una disciplina del tutto eccentrica, frutto di inammissibile contaminazione e traslazione.
5. Si pensi per esempio alla previsione di cui all'art. 583 c.p.p., comma 1, la quale rinvia all'art. 582 c.p.p., comma 1, al fine di individuare l'autorità alla quale trasmettere la impugnazione proposta fuori sede e ai poteri di questa di certificarne la ricezione, laddove nel caso in esame la istanza per la rescissione del giudicato deve necessariamente essere presentata, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, alla Corte di Appello competente risultando pertanto, implicitamente ma inderogabilmente, escluso il ricorso alla alternativa previsione contenuta dall'art. 583 c.p.p..
5. Conclusivamente il ricorso si presenta privo di reale confronto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e va pertanto dichiarato inammissibile.
A norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2020