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Rescissione del giudicato da conoscenza procedimento (Cass. 9953/24)

8 marzo 2024, Cassazione penale

In tema di rescissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.

L'onere della prova grava su colui il quale chiede la rescissione del giudicato, il quale è tenuto ad allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento.

(con decisione 19454/24 dd. 13 giugno 2023, la VI sezione ha rimesso la decorrenza del termine per istanza di rescissione di giudicato alle Sezioni Unite; cfr. https://canestrinilex.com/risorse/rescissione-del-giudicato-termine-da-notifica-mae-o-consegna-cass-2371524). 

Corte di Cassazione

Sez. II penale

Sent., (data ud. 14/02/2024) 08/03/2024, n. 9953

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente Dott. DE SANTIS Anna Maria - Relatore

 

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

A.A. n. Romania (Omissis)

avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 24/10/2023

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativamente alla sentenza di condanna per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate pronunziata in data 17/1/2018 dal Tribunale di Parma nei confronti dell'imputata assente A.A., passata in giudicato il 19/4/2019.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della condannata, il quale ha dedotto:

2.1 l'erronea applicazione dell'art. 629 bis, comma 2, cod.proc.pen, e la manifesta illogicità della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato senza tener conto dell'impossibilità di provare il giorno della notifica alla prevenuta del mandato d'arresto europeo sicché, in difetto di tale dato, il difensore ha assolto l'onere posto a suo carico riportandosi all'unica data certa ovvero quella in cui la ricorrente fu associata in carcere e le fu notificato l'ordine di esecuzione della pena. Aggiunge che, alla luce delle circostanze rappresentate nell'atto introduttivo, risulta palese che la ricorrente non aveva conoscenza del processo a suo carico e della relativa sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure proposte. La Corte distrettuale ha emesso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza dopo aver rilevato in limine l'indicazione da parte del difensore quale data di avvenuta conoscenza della sentenza di condanna quella del 21 luglio 2023, data di ingresso della ricorrente nell'istituto penitenziario di assegnazione dopo l'arresto avvenuto all'estero in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, invitando il legale ad integrare la documentazione relativa alla tempestività della richiesta, avuto riguardo al giorno di notifica del M.A.E. La difesa non ha ottemperato all'invito, adducendo che la condannata non aveva copia del provvedimento né aveva fornito elementi utili alla collocazione temporale della notifica.

3.1 La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui in tema di rescissione del giudicato il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Rv. 281925 - 01; Sez. 1, n. 32267 del 30/10/2020, Rv. 279994 - 01 cui adde Sez. 3, n. 29592 del 20/05/2021, Rv. 281765 - 01, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. per violazione degli artt. 24, commi 2, 111 e 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, nella parte in cui prevede che il termine di 30 giorni per la presentazione della richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla mera "conoscenza del procedimento" e non da quella, compiuta, dei contenuti del provvedimento da rescindere).

Questa Corte ha ulteriormente precisato che l'onere della prova grava su colui il quale chiede la rescissione del giudicato (sia nel testo di cui all'art. 625-ter, sia in quello oggi vigente ex art. 629-bis), il quale è tenuto ad allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Rv. 272468 - 01).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di detti principi a fronte della mancata ostensione da parte dell'interessata dei dati necessari a collocare temporalmente la notifica del M.A.E, sicura fonte di conoscenza del procedimento a suo carico.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il'8 marzo 2024.