Al cittadino extracomunitaro condannato per vendita di borse contraffatte non è preclusa automaticamente la regolarizzazione prevista dalla sanatoria del 2009.
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - ORDINANZA 13 MAGGIO 2011
Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 90 del 2011, proposto da:
D. M., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Canestrini, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea De Bertolini in Trento, via Calepina N. 65;
contro
Provincia di Trento - Servizio Lavoro, rappresentata e difesa dagli avv. Avv.ti Pedrazzoli N., Dalla Serra M. e Marialuisa Cattoni, con domicilio eletto presso l'avv. Maurizio Dalla Serra , Avvocatura P.A.T. - p.zza Dante 15;
Ministero dell'Interno in Persona del Ministro P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Trento, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova N. 9;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. S021/2011/65971/24.2 della Provincia Autonoma di Trento Servizio Lavoro Ufficio Mercato del Lavoro, notificato il 15 febbraio 2011 avente ad oggetto il diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 1 ter L. n. 102/2099, nonchè di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Trento - Servizio Lavoro e di Ministero dell'Interno in Persona del Ministro P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il Presidente Armando Pozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 327/2010 dep. il 3-8-2010 a quattro mesi di reclusione per avere commercializzato oggetti contraffatti ( occhiali, borsette, cinte, ecc. );
che per effetto di tale condanna l'amministrazione ha opposto il diniego di regolarizzazione qui impugnato applicando l'art. 1 ter comma 13 del D. L. n. 78/2009, secondo cui " Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: .. c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice";
che la predetta sentenza di condanna è intervenuta dopo quasi un anno dalla presentazione della domanda di regolarizzazione, presentata nel settembre 2009, nei termini stabiliti dalla citata norma;
che la condanna inflitta dal Tribunale penale è di minima entità e per fatti che, per la loro diffusione sull'intero territorio nazionale, non sembrano suscitare particolare allarme sociale;
che il ricorrente risulta avere un rapporto di lavoro con cittadino italiano residente in comune di *** e che tale elemento non è contestato dall'amministrazione;
che alla luce dei riportati elementi il ricorso non appare privo di fumus e, soprattutto, appare assistito da evidenti profili di danno per il privato prevalenti rispetto all'interesse pubblico a non consentire la permanenza sul territorio nazionale di extracomunitari che abbiano manifestato propensione al delitto;
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)
Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:
a) sospende l'efficacia del provvedimento di diniego impugnato con il ricorso in epigrafe;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2012. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Armando Pozzi, Presidente, Estensore
Lorenzo Stevanato, Consigliere
Alma Chiettini, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)