Il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con qualunque attività idonea a procurare più facili condizioni per l'attività di prostituzione e sia posta in essere con la consapevolezza di facilitare la stessa, senza che abbia rilievo il movente e/o il fine della condotta.
Corte di Cassazione
sez. III Penale
sentenza 17 luglio – 7 agosto 2020, n. 23614
Presidente Sarno – Relatore Gai
Ritenuto in fatto
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Trani con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, Ch. Do. era stato condannato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione di Se. Mi. e Pr. Mi., assicurandone l'accompagnamento con l'auto sul luogo ove veniva svolta la prostituzione e il ritorno nell'abitazione, garantendo continuità nella prestazione e offrendo servizi aggiuntivi (caffè, brioche e fazzoletti per l'igiene).
2. Avverso la sentenza di condanna ha presentato ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione affermazione della responsabilità penale, la violazione di legge penale in relazione alla corretta applicazione del reato di cui all'art. 3 n. 8 della legge n. 75 del 1958 e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..
La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto configurabile il reato di favoreggiamento della prostituzione in assenza di un contributo effettivo del ricorrente a facilitare l'altrui prostituzione. L'imputato era un mero cliente delle prostitute e non favoriva la loro prostituzione, non potendo trarsi questa conclusione dal rinvenimento in auto dei fazzoletti igienici. Non avrebbe poi considerato la minima partecipazione nel reato ex art. 114 cod.pen.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di un motivo manifestamente infondato e, anche, in parte diretto a ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale, vizio non riconducibile alle categorie di cui all'art. 606 cod. proc. pen..
4.1. Non appare riconducibile al vizio di cui all'art. 606 cod.proc.pen. la prima parte della censura che è semplicemente diretta ad una richiesta di diversa lettura degli elementi di prova in chiave alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e tendente a rimettere in discussione, quanto accertato in via di fatto; rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Peraltro, la tesi alternativa propugnata dal ricorrente secondo cui egli sarebbe un mero cliente delle due donne, da cui la conclusione che l'accompagnamento sarebbe meramente collegato a tale circostanza, si scontra con la puntuale e precisa motivazione fondata sul panorama cognoscitivo dei giudici del merito.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato che il ricorrente non si era limitato ad accompagnare le due donne sul luogo di lavoro nell'occasione dell'accertamento dei C.C. di Barletta il 3 luglio 2012, ma aveva tenuto condotte ben più pregnanti volte con assoluta certezza a favorire la prostituzione, avendo fornito il proprio numero di telefono, salvato in rubrica delle donne con il termine "autista", offrendo alle stesse caffè e brioche sul luogo della prostituzione e fazzoletti igienici.
La Corte d'appello si è attenuta all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di favoreggiamento della prostituzione si perfeziona con qualunque attività idonea a procurare più facili condizioni per l'attività di prostituzione e sia posta in essere con la consapevolezza di facilitare la stessa, senza che abbia rilievo il movente e/o il fine della condotta (Sez. 3, n. 15502 del 15/02/2019, L, Rv. 275843 - 01; Sez. 3, n. 23679 del 01/03/2016, Karaj, Rv. 267674; Sez. 3, n. 17856 del 03/03/2009, La Spada, Rv. 243753) e, quanto alla fattispecie concreta, all'indirizzo ermeneutico secondo cui integra il reato di favoreggiamento l'accompagnamento abituale con la propria autovettura di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce (Sez. 3, n. 16689 del 14/12/2017, D., Rv. 272554 - 01.
La denunciata violazione di legge appare manifestamente infondata. Né può essere invocabile nel caso di specie l'orientamento secondo cui la condotta materiale concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio, mentre non è rilevante un aiuto che sia prestato solo alla prostituta, ossia che riguardi direttamente quest'ultima e non la sua attività di prostituzione, anche se detta attività ne venga indirettamente agevolata (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, T., Rv. 253390 - 01) per evidente diversità della fattispecie.
Infine, del tutto eccentrica è la censura che si appunta sul mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 114 cod.pen. sul rilievo che il reato contestato all'imputato è monosoggettivo di tal chè non può trovare applicazione la menzionata attenuante che presuppone il concorso di persone nel reato.
6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.